Sospette reazioni avverse ai medicinali. Possibile segnalarle online su Vigifarmaco.it. N.d.R.

L’Agenzia Italiana del Farmaco informa gli operatori sanitari e i cittadini che è stata aggiornata la pagina del portale che descrive le modalità di segnalazione delle sospette reazioni avverse ai medicinali con il link per effettuare una segnalazione direttamente online sul sito www.vigifarmaco.it.

AIFA ricorda che la normativa europea sulla farmacovigilanza richiede a tutti gli operatori sanitari e ai cittadini di segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa (grave e non grave, nota e non nota).

Il Decreto del Ministero della Salute 30 aprile 2015 ha ribadito l’obbligo di segnalare tempestivamente le sospette reazioni avverse da farmaci e da vaccini e ha definito dei limiti di tempo entro cui gli operatori sanitari sono tenuti ad effettuare la segnalazione alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) dell’AIFA.

Le sospette reazioni avverse da medicinali vanno segnalate entro 2 giorni da quando il medico o l’operatore sanitario ne viene a conoscenza. L’obbligo di segnalazione scende a 36 ore in caso di ADR da medicinali di origine biologica (inclusi i vaccini).

È possibile effettuare una segnalazione spontanea di sospetta reazione avversa secondo una delle seguenti modalità:

Per approfondimenti vai alla pagina sul portale AIFA

Guarda il video della campagna di sensibilizzazione europea sulla segnalazione delle sospette reazioni avverse

AIFA – 24/02/2017

Notizie correlate: AIFA. Elenco dei Segnali

N.d.R.: Si ricorda che l’art. 130 del D.Lgs. 219/06 dispone che il titolare dell’AIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza.

Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona diversa dal responsabile del servizio scientifico previsto dall’articolo 111 del presente decreto, e deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti i medicinali della cui AIC è titolare l’azienda da cui egli dipende, anche se commercializzati da altre aziende.

È fatto obbligo al titolare dell’AIC di diffondere ai medici prescrittori le note informative e gli aggiornamenti sulla sicurezza dei medicinali, secondo indicazioni, tempi e modalità stabilite dall’AIFA, ogni qualvolta emergono nuove informazioni relative al profilo di tollerabilità del medicinale.

Il responsabile del servizio di farmacovigilanza assicura che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali, successive all’atto dell’autorizzazione, siano portate rapidamente a conoscenza del personale sanitario anche tramite i contatti del servizio di informazione scientifica della propria azienda.

Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo 130, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX.

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