Regolamento Interno

FEDAIISF
Federazione delle Associazioni Italiane di Informatori Scientifici del Farmaco

Regolamento Interno FEDAIISF

Art. 1- Per posizione asindacale s’intende che Fedaiisf non tratta direttamente i problemi sindacali, ma li dibatte e li individua per poi sottoporli alle OO.SS. di categoria.

Per apartitica s’intende che non entra nelle logiche di partito presenti in Italia né ne promuove l’adesione. Fedaiisf svolge comunque una sua politica tesa a perseguire i propri fini istituzionali e le linee programmatiche stabilite dal Congresso e dal Consiglio Federale.

Art. 2- È fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, il logo, i servizi e le strutture federali per scopi che non siano quelli associativi. Le iniziative di singoli associati per nome e per conto di Fedaiisf devono essere preventivamente autorizzate dall’EN.

Una federazione come Fedaiisf è una comunità di professionisti auto-organizzata (non è un Ordine Professionale costituito o sussidiario dallo Stato) che vuole rompere la tradizionale solitudine ed il forte individualismo che spesso caratterizza l’Informatore Scientifico. Far parte di Fedaiisf significa costituire una comunità dove potersi sperimentare e confrontare quotidianamente, all’interno di un’efficace rete/sistema professionale (anche “di protezione”, senza essere corporativo), sulle proprie competenze, sui nuovi contenuti/strumenti della professione, sulle proprie abilità relazionali, sulle modalità dell’attività professionale.

Art. 3- Le Organizzazioni federate rappresentano, nell’ambito delle direttive federali, gli interessi specifici degli iscritti nei relativi territori, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche e amministrative. Le Organizzazioni federate sullo stesso territorio regionale costituiscono il Consiglio regionale rappresentativo di tutte le sezioni provinciali presenti in regione. Il Consiglio Regionale eleggerà un Coordinatore Regionale ed un segretario e, a sua discrezione, un eventuale Coordinamento di supporto al Coordinatore. Le spese del Coordinatore inerenti alla sua funzione e le eventuali spese per la gestione del coordinamento sono a carico della tesoreria federale ad esclusione delle spese di viaggio per la partecipazione al Congresso Federale (art. 12 R.I.). Nelle riunioni del Consiglio Regionale e del coordinamento il segretario avrà il compito di redigere il verbale. Il verbale va inviato per conoscenza all’Esecutivo Federale e al Collegio Federale dei Probiviri per il controllo di legittimità. I componenti di supporto del coordinamento possono anche non far parte dei Direttivi o Coordinamenti provinciali (art. 18). Per la nomina del Coordinatore Regionale si veda l’art. 3.11 dello Statuto

Sono cumulabili le cariche di Presidente sezionale e di Coordinatore (art. 18), mentre non lo sono le altre cariche sezionali, in quanto, la carica di Coordinatore Regionale è per Statuto una funzione gerarchicamente superiore a quella di qualsiasi carica sezionale e la coesistenza dei due ruoli genererebbe un potenziale conflitto d’interesse. Quelle regioni in cui è presente una sola sezione/federata la carica di Presidente coincide con quella di Coordinatore. In casi particolari l’E.N. può deliberare una deroga alla norma.

Il presente art. 3 del Regolamento Interno tende  a promuovere la Scelta dei Coordinatori Regionali tra i presidenti di Sezione per dare autorevolezza alla funzione di Coordinatore Regionale, ruolo che deve essere “super partes”, cioè con una posizione imparziale, neutrale e obiettiva, Coordinatore che deve anche essere rappresentante del territorio presso la Federazione, capace di sintesi e armonia nelle scelte, garante della necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza dai presidenti di sezione. Per quanto non specificato si veda l’art. 18 del R.I..

Per l’organizzazione e la struttura dei Consigli e dei  Coordinamenti Regionali si veda l’art. 3 dello Statuto ai punti 7, 8, 9, 10, 12.

Il Coordinatore regionale eletto deve avere il gradimento dell’Esecutivo Nazionale, in quanto  rappresentante regionale di Fedaiisf. L’Esecutivo Federale è organo di controllo del Coordinamento regionale. Per Organizzazioni federate devono intendersi le Associazioni federate nel loro complesso, centrale e periferico (ove esistente).

I Coordinatori Regionali riportano al referente dei coordinatori regionali, uno per il centro sud e uno per il nord. Per il centro\sud Italia si intende Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e per il centro\nord Italia Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Val D’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige. Entrambi riporteranno direttamente al Presidente Federale (art. 18 R.I).

Art. 4- Le Associazioni che richiedono di far parte della federazione devono farne richiesta all’Esecutivo Nazionale federale e devono armonizzare il loro statuto coordinandolo con lo Statuto Fedaiisf. L’EN può avvalersi di un parere di un legale per lo statuto presentato da un richiedente e per la relativa registrazione a termini di legge. In caso di norme presenti sia nello Statuto federale che nello Statuto delle associate, quest’ultimo deve ritenersi inattivato.

Le Associazione federate devono avere  condotte che siano conformi allo spirito della Federazione e agli obblighi che derivano dall’adesione (organizzazioni di attività locali, partecipazione alle attività della Federazione, comunicazioni ed informazioni rilevanti per la Federazione o per le altre Associazioni federate).

Le singole Associazioni devono presentare alla Segreteria della Federazione entro il 31 marzo i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo, l’elenco completo dei nominativi degli iscritti, una copia del loro bilancio e del verbale dell’Assemblea annuale in cui lo stesso viene approvato.

Le associazioni federate devono inviare almeno una volta all’anno, entro il 31 dicembre, una relazione sulle proprie attività.

Le Associazioni federate sono parte integrante della Federazione e si presenteranno sempre all’esterno come facenti parte della stessa.

Art. 5- È consentita l’iscrizione del professionista che opera in settori omogenei di attività, fermo restando gli scopi istituzionali di Fedaiisf (per esempio figure che hanno contatti con medici: informatori parafarmaci, integratori, nutraceutici, dermocosmetici, latti, dispositivi, KAM, A.M., MSL, RAM ecc. ecc.). Sarà compito del Direttivo sezionale dell’Associazione federata decidere se accettare o meno l’iscrizione.

Art. 6- Gli Informatori Scientifici devono iscriversi all’Associazione e/o al Coordinamento territoriale nel cui ambito geografico svolgono la propria attività professionale. Se non è presente nessuna Organizzazione nella provincia di residenza o in quella vicina, l’ISF potrà iscriversi a livello nazionale secondo le modalità stabilite dall’Esecutivo.

Gli Informatori Scientifici pensionati oltre il quinto anno dal pensionamento non possono ricoprire cariche elettive, ma possono essere nominati da parte dell’EN responsabili di determinati servizi come componenti la Redazione del sito Federale, del Centro Ricerche e Documentazioni o per altri incarichi stabiliti dall’EN stesso.

Art. 7- Le quote associative vanno stabilite secondo le necessità operative previste dalla previsione di spesa approvata dal Congresso Federale.

Art. 8- In caso di scioglimento di un’associazione federata il fondo cassa che era a sua disposizione va versato alla tesoreria nazionale federale. In caso di separazione il fondo cassa rimane nella disponibilità dell’Associazione che si separa. Un’Associazione federata che esprime la volontà di sciogliersi o separarsi deve convocare un’assemblea degli iscritti alla presenza di un rappresentante dell’EN Fedaiisf e votare lo scioglimento o la separazione con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti.

Art. 9- Organizzazione Federale. Deve considerarsi Organo Federale anche il Coordinatore e il Coordinamento Regionale come specificato dall’art. 3 dello Statuto ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e dall’art. 3 del Regolamento Interno. Solo il Congresso può istituire altri Organi oltre a quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Interno. In caso di decadenza di un Organo collegiale, lo stesso resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche. La continuità amministrativa deve essere sempre assicurata.

Art. 10- Per un migliore espletamento delle attività di competenza, l’Esecutivo Nazionale, su proposta della Presidenza, può attribuire a propri componenti o ad altro iscritto deleghe per il coordinamento e la supervisione di specifiche attività o iniziative non espressamente riservate alla competenza di altri Organi e/o Commissioni. Può costituire Commissioni, Comitati, Consulte, ecc. con funzioni tecniche o consultive nominandone i componenti e i presidenti, fissandone compiti e funzioni. Le deleghe e le Commissioni hanno durata temporale corrispondente a quella dell’EN e possono essere revocate a insindacabile giudizio dell’EN stesso. Il Presidente federale può costituire un Ufficio di Presidenza costituito dai componenti l’EN ai quali si aggiungono altre persone utili per fornire consulenze e pareri. Tutte le norme e procedure previste per gli Organi Federali si applicano anche alle Commissioni, Comitati, Consulte, ecc. comunque costituiti.

Art. 11- Congresso elettivo. Ogni tre anni il Congresso elegge il Presidente unitamente al Vicepresidente, l’Esecutivo federale e il Collegio Federale dei Probiviri

Il Presidente e il Vicepresidente preferibilmente non devono appartenere alla stessa Organizzazione federata. Delegati delle sezioni esprimono con 1 voto la preferenza per la lista per i candidati alle cariche, il vota corrisponde al numero degli iscritti della sezione al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il Presidente federale è eletto unitamente al Vicepresidente, da esso indicato, in un’unica scheda elettorale per la presidenza a suffragio diretto, con voto libero e segreto. Ogni voto espresso nella scheda elettorale per la presidenza s’intende dato sia al candidato Presidente sia al candidato Vicepresidente. Ogni elettore può esprimere un voto corrispondente al numero degli iscritti della sezione/federata al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il Presidente e il Vicepresidente federali sono eletti contestualmente all’Esecutivo federale.

Sono elettori i rappresentanti delle sezioni territoriali e federate con un numero di voti corrispondenti agli iscritti della loro sezione o federata al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono eleggibili gli iscritti in regola con le quote associativa sia per l’anno precedente sia per l’anno corrente.

La lista dei candidati all’Esecutivo federale è collegata al candidato Presidente.  La presentazione della candidatura alla presidenza è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista. Non può essere candidato Presidente federale chi ha già ricoperto quella carica per tre mandati consecutivi. La scheda della lista elettorale dei candidati all’Esecutivo è separata da quella della presidenza.

Tre componenti della lista collegata al Presidente e Vicepresidente eletti sono automaticamente eletti in base al numero di preferenze ottenute ed entrano nell’Esecutivo federale. Ciascuna elettore può esprimere massimo tre voti di preferenza (sempre corrispondenti al numero di iscritti al 31 dicembre) a favore dei candidati presenti nella lista collegata. I voti di preferenza della lista collegata determineranno i tre eletti nell’Esecutivo e i primi non eletti determineranno i membri subentranti nel caso di dimissioni o impedimento di un componente l’Esecutivo. Sono eletti nell’Esecutivo coloro che hanno ottenuto più voti di preferenza sino a concorrenza del numero dei componenti da attribuire. In caso di mancanza di preferenze verranno eletti i primi della lista collegata. In caso di parità di voti di preferenza verrà eletto il più anziano d’età. In caso di mancanza di primi non eletti nella lista collegata al Presidente e in caso di dimissioni o impedimento di un componente l’Esecutivo, sarà il Presidente federale a nominare d’ufficio il nuovo membro.

È proclamato eletto Presidente federale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente il candidato collegato con la lista che ha conseguito il maggior numero di voti di preferenza complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il candidato più anziano d’età. Il Neopresidente federale nominerà fra gli eletti un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni federate. (Art. 11.3 S)

Art. 12- Ognuno dei Delegati disporrà, salvo diversa specificazione Statutaria, di tanti voti quanti sono gli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente alla Sezione provinciale della propria Associazione nazionale, o iscritti alla propria Associazione territoriali o Coordinamento. I Coordinatori Regionali partecipano di diritto al Congresso Federale senza diritto di voto e a spese di viaggio a carico della regione di cui sono coordinatori, salvo disposizioni diverse dell’Esecutivo Nazionale.

Art. 13- Consiglio Federale è l’Organo preposto a dare attuazione alle line di politica federale e alle deliberazioni assunte dal Congresso mediante l’approvazione del programma, determina le linee di politica federale e gli obiettivi strategici in accordo con le decisioni congressuali e le finalità statutarie. Approva il Regolamento Interno o le sue modifiche su proposta dell’Esecutivo. Il Regolamento Interno così approvato o modificato entra in vigore al momento in cui la Segreteria Federale ne dà comunicazione agli Organi Federali e Associazioni federate. Approva le modifiche statutarie da sottoporre al Congresso Federale. I componenti sono quelli descritti dall’art. 13 dello Statuto: componenti dell’Esecutivo Nazionale più i rappresentanti, come specificato dallo Statuto, delle associazioni federate e dai coordinatori regionali. Se uno dei Presidenti delle Federate non è presente nell’Esecutivo Nazionale entra di diritto nel Consiglio Federale.

Art. 14- In ambito Congressuale la Segreteria Federale certificherà la legittimità dei delegati e i diritti di partecipazione. La Segreteria può procedere d’ufficio, anche dietro segnalazione degli aventi diritti al voto, alla correzione di eventuali errori materiali. In caso di controversie il collegio Federale dei Probiviri svolgerà il ruolo di arbitro.

Art. 15- La Commissione Elettorale, in caso di voto cartaceo, sigla e distribuisce le schede elettorali. Disciplina le operazioni di voto dirimendo, in prima istanza, le eventuali contestazioni o controversia. In seconda istanza subentrerà il Collegio Nazionale dei Probiviri che emetterà un giudizio inappellabile.

Art.16- Verbale. Il verbale del Congresso è redatto dal Segretario dell’Assemblea e dai Vicesegretari. Il Verbale firmato dallo stesso segretario, dal presidente dell’Assemblea e controfirmato dai commissari elettorali in caso di elezioni, va poi consegnato al Segretario Federale e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni effettuate. Ciascun avente diritto di partecipazione o di voto al Congresso ha diritto di richiederne copia. Avverso la legittimità del Congresso o del Verbale è ammesso reclamo al Collegio Nazionale dei Probiviri la cui decisione sarà inappellabile.

Art. 17- Il Collegio Federale dei Probiviri, oltre ai compiti stabiliti dagli artt. 21, 22, 23 e 24 dello Statuto fornisce l’interpretazione autentica dello Statuto, del Regolamento Interno e del Codice Deontologico e fornisce pareri di legittimità sulle delibere approvate dai vari Organi federali. Il Collegio Federale dei Probiviri si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno il suo Presidente o la maggioranza dei suoi componenti e quando ad esso si rivolgono iscritti ed Organi federali per dirimere, una volta sentite le parti in causa, questioni di carattere regolamentare e disciplinare

Art. 18 – Ruolo, mansioni e incompatibilità del Coordinatore Regionale

    • Il Coordinatore Regionale può essere uno dei presidenti del territorio regionale, nel caso non ci fosse disponibilità da parte dei presidenti può essere individuato in un iscritto del territorio da proporre all’Esecutivo Federale per il gradimento (art. 3 R.I.).
    • L’incarico di Coordinatore Regionale è compatibile con quella di presidente di sezione/federata mentre è incompatibile con tutte le altre cariche sezionali (art. 3 R.I.).
    • Il Coordinatore Regionale ha la missione di rappresentare presso le istituzioni e la società civile, le istanze degli informatori del territorio previo mandato dei presidenti di sezione.
    • Il Coordinatore Regionale condivide il suo operato con i presidenti di sezione/federate del territorio che rappresenta e riceve da loro mandato ad operare. È “Primus inter pares”, cioè è di guida e di coordinamento, e i suoi poteri sono vincolati dalla condizione stessa di essere riferimento di persone sue pari.
    • Il Coordinatore Regionale si rapporta con il Referente dei Coordinatori Regionali a cui fa riferimento per tutto il suo operato (art. 3).
    • Il Coordinatore Regionale riporta al Consiglio Federale e all’Esecutivo Federale.
    • Il Coordinatore Regionale viene eletto con le modalità in precedenza indicate, su proposta dei presidenti di sezione/federate della regione di appartenenza e resta in carica fino alla naturale scadenza elettorale che coincide con la elezione del nuovo Presidente ed Esecutivo Federale in occasione del Congresso (Art. 3.11 S.)
    • Il Coordinatore Regionale può decadere per sfiducia dei 2/3 degli iscritti (calcolati al 31 dicembre dell’anno precedente) rappresentati dai presidenti sezionali che concorrono alla sua elezione. Il nuovo Coordinatore resta in carica per il tempo necessario per terminare il mandato cioè fino al Congresso Federale.

Art. 19 – Nell’ipotesi che una norma del Regolamento Interno sia in contrasto con lo Statuto, prevale quest’ultimo.

In caso di situazioni o avvenimenti non previsti dal presente Regolamento Interno, sarà compito dell’Esecutivo Federale elaborarne la relativa norma da sottoporre al Consiglio Federale e se approvata inserirla nel Regolamento Interno.

Per quanto altro non previsto nel presente Regolamento Interno, per quanto applicabile, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni dello Statuto Federale.

Approvato, su proposta dell’Esecutivo Nazionale, dal Consiglio Nazionale Federale in data 22 gennaio 2026.

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