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Compatibilità del contratto di agenzia con l’attività di informazione medico scientifica del farmaco – Tribunale di Milano, ordinanza n. 37201/2015

Se è innegabile che dal punto di vista scientifico l’informatore debba dipendere dal Servizio Scientifico aziendale, dal punto di vista operativo egli è inevitabilmente inserito nella rete esterna finalizzata alla promozione delle vendite. In conclusione, una volta chiarita la funzione dell’ISF, non vi è alcuna ragione per sostenere che egli debba essere indipendente dalla funzione marketing.

Compatibilità del contratto di agenzia con l’attività di informazione medico scientifica del farmaco – Tribunale di Milano, ordinanza n. 37201/2015

E’ ormai assodato che l’attività dell’informatore medico scientifico possa svolgersi tanto nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del lavoro subordinato a seconda di come la prestazione dell’attività, sostanzialmente identica in entrambi i casi, si caratterizzi per le modalità del suo svolgimento.

Il lavoratore che ricorra per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato occorre invece che specifichi come veniva esercitato il potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Società: se venivano impartite “specifiche direttive” sui medici e sulle farmacie da visitare, sarebbe stato onere dell’agente precisare chi impartiva gli ordini, in che modo e come ne veniva verificata l’esecuzione”

Trib. Milano 28/12/2015 – decreto di rigetto

giovedì 14 gennaio 2016 – Lupi & Associati

Le News del Sole 24Ore Sanità

L’informatore scientifico del farmaco può essere un lavoratore autonomo

L’informatore scientifico del farmaco può essere un lavoratore autonomo. Lo ha detto il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, con ordinanza del 28 dicembre 201 5, spiegando che l’attività di informazione scientifica può essere svolta anche da un collaboratore autonomo. La disciplina dell’informatore scientifico del farmaco si trova all’interno del Dlgs 219/2006, noto anche come “Codice del Farmaco”. La normativa nulla dice circa la tipologia di rapporto che dovrebbe legare l’ISF alla casa farmaceutica, limitandosi ad affermare, all’articolo 122, che: «l’attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa farmaceutica». Questa scarna regolamentazione ha favorito lo sviluppo di teorie interpretative che hanno spinto nel senso della segregazione dell’attività di informazione scientifica da qualsiasi attività di tipo commerciale.

ordinanza del 28 dicembre 201 5

Per anni si è sostenuto che la funzione dell’ISF fosse solo quella di favorire l’uso razionale del farmaco e che, conseguentemente, l’attività dovesse essere avulsa da quella del marketing. Ma questa tesi non tiene conto che l’informazione scientifica è una forma di pubblicità per l’azienda farmaceutica, per ciò stesso finalizzata alla vendita dei prodotti. Lo si comprende chiaramente dal fatto che all’interno del Codice del Farmaco la visita degli informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali è collocata nel Titolo VIII dedicato alla “Pubblicità”, laddove per pubblicità, in conformità allo spirito della Direttiva Europea 2001/83/CE, si deve intendere ogni azione diretta alla promozione della vendita del medicinale.

Nel caso affrontato, alcuni agenti di commercio cui era stata affidata, oltre alla promozione delle vendite in farmacia, anche l’attività di informazione scientifica sui prodotti della mandante, hanno proposto ricorso chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Essi avevano dedotto di avere svolto prevalentemente attività di informazione scientifica presso la classe medica e di avere di fatto operato in regime di subordinazione, denunciando una certa ingerenza nella loro attività da parte della casa mandante.

A fondamento del ricorso deducevano una serie di indizi della subordinazione, tra cui il fatto di avere ricevuto direttive dall’azienda, di aver inviato rapportazioni sulla attività svolta, utilizzando peraltro dispositivi e sistemi di proprietà aziendale. Il Tribunale ha in primis escluso che l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato potesse discendere in automatico dallo svolgimento di attività di informazione scientifica e poi verificato che, sulla base delle allegazioni difensive relative allo svolgimento concreto del rapporto, non erano ravvisabili sufficienti indizi di subordinazione. Peraltro, il provvedimento ha il pregio di avere riconosciuto che il coordinamento tra l’attività dell’agente e quella della mandante è coerente con il disposto dell’art. 1746 c.c., e lo è ancor più nel caso specifico dell’ISF in ragione dello stretto controllo praticato dall’istituto di vigilanza a ciò preposto (Aifa).

In conclusione, una volta chiarita la funzione dell’ISF, non vi è alcuna ragione per sostenere che egli debba essere indipendente dalla funzione marketing. Se è innegabile che dal punto di vista scientifico l’informatore debba dipendere dal Servizio Scientifico aziendale, dal punto di vista operativo egli è inevitabilmente inserito nella rete esterna finalizzata alla promozione delle vendite. Ne deriva che il rapporto tra ISF e casa farmaceutica ben potrà essere strutturato sotto forma di rapporto di agenzia, purché naturalmente in concreto si svolga secondo le caratteristiche di tale forma giuridica, tenuto conto anche delle specifiche norme del settore farmaceutico.

Notizie correlate: Tribunale di Milano (Informatore scientifico: la richiesta di subordinazione necessita di prova rigorosa)

Cassazione. Non è agente di commercio l’informatore scientifico

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