
L’ordinanza n. 9001 della Corte di Cassazione (Sez. III, pubblicata il 9 aprile 2026) stabilisce che il distributore ufficiale di un prodotto può essere equiparato al produttore e ritenuto responsabile dei danni causati da un bene difettoso, qualora appaia al consumatore come il garante della qualità e della sicurezza
del bene.
Il caso: L’azione risarcitoria è stata promossa da un paziente a seguito dell’impianto di un defibrillatore cardiaco rivelatosi difettoso, che aveva reso necessari ulteriori interventi chirurgici.
La figura del “produttore apparente”: La Suprema Corte ha valorizzato il diritto unionale (cioè dell’Unione Europea: direttiva 85/374/CEE). Il distributore che “sfrutta” il proprio marchio o si accredita sul mercato in modo da suscitare nel consumatore una fiducia paragonabile a quella che si avrebbe acquistando direttamente dal produttore, ne risponde come tale.
Non è necessario identificare l’effettivo fabbricante estero quando il distributore ufficiale si presenta all’utente finale come l’effettivo responsabile della qualità e dell’affidamento suscitato.
La pronuncia si colloca nel solco interpretativo tracciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che valorizza una nozione ampia e funzionale di produttore, che non si esaurisce nella figura del fabbricante ma si estende a tutti i soggetti che, nella percezione del consumatore, si presentino come garanti del prodotto.
In tale prospettiva, anche il distributore può essere qualificato come produttore qualora sussista una coincidenza tra il marchio apposto dal produttore sul bene e la denominazione del fornitore o un elemento distintivo di quest’ultimo idoneo a ingenerare affidamento nel consumatore. In entrambe le ipotesi, infatti, il
fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare nello stesso consumatore una fiducia paragonabile a quella che si avrebbe se il bene fosse venduto direttamente dal produttore.
La decisione si segnala per l’importante chiarimento in ordine all’estensione soggettiva della responsabilità da prodotto difettoso, in linea con la finalità protettiva della normativa europea. L’ampliamento della nozione di produttore comporta rilevanti conseguenze applicative, soprattutto nei casi in cui il distributore sia dotato di copertura assicurativa per la responsabilità civile. In tali ipotesi, il danneggiato potrà agire anche nei confronti della compagnia assicurativa del distributore la quale, una volta indennizzato il danneggiato, potrà attivare azioni di regresso nei confronti del produttore originario o di altri soggetti responsabili.
Cassazione. Ordinanza n. 9001 del 2026
Nota:
- Classe I: Basso rischio (es. cerotti, occhiali da vista, stampelle).
- Classe IIa e IIb: Rischio medio-alto (es. lenti a contatto, apparecchi acustici, macchinari per aerosol).
- Classe III: Alto rischio (impiantabili passivi o attivi, es. pacemaker, protesi articolari, stent).




