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ECCO IL NUOVO RICETTARIO

E’ legge il decreto ministeriale (17/3/2008) che modifica le ricette destinate alle prescrizioni a carico del Servizio sanitario. Il nuovo ricettario è stato aggiornato anche in funzione dei risultati della sperimentazione della tessera sanitaria e della trasmissione digitale dei trasmissione dei dati rilevati otticamente da ricetta e tessera sanitaria. Come il precedente, il nuovo ricettario va impiegato per le prescrizioni di prestazioni sanitarie con onere a carico del SSN; prestazioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale; prestazioni sanitarie, con onere a carico del Ministero della Salute, al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (SASN). E’ comunque previsto che le prescrizioni possono essere effettuate mediante l’impiego dei ricettari attualmente in uso, fino ad esaurimento delle relative scorte.
Le principali innovazioni di interesse per il medico riguardano principalmente esenzione e le modalità della sua indicazione in ricetta. Qualora l’assistito abbia diritto all’esenzione per motivi sanitari (invalidità, patologia cronica, malattia rara, gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, eccetera), il medico riporterà il codice corrispondente alla tipologia di esenzione riconosciuta. Il medico è tenuto a riportare il codice di esenzione anche se la Regione di competenza non ha introdotto forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica, in tutti i casi in cui dall’esenzione derivino ulteriori benefici per l’assistito (ad esempio pluriprescrizione, fornitura gratuita dei farmaci di fascia C, farmaci per la terapia del dolore). Qualora l’assistito non abbia diritto a nessuna delle esenzioni sopra descritte, il medico deve annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N", anche se la Regione di competenza non ha introdotto forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica.
Qualora l’assistito abbia diritto all’esenzione per reddito, autocertificata mediante l’apposizione della firma nell’apposito spazio, la farmacia provvede a marcare la casella contrassegnata dalla lettera "R" e a riportare, nelle apposite caselle, lo specifico codice ("E") e il sub-codice (a seconda dei casi: "01" o "02" o "03" o "04") delle esenzioni correlate alla situazione reddituale del nucleo familiare, così come indicato dalla tabella acclusa al decreto.
In ogni caso, resta fermo che laddove nessuno degli elementi dell’area esenzione risulti barrato o compilato dal medico e non risulti l’esenzione per motivi di reddito, la prestazione erogata non potrà essere soggetta ad esenzione da ticket e la ricetta non sarà spedibile per la fornitura gratuita di farmaci. Per le prescrizioni farmaceutiche il medico deve indicare nell’apposita area, con allineamento a destra ed inserimento di zeri non significativi, il numero complessivo dei pezzi prescritti. Sul retro della ricetta, nelle avvertenze per gli assistiti riguardo all’assistenza farmaceutica, è espressamente riportato che: "l’attestazione del diritto all’esenzione per motivi sanitari è riportata esclusivamente dal medico prescrittore".

Fonte "DoctoNews"

 

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