
Modifiche unilaterali al contratto di agenzia – Condizioni di legittimità
Con l’ordinanza n. 1248/2026, the Corte di Cassazione ha esaminato i limiti alle modifiche unilaterali of the agency contract da parte della preponente, azienda farmaceutica, con riferimento all’art. 2 dell’AEC Industria (Accordo Economico Collettivo) 30 luglio 2014.
La controversia traeva origine dal recesso per asserita giusta causa intimato da una società farmaceutica a un agente che aveva rifiutato una modifica contrattuale. La mandante sosteneva la legittimità dell’intervento unilaterale, ritenuto migliorativo e conforme all’art. 2, comma 3, dell’AEC; l’agente agiva in giudizio per ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso and theindennità suppletiva di clientela.
Cassazione Civile Sez. L Ordinanza 1248/2026
Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto d’agenzia 2025
Riportiamo alcuni punti salienti dell’Ordinanza alla cui lettura integrale rimandiamo per i relativi approfondimenti
L’art. 2, 3 dell’AEC Industria, nell’ambito di un’articolata disciplina relativa alle variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e alla misura delle provvigioni, distingue le variazioni di lieve entità, di media entità e di rilevante entità e prevede che “le variazioni di lieve entità” (e soltanto esse) possano essere realizzate
previa comunicazione scritta all’agente o a rappresentante da darsi senza preavviso. Dette variazioni saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione scritta della ditta mandante da parte dell’agente o del rappresentante.
Per variazione di lieve entità (determinate unilateralmente e senza preavviso all’agente) si intendono, sempre secondo l’art.3 dell’AEC Industria, “le riduzioni che incidono fino al 5% del valore delle provvigioni di competenza dell’Agente o rappresentante nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedente la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero”.
Da tale chiara disciplina risulta evidente, ad avviso del Collegio giudicante, che, come affermato dalla Corte d’appello, l’art. 2, comma 3 consente al proponente di intervenire unilateralmente sull’accordo agenziale nei termini, nei limiti e nelle forme ivi previsti in deroga al principio generale stabilito dall’art.1372 c.c. secondo cui il tenore di un accordo non può essere modificato unilateralmente da una delle parti, salvo che la legge o il contratto stesso non prevede diversamente.
La normativa dell’AEC perciò va intesa in conformità alla sua portata letterale, secondo cui le variazioni unilaterali possono essere solo quelle che comportano riduzioni meramente quantitative dell’estensione territoriale dell’incarico agenziale, del numero e del portafoglio clienti, dei prodotti da promuovere e della misura delle provvigioni.
La norma dell’art. 5 dell’AEC si riferisce, invece, alle mere informazioni sulle innovazioni replicando il principio legale di buona fede; essa non autorizza a sostenere che dall’obbligo di informazione si possa desumere la legittimità di modifiche unilaterali che comportino un aumento dell’impegno lavorativo dell’agente.
La disciplina dell’accordo individuale “ripete la stessa disciplina” dell’accordo economico collettivo. La questione è stata quindi assoggettata alla medesima interpretazione prima indicata secondo cui la pretesa regolamentazione delle variazioni unilaterali in aumento di lavoro (sia pure entro il limite del 5%) non sono consentite, perché in alcun modo previste dalle parti collettive, né dalle parti individuali.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente rigettato.
Note: l’art. 2 dell’AEC citato nell’ordinanza si riferisce al 2014, nel rinnovo del 2025 è diventato art. 3
Nota 2: Secondo l’Isfol (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori), in Italia sugli 8,8 milioni di posizioni Iva aperte (di cui circa 6,5 milioni attive), quasi 400 mila sarebbero le false partite Iva. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiuso d’ufficio circa 6.000 partite IVA false.
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