Regolamento Interno

FEDAISF
Federation of Italian Associations of Pharmaceutical Representatives

FEDAIISF Internal Regulations

Art. 1- Union position means that Fedaiisf does not deal directly with union problems, but debates and identifies them and then submits them to the trade unions. of category.

Per apartitica s’intende che non entra nelle logiche di partito presenti in Italia né ne promuove l’adesione. Fedaiisf svolge comunque una sua politica tesa a perseguire i propri fini istituzionali e le linee programmatiche stabilite dal Congresso e dal Consiglio Federale.

Art. 2- It is prohibited for anyone to use the federal name, logo, services and structures for purposes other than those of the association. The initiatives of individual members in the name and on behalf of Fedaiisf must be previously authorized by the EN.

Una federazione come Fedaiisf è una comunità di professionisti auto-organizzata (non è un Ordine Professionale costituito o sussidiario dallo Stato) che vuole rompere la tradizionale solitudine ed il forte individualismo che spesso caratterizza l’Informatore Scientifico. Far parte di Fedaiisf significa costituire una comunità dove potersi sperimentare e confrontare quotidianamente, all’interno di un’efficace rete/sistema professionale (anche “di protezione”, senza essere corporativo), sulle proprie competenze, sui nuovi contenuti/strumenti della professione, sulle proprie abilità relazionali, sulle modalità dell’attività professionale.

Art. 3- Le Organizzazioni federate rappresentano, nell’ambito delle direttive federali, gli interessi specifici degli iscritti nei relativi territori, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche e amministrative. Le Organizzazioni federate sullo stesso territorio regionale costituiscono il Consiglio regionale rappresentativo di tutte le sezioni provinciali presenti in regione. Il Consiglio Regionale eleggerà un Coordinatore Regionale ed un segretario e, a sua discrezione, un eventuale Coordinamento di supporto al Coordinatore. Le spese del Coordinatore inerenti alla sua funzione e le eventuali spese per la gestione del coordinamento sono a carico della tesoreria federale ad esclusione delle spese di viaggio per la partecipazione al Congresso Federale (art. 12 R.I.). Nelle riunioni del Consiglio Regionale e del coordinamento il segretario avrà il compito di redigere il verbale. Il verbale va inviato per conoscenza all’Esecutivo Federale e al Collegio Federale dei Probiviri per il controllo di legittimità. I componenti di supporto del coordinamento possono anche non far parte dei Direttivi o Coordinamenti provinciali (art. 18). Per la nomina del Coordinatore Regionale si veda l’art. 3.11 dello Statuto

Sono cumulabili le cariche di Presidente sezionale e di Coordinatore (art. 18), mentre non lo sono le altre cariche sezionali, in quanto, la carica di Coordinatore Regionale è per Statuto una funzione gerarchicamente superiore a quella di qualsiasi carica sezionale e la coesistenza dei due ruoli genererebbe un potenziale conflitto d’interesse. Quelle regioni in cui è presente una sola sezione/federata la carica di Presidente coincide con quella di Coordinatore. In casi particolari l’E.N. può deliberare una deroga alla norma.

Il presente art. 3 del Regolamento Interno tende  a promuovere la Scelta dei Coordinatori Regionali tra i presidenti di Sezione per dare autorevolezza alla funzione di Coordinatore Regionale, ruolo che deve essere “super partes”, cioè con una posizione imparziale, neutrale e obiettiva, Coordinatore che deve anche essere rappresentante del territorio presso la Federazione, capace di sintesi e armonia nelle scelte, garante della necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza dai presidenti di sezione. Per quanto non specificato si veda l’art. 18 del R.I..

Per l’organizzazione e la struttura dei Consigli e dei  Coordinamenti Regionali si veda l’art. 3 dello Statuto ai punti 7, 8, 9, 10, 12.

Il Coordinatore regionale eletto deve avere il gradimento dell’Esecutivo Nazionale, in quanto  rappresentante regionale di Fedaiisf. L’Esecutivo Federale è organo di controllo del Coordinamento regionale. Per Organizzazioni federate devono intendersi le Associazioni federate nel loro complesso, centrale e periferico (ove esistente).

I Coordinatori Regionali riportano al referente dei coordinatori regionali, uno per il centro sud e uno per il nord. Per il centro\sud Italia si intende Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e per il centro\nord Italia Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Val D’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige. Entrambi riporteranno direttamente al Presidente Federale (art. 18 R.I).

Art. 4- The Associations that request to be part of the federation must apply to the Federal National Executive and must harmonize their statute by coordinating it with the Fedaiisf Statute. The EN can avail itself of an opinion of a lawyer for the statute presented by an applicant and for the relative registration according to the law. In the event of provisions present both in the federal Statute and in the Statute of the associates, the latter must be considered inactivated.

The federated Associations must have conduct that complies with the spirit of the Federation and with the obligations deriving from membership (organizations of local activities, participation in the activities of the Federation, communications and information relevant to the Federation or to the other federated Associations).

The individual Associations must submit to the Secretariat of the Federation by 31 March the names of the members of the Board of Directors, the complete list of the names of the members, a copy of their budget and the minutes of the annual meeting in which the same is approved.

The federated associations must send a report on their activities at least once a year, by 31 December.

The federated Associations are an integral part of the Federation and will always present themselves externally as being part of it.

Art. 5- È consentita l’iscrizione del professionista che opera in settori omogenei di attività, fermo restando gli scopi istituzionali di Fedaiisf (per esempio figure che hanno contatti con medici: informatori parafarmaci, integratori, nutraceutici, dermocosmetici, latti, dispositivi, KAM, A.M., MSL, RAM ecc. ecc.). Sarà compito del Direttivo sezionale dell’Associazione federata decidere se accettare o meno l’iscrizione.

Art. 6- Scientific Representatives must join the Association and/or Territorial Coordination in whose geographical area they carry out their professional activity. If there is no Organization in the province of residence or in the neighboring one, the ISF will be able to enroll at a national level according to the methods established by the Executive.

Scientific Representatives retired more than five years after retirement cannot hold elective offices, but they can be appointed by the EN responsible for certain services as members of the editorial staff of the Federal website, of the Research and Documentation Center or for other tasks established by the EN same.

Art. 7- The membership fees must be established according to the operational needs foreseen by the expenditure forecast approved by the Federal Congress.

Art. 8- In the event of dissolution of a federated association, the cash fund that was at its disposal must be paid into the federal national treasury. In the event of separation, the cash fund remains in the availability of the Association that separates. A federated Association that expresses the will to dissolve or separate must convene an assembly of members in the presence of a representative of EN Fedaiisf and vote the dissolution or separation with a majority of 2/3 of the members.

Art. 9- Federal Organization. The Coordinator and the Regional Coordination must also be considered a Federal Body as specified by art. 3 of the Statute at points 6, 7, 8, 9, 10 and by art. 3 of the Internal Regulations. Only the Congress can establish other Bodies in addition to those established by the Statute and the Internal Regulations. In the event of forfeiture of a collegiate body, the same remains in office for ordinary administration until the renewal of the offices. Administrative continuity must always be ensured.

Art. 10- Per un migliore espletamento delle attività di competenza, l’Esecutivo Nazionale, su proposta della Presidenza, può attribuire a propri componenti o ad altro iscritto deleghe per il coordinamento e la supervisione di specifiche attività o iniziative non espressamente riservate alla competenza di altri Organi e/o Commissioni. Può costituire Commissioni, Comitati, Consulte, ecc. con funzioni tecniche o consultive nominandone i componenti e i presidenti, fissandone compiti e funzioni. Le deleghe e le Commissioni hanno durata temporale corrispondente a quella dell’EN e possono essere revocate a insindacabile giudizio dell’EN stesso. Il Presidente federale può costituire un Ufficio di Presidenza costituito dai componenti l’EN ai quali si aggiungono altre persone utili per fornire consulenze e pareri. Tutte le norme e procedure previste per gli Organi Federali si applicano anche alle Commissioni, Comitati, Consulte, ecc. comunque costituiti.

Art. 11- Congresso elettivo. Ogni tre anni il Congresso elegge il Presidente unitamente al Vicepresidente, l’Esecutivo federale e il Collegio Federale dei Probiviri

Il Presidente e il Vicepresidente preferibilmente non devono appartenere alla stessa Organizzazione federata. Delegati delle sezioni esprimono con 1 voto la preferenza per la lista per i candidati alle cariche, il vota corrisponde al numero degli iscritti della sezione al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il Presidente federale è eletto unitamente al Vicepresidente, da esso indicato, in un’unica scheda elettorale per la presidenza a suffragio diretto, con voto libero e segreto. Ogni voto espresso nella scheda elettorale per la presidenza s’intende dato sia al candidato Presidente sia al candidato Vicepresidente. Ogni elettore può esprimere un voto corrispondente al numero degli iscritti della sezione/federata al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il Presidente e il Vicepresidente federali sono eletti contestualmente all’Esecutivo federale.

Sono elettori i rappresentanti delle sezioni territoriali e federate con un numero di voti corrispondenti agli iscritti della loro sezione o federata al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono eleggibili gli iscritti in regola con le quote associativa sia per l’anno precedente sia per l’anno corrente.

La lista dei candidati all’Esecutivo federale è collegata al candidato Presidente.  La presentazione della candidatura alla presidenza è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista. Non può essere candidato Presidente federale chi ha già ricoperto quella carica per tre mandati consecutivi. La scheda della lista elettorale dei candidati all’Esecutivo è separata da quella della presidenza.

Tre componenti della lista collegata al Presidente e Vicepresidente eletti sono automaticamente eletti in base al numero di preferenze ottenute ed entrano nell’Esecutivo federale. Ciascuna elettore può esprimere massimo tre voti di preferenza (sempre corrispondenti al numero di iscritti al 31 dicembre) a favore dei candidati presenti nella lista collegata. I voti di preferenza della lista collegata determineranno i tre eletti nell’Esecutivo e i primi non eletti determineranno i membri subentranti nel caso di dimissioni o impedimento di un componente l’Esecutivo. Sono eletti nell’Esecutivo coloro che hanno ottenuto più voti di preferenza sino a concorrenza del numero dei componenti da attribuire. In caso di mancanza di preferenze verranno eletti i primi della lista collegata. In caso di parità di voti di preferenza verrà eletto il più anziano d’età. In caso di mancanza di primi non eletti nella lista collegata al Presidente e in caso di dimissioni o impedimento di un componente l’Esecutivo, sarà il Presidente federale a nominare d’ufficio il nuovo membro.

È proclamato eletto Presidente federale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente il candidato collegato con la lista che ha conseguito il maggior numero di voti di preferenza complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il candidato più anziano d’età. Il Neopresidente federale nominerà fra gli eletti un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni federate. (Art. 11.3 S)

Art. 12- Ognuno dei Delegati disporrà, salvo diversa specificazione Statutaria, di tanti voti quanti sono gli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente alla Sezione provinciale della propria Associazione nazionale, o iscritti alla propria Associazione territoriali o Coordinamento. I Coordinatori Regionali partecipano di diritto al Congresso Federale senza diritto di voto e a spese di viaggio a carico della regione di cui sono coordinatori, salvo disposizioni diverse dell’Esecutivo Nazionale.

Art. 13- Consiglio Federale è l’Organo preposto a dare attuazione alle line di politica federale e alle deliberazioni assunte dal Congresso mediante l’approvazione del programma, determina le linee di politica federale e gli obiettivi strategici in accordo con le decisioni congressuali e le finalità statutarie. Approva il Regolamento Interno o le sue modifiche su proposta dell’Esecutivo. Il Regolamento Interno così approvato o modificato entra in vigore al momento in cui la Segreteria Federale ne dà comunicazione agli Organi Federali e Associazioni federate. Approva le modifiche statutarie da sottoporre al Congresso Federale. I componenti sono quelli descritti dall’art. 13 dello Statuto: componenti dell’Esecutivo Nazionale più i rappresentanti, come specificato dallo Statuto, delle associazioni federate e dai coordinatori regionali. Se uno dei Presidenti delle Federate non è presente nell’Esecutivo Nazionale entra di diritto nel Consiglio Federale.

Art. 14- In the context of the Congress, the Federal Secretariat will certify the legitimacy of the delegates and the rights to participate. The Secretariat can proceed ex officio, also upon notification of those entitled to vote, to correct any clerical errors. In the event of disputes, the Federal Board of Arbitrators will act as arbitrator.

Art. 15- The Electoral Commission, in the case of paper voting, signs and distributes the electoral ballots. It governs voting operations by settling, in the first instance, any objections or controversies. In the second instance, the National Board of Arbitrators will take over and issue a final judgment.

Art.16- Minutes. The minutes of the Congress are drawn up by the Secretary of the Assembly and by the Deputy Secretaries. The Minutes signed by the secretary himself, by the president of the Assembly and countersigned by the electoral commissioners in the event of elections, must then be delivered to the Federal Secretary and are absolute proof of the events that occurred and the operations carried out. Each person entitled to participate or vote in the Congress has the right to request a copy. Against the legitimacy of the Congress or the Minutes, a complaint can be made to the National Board of Arbitrators, whose decision will be final.

Art. 17- Il Collegio Federale dei Probiviri, oltre ai compiti stabiliti dagli artt. 21, 22, 23 e 24 dello Statuto fornisce l’interpretazione autentica dello Statuto, del Regolamento Interno e del Codice Deontologico e fornisce pareri di legittimità sulle delibere approvate dai vari Organi federali. Il Collegio Federale dei Probiviri si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno il suo Presidente o la maggioranza dei suoi componenti e quando ad esso si rivolgono iscritti ed Organi federali per dirimere, una volta sentite le parti in causa, questioni di carattere regolamentare e disciplinare

Art. 18 – Ruolo, mansioni e incompatibilità del Coordinatore Regionale

    • Il Coordinatore Regionale può essere uno dei presidenti del territorio regionale, nel caso non ci fosse disponibilità da parte dei presidenti può essere individuato in un iscritto del territorio da proporre all’Esecutivo Federale per il gradimento (art. 3 R.I.).
    • L’incarico di Coordinatore Regionale è compatibile con quella di presidente di sezione/federata mentre è incompatibile con tutte le altre cariche sezionali (art. 3 R.I.).
    • Il Coordinatore Regionale ha la missione di rappresentare presso le istituzioni e la società civile, le istanze degli informatori del territorio previo mandato dei presidenti di sezione.
    • Il Coordinatore Regionale condivide il suo operato con i presidenti di sezione/federate del territorio che rappresenta e riceve da loro mandato ad operare. È “Primus inter pares”, cioè è di guida e di coordinamento, e i suoi poteri sono vincolati dalla condizione stessa di essere riferimento di persone sue pari.
    • Il Coordinatore Regionale si rapporta con il Referente dei Coordinatori Regionali a cui fa riferimento per tutto il suo operato (art. 3).
    • Il Coordinatore Regionale riporta al Consiglio Federale e all’Esecutivo Federale.
    • Il Coordinatore Regionale viene eletto con le modalità in precedenza indicate, su proposta dei presidenti di sezione/federate della regione di appartenenza e resta in carica fino alla naturale scadenza elettorale che coincide con la elezione del nuovo Presidente ed Esecutivo Federale in occasione del Congresso (Art. 3.11 S.)
    • Il Coordinatore Regionale può decadere per sfiducia dei 2/3 degli iscritti (calcolati al 31 dicembre dell’anno precedente) rappresentati dai presidenti sezionali che concorrono alla sua elezione. Il nuovo Coordinatore resta in carica per il tempo necessario per terminare il mandato cioè fino al Congresso Federale.

Art. 19 – Nell’ipotesi che una norma del Regolamento Interno sia in contrasto con lo Statuto, prevale quest’ultimo.

In caso di situazioni o avvenimenti non previsti dal presente Regolamento Interno, sarà compito dell’Esecutivo Federale elaborarne la relativa norma da sottoporre al Consiglio Federale e se approvata inserirla nel Regolamento Interno.

For anything else not provided for in these Internal Regulations, as far as applicable, reference is made to the rules and provisions of the Federal Statute.

Approvato, su proposta dell’Esecutivo Nazionale, dal Consiglio Nazionale Federale in data 22 gennaio 2026.

Back to top button
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco