Statute

Fedaiisf.Deed of incorporation.notary

Statute
FEDAISF
Federation of Italian Associations of Scientific Representatives of Drugs and Parapharmaceuticals

Article 1 – Constitution

  1. La Federazione delle Associazioni italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco, in breve FEDAIISF, è una Associazione di settore e professionale e costituita da Associazioni nazionali e territoriali e dai coordinamenti regionali degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco così come sono definiti dalla nomenclatura nazionale.
  2. Si intendono “Associazioni e Coordinamenti territoriali”, tutte le autonome Organizzazioni presenti, indipendentemente dalla loro denominazione, nel territorio e aderenti a Fedaiisf,
  3. La Federazione è apartitica, asindacale e non ha fini di lucro. La durata della Associazione è a tempo indeterminato.
  4. La Federazione ha sede legale presso la residenza del Presidente federale.
  5. La Federazione adotta il logo così come descritto e rappresentato nel modello depositato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
  6. La Federazione può a sua volta federarsi con altre organizzazioni nazionali ed internazionali, fermo restando gli scopi istituzionali della Federazione stessa. La Federazione può stipulare intese con Organizzazioni rappresentative di figure di elevata professionalità del mondo del lavoro subordinato o parasubordinato in ambito parasanitario nel rispetto degli scopi statutari.

Articolo 2 – Finalità

  1. Promuovere la coesione della categoria degli informatori scientifici del farmaco e parafarmaco per consentire una visione univoca ed omogenea della loro professione e motiva e difende i principi dettati dal Codice Deontologico. Indirizza e coordina l’attività delle Associazioni e/o dei Coordinamenti aderenti, al fine del conseguimento degli scopi associativi federali.
  2. Promuovere la formazione culturale e professionale degli informatori scientifici del farmaco.
  3. Stipulare e promuove protocolli di intesa con associazioni di categoria, sindacati e strutture sociosanitarie e con organizzazioni e istituzioni di interesse nell’ottica di risolvere le problematiche di tipo professionale.
  4. Aggiornare la categoria di tutte le novità nell’ambito legislativo, sindacale, sanitario, per svolgere in modo compiuto e consapevole la propria professione.
  5. Confrontarsi con le Istituzioni nazionali affinché l’informazione sia finalizzata all’interesse della collettività e alla completa affermazione del ruolo dell’Informatore Scientifico. All’uopo tutela e rappresenta gli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco nell’interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze che l’appartenenza a un’Associazione Professionale di per sé certifica.
  6. Collaborare con le Autorità e gli organismi competenti, nazionali ed internazionali, concorrendo allo studio ed alla attuazione dei provvedimenti riguardanti l’attività di informazione scientifica del farmaco, del parafarmaco e dispositivi medici e sostenendo tutte quelle iniziative di carattere culturale che concorrano a rafforzare la professionalità della categoria.
  7. Confrontarsi con le parti politiche e sociali per la più corretta definizione e per la più completa affermazione del ruolo dell’informatore scientifico del farmaco e del parafarmaco;
  8. Perseguire il riconoscimento giuridico della professione di Informatore Scientifico del Farmaco e del Parafarmaco con l’istituzione di un Ordine e Albo Professionale.

Article 3 – Relations between Fedaiisf and member Organizations

  1. Fedaiisf è costituita dalle Organizzazioni, nazionali e territoriali, indicate nell’art. 1, comma 1. Esse perseguono le finalità del presente Statuto e sono, pertanto, i soggetti federati.
  2. La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione, né è trasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo, anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell’Organismo aderente e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o dei suoi diritti e obblighi a terzi.
  3. Lo Statuto federale è fonte superiore rispetto alle regole statutarie di ciascuna Associazione Federata ovvero nel caso in cui una norma dello Statuto o Regolamento interno di una Associazione Federata sia in contrasto a quella superiore è invalida e pertanto è eliminata, abrogata o disapplicata (Art.5).
  4. La competenza delle sezioni delle Associazioni nazionali e delle Associazioni territoriali o dei Coordinamenti territoriale coincide di norma con quella della relativa provincia, salvo i casi in cui più Organizzazioni territoriali aderenti a Fedaiisf siano già costituiti nell’ambito di una stessa provincia. Più Organizzazioni territoriali possono fondersi nell’ambito della stessa provincia o della stessa regione.
  5. Ogni Associazione federata ha competenza amministrativa, gestionale e burocratica solo sul territorio di propria competenza.
  6. La competenza regionale e nazionale spetta agli Organi federali.
  7. Il Consiglio Federale individua soluzioni idonee ad incentivare forme di aggregazione tra Associazioni e/o Coordinamenti territoriali al fine di fornire agli iscritti servizi più adeguati e a costi inferiori.
  8. Le Associazioni nazionali e territoriali federate con più di 20 iscritti hanno Statuti o Regolamenti autonomi che normano la loro attività e la loro organizzazione. In queste norme deve essere sempre individuabile un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. I territori che hanno meno di 20 iscritti sono rappresentati da un Coordinatore territoriale. In mancanza di Organizzazioni federate in una determinata area, l’Esecutivo può nominare un Referente che rappresenti Fedaiisf e sia punto di riferimento della stessa Fedaiisf per gli Informatori Scientifici nell’area di sua competenza.
  9. Le Organizzazioni federate rappresentano, nell’ambito delle direttive federali, gli interessi specifici degli iscritti nei relativi territori, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche, sindacali e amministrative. In caso di più organizzazioni sullo stesso territorio, come nelle Regioni, le stesse Organizzazioni eleggeranno un Coordinamento regionale federale e possono approvare un regolamento interno per le richieste e per la gestione di un contributo da chiedere alle varie sezioni territoriali
  10. I Coordinamenti Regionali federali si strutturano, al minimo di apparati e di adempimenti organizzativi, in relazione alle situazioni locali. Possono chiedere in autonomia alle sezioni territoriali della regione un contributo economico per il proprio sostentamento. Il contributo sarà gestito direttamente dal Coordinatore. che ne renderà conto alle sezioni che costituiscono il Consiglio Regionale.
  11. I Coordinamenti Regionali federali sono retti da Consigli rappresentativi di tutte le Associazioni e di tutti i Coordinamenti territoriali presenti in regione. Il Presidente del Coordinamento Regionale è nominato e concordato dai rappresentanti delle sezioni e federate presenti in regione. Se manca l’accordo si procederà all’elezione del Presidente del Coordinamento Regionale. La votazione si svolgerà sulla base degli iscritti alle sezioni e alle federate regionali al 31 dicembre dell’anno precedente. Ogni ulteriore organizzazione interna al Consiglio Regionale federale può essere normata da un regolamento regionale approvato dallo stesso Consiglio su proposta del Coordinamento. Copia dei verbali delle assemblee dei Consigli Regionali federali deve essere inviata alla segreteria Fedaiisf ed al Collegio dei Probiviri per il controllo di legittimità
  12. Nelle Regioni in cui esiste una sola Associazione o un solo Coordinamento, la stessa dovrà assolvere anche al compito di Coordinamento Regionale federale.
  13. Il Coordinamento Regionale federale rappresenta, nell’ambito delle direttive nazionali, gli interessi specifici degli iscritti nelle relative Regioni, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche, sindacali e amministrative.

Article 4 – New member Associations

  1. Le Associazioni e i Coordinamenti che non sono federati a Fedaiisf possono chiedere di farne parte con domanda diretta alla Presidenza di Fedaiisf, corredandola, per il parere di conformità (Art. 16.5), con lo Statuto relativo e con gli eventuali regolamenti, nonché con gli elenchi degli iscritti e dei componenti degli Organi direttivi.
  2. Le domande di adesione di nuove Associazioni e di nuovi Coordinamenti a Fedaiisf sono esaminate dall’Esecutivo e sottoposte al parere vincolante del Collegio dei Probiviri solo per il contenuto relativo alle norme statutarie,
  3. Le domande sono esaminate nella prima riunione dell’Esecutivo, se pervenute alla Federazione almeno 15 giorni prima; in difetto, nella riunione immediatamente successiva.
  4. Sono Associazioni costituenti AIISF e ARISF.

Articolo 5 – Adesione alla Associazione Federale

  1. La partecipazione a Fedaiisf delle Organizzazioni territoriali e nazionali indicate nell’art. 1, comma 1, ha carattere esclusivo e comporta l’obbligo di accettare e osservare il presente Statuto e le relative norme regolamentari, nonché le delibere dei competenti Organi federali.
  2. In caso di conflitto fra le norme statutarie, lo Statuto Fedaiisf è gerarchicamente prevalente (art.3.3)
  3. Le domande di adesione di nuove Associazioni e di nuovi Coordinamenti a Fedaiisf sono esaminate dall’Esecutivo (art.4). È Inoltre consentita l’iscrizione di professionisti che operano in settori omogenei di attività, fermo restando gli scopi istituzionali di Fedaiisf (Art. 6.2).

Article 6 – Members

  1. Alle condizioni stabilite dal presente Statuto, possono iscriversi alle singole Associazioni e/o ai singoli Coordinamenti, tutti gli appartenenti alla “Categoria degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco (IS)”, anche se sia cessato il loro rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato.
  2. È consentita l’iscrizione a coloro che, pur non essendo più ISF ma già precedentemente iscritti, hanno trovato collocazione in un settore omogeneo di attività.
  3. È causa di non iscrivibilità alle Associazioni e/o ai Coordinamenti svolgere attività contrarie agli scopi di Fedaiisf, o alle decisioni adottate dagli Organi della medesima.
  4. Gli IS possono iscriversi all’Associazione e/o al Coordinamento territoriale nel cui ambito geografico svolgono, la propria attività professionale. In caso di attività su più province, l’IS dovrà iscriversi nella provincia di residenza. Se non è presente nessuna Organizzazione nella provincia di residenza o in quella vicina, l’IS potrà iscriversi a livello nazionale secondo le modalità stabilite dall’Esecutivo. Possono mantenere l’iscrizione all’Associazione territoriale i pensionati già precedentemente iscritti, senza soluzione di continuità, come IS in servizio, per un massimo di cinque anni. Essi potranno godere di tutte le prerogative previste dal presente Statuto salvo ricoprire cariche esecutive monocratiche. Possono invece ricoprire la carica di Presidente dei Probiviri. Nel caso il pensionato arrivi al quinto anno dal pensionamento mentre ricopre una carica federale, può terminare il mandato. Dopo il quinto anno dal pensionamento, il pensionato può rimanere associato ma non può ricoprire cariche elettive. La quota associativa per i pensionati sarà stabilita dall’Esecutivo in misura ridotta.
  5. Coloro che continuano un rapporto di lavoro, pur essendo titolari di pensione, sono considerati IS in attività a tutti gli effetti.

Article 7 – Membership fees

  1. La quota associativa annuale di iscrizione, che ogni Organizzazione federata deve applicare ai propri iscritti, è unitaria ed è stabilita dal Congresso Federale in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale.
  2. Fedaiisf può chiedere eventuali contributi straordinari ed altri interventi finanziari per eccezionali situazioni o necessità, nonché per iniziative particolari che la stessa Fedaiisf ritenga di dover intraprendere. Tale eventualità deve essere approvata da almeno i ⅔ dei componenti il Consiglio Federale e ratificata, a maggioranza, dal Congresso Federale. In caso di necessità, gravità e urgenza l’Esecutivo si surroga alle decisioni di competenza del Consiglio Federale o del Congresso, fatta salva la successiva ratifica di questi ultimi (art. 16.9)
  3. Le Organizzazioni federate possono chiedere ai propri iscritti (a proprio totale favore) una maggiorazione del contributo annuale associativo, specificandone le particolari esigenze che lo richiedono e dandone comunicazione a Fedaiisf.
  4. Le Organizzazioni federate non possono applicare ai propri iscritti un contributo associativo inferiore a quello determinato dal Congresso Federale Nazionale.
  5. Il Congresso Federale, su proposta del Tesoriere, approva la quota parte della quota annuale associativa di iscrizione dell’associato che ogni Organizzazione federata è tenuta a corrispondere a Fedaiisf, nonché le modalità di versamento.
  6. La consistenza associativa viene determinata sulla base degli iscritti al 31 dicembre, per i quali risultino interamente versati i contributi associativi a Fedaiisf entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Article 8 – Termination and Withdrawal from Fedaiisf

  1. Costituiscono causa di cessazione di partecipazione a Fedaiisf:
    1. lo scioglimento dell’Organizzazione federata aderente;
    2. il recesso volontario, da effettuare con il preavviso di sei mesi da parte dell’Organizzazione aderente che, tuttavia, resta obbligata a corrispondere i contributi per l’anno in corso;
    3. la delibera, in tal senso, del Congresso Nazionale Federale con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti;
    4. la radiazione.
  2. Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell’Organizzazione aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell’Organizzazione aderente.
  3. Le Organizzazioni aderenti che, per qualsiasi motivo, cessano di appartenere a Fedaiisf, perdono ogni diritto sul patrimonio federale e devono versare le quote associative di competenza dell’ultimo anno certificato alla stessa Fedaiisf

Article 9 – Organization

  1. Gli Organi Federali di Fedaiisf sono:
    1. il Congresso Nazionale Federale;
    2. il Consiglio Federale;
    3. L’Esecutivo;
    4. il Presidente;
    5. il Vicepresidente;
    6. il Tesoriere;
    7. il Segretario;
    8. Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni Federate.
    9. I Coordinamenti Regionali
    10. il Collegio Nazionale dei Probiviri.
  2. Quando una norma del presente Statuto o dei Regolamenti federali usa l’espressione “cariche federali”, essa deve intendersi riferita esclusivamente agli Organi sopra indicati.

Article 10 – Commissions

  1. La Federazione può costituire Commissioni o altri Organismi consultivi per uno specifico settore secondo le modalità stabilite dall’art. 16.7. a.
  2. Alla predetta Commissione e agli Organismi di cui al precedente comma, possono partecipare, in qualità di esperti, senza diritto di voto, anche consulenti esterni.

Articolo 11 – Congresso Federale

  1. Il Congresso, ordinario o straordinario, è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Prima dell’inizio dei lavori, su proposta del Presidente, il Congresso nominerà, un Segretario e uno o più Vicesegretari incaricati della verifica dei poteri, della registrazione dei partecipanti e della stesura del verbale e tre o più scrutatori se il Congresso è elettivo. Il Congresso ordinario deve essere tenuto con periodicità annuale, entro i primi sei mesi dell’anno. La nomina di un moderatore da parte del presidente è facoltativa.
  2. La convocazione del Congresso, da effettuarsi almeno 30 gg prima della data stabilita, mediante lettera o e-mail con conferma di lettura è di competenza del Presidente Federale e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Congresso Nazionale Federale straordinario può essere convocato dall’Esecutivo per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente in caso di dimissioni o revoca del Presidente con contestuale decadenza del Vicepresidente. La convocazione del Congresso straordinario può altresì essere richiesta da almeno ¼ dei componenti del Consiglio Federale, ovvero da almeno 1/5 delle Associazioni e/o dei Coordinamenti che, complessivamente, rappresentino almeno il 30% degli iscritti. Il Congresso dovrà essere convocato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e si svolgerà con le modalità previste per il Congresso in via ordinaria. Il Congresso non elettivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può svolgersi anche in teleconferenza.
  3. Ogni tre anni elegge il Presidente unitamente al Vicepresidente indicato dallo stesso candidato presidente (art.18 ) e, ogni anno, su proposta del Presidente, ne approva il programma (Art. 17.6), integrato con le proposte congressuali approvate. I Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.
  4. Ogni tre anni, con scheda separata, elegge tre componenti l’Esecutivo. Fra essi, alla sua prima riunione, il Presidente Federale nominerà un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni Federate. I Delegati possono esprimere al massimo tre preferenze.
  5. Ogni tre anni elegge, con scheda separata, tre componenti effettivi del Collegio Federale dei Probiviri e due supplenti. I tre più votati sono eletti componenti effettivi, i due che li seguono, supplenti. Se i tre più votati provengono dalla stessa Organizzazione federata, il componente che ha ricevuto meno voti dovrà lasciare il posto di effettivo al primo dei non eletti di altra Organizzazione. Alla sua prima riunione, da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti, i componenti effettivi il Collegio eleggeranno un Presidente ed un segretario. I Delegati possono esprimere al massimo tre preferenze
  6. Determina le linee di politica generale nazionale e gli obiettivi strategici di Fedaiisf.
  7. Approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, le proposte di modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Federale.
  8. Delibera, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti, l’eventuale liquidazione o scioglimento di Fedaiisf, disponendo sulla destinazione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore (Art. 29.4).
  9. Dibatte e approva il Rendiconto consuntivo e preventivo presentato dal Tesoriere. Su proposta dello stesso Tesoriere approverà la quota associativa annuale e la sua ripartizione nonché eventuali contributi straordinari. Su proposta dell’Esecutivo, stabilisce inoltre una quota ridotta per coloro che sono in mobilità, in CIG, in pensione o si trovano in stato di disoccupazione e le relative modalità e condizioni.
  10. Le delibere congressuali sono valide con la maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione.
  11. Decide sui provvedimenti di radiazione proposti dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Per la validità della delibera di radiazione di una Organizzazione federata è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Congresso Nazionale, escludendo dal quorum e dal voto, i consiglieri appartenenti all’Organizzazione aderente della cui radiazione si discute. Per i singoli iscritti sarà valida una maggioranza semplice.

Article 12 – Component Congress

  1. Il Congresso Nazionale è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dai componenti l’Esecutivo, dai Componenti dei Probiviri, dai Delegati eletti dagli iscritti alle Associazioni e/o dai Coordinatori dei Coordinamenti Territoriali nell’ambito delle rispettive Organizzazioni federate e dai Referenti territoriali senza diritto di voto.
  2. Per le Associazioni Nazionali federate sarà presente il proprio presidente senza diritto di voto, un delegato per ogni Sezione provinciale della stessa Associazione. Per le Associazioni territoriali sarà presente un delegato. Per i Coordinamenti saranno presenti i loro Coordinatori
  3. Ognuno dei Delegati disporrà, salvo diversa specificazione Statutaria, di tanti voti quanti sono gli iscritti alla Sezione provinciale della propria Associazione nazionale, o iscritti alla propria Associazione territoriale o Coordinamento territoriale.
  4. La consistenza associativa viene determinata sulla base degli iscritti al 31 dicembre, per i quali risultino interamente versati i contributi associativi a Fedaiisf (Art. 7.6) entro il 31 marzo dell’anno successivo. In difetto, la consistenza associativa sarà ridotta in proporzione dell’entità della quota omessa rispetto al suo ammontare annuo.
  5. Il mandato ai Delegati ha inizio con il primo Congresso Ordinario o Straordinario dell’anno, e si estende ad ogni Congresso successivo che venga tenuto prima dell’Ordinario dell’anno successivo.
  6. I nominativi dei delegati, se diversi dal Presidente, dovranno essere comunicati alla segreteria Fedaiisf almeno 20 giorni prima del Congresso. In mancanza di comunicazione, s’intendono Delegati i Presidenti delle sezioni Provinciali delle Associazioni nazionali, i Presidenti delle Associazioni territoriali e i Coordinatori territoriali.
  7. In caso di impedimento del delegato, parteciperà alla riunione congressuale un delegato supplente nominato contestualmente al Delegato. Per i Presidenti sarà supplente il relativo Vicepresidente.

Articolo 13 – Consiglio Federale

  1. Il Consiglio Federale è costituito dai componenti l’Esecutivo Federale (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Responsabile Rapporti con le Organizzazioni federate), quali membri di diritto. Fanno parte del Consiglio Federale, se non presenti come coordinatori, i Presidenti delle Associazioni, nazionali o territoriali federate. Essi sono sostituibili dai rispettivi Vicepresidenti in caso di assenza o di impedimento.
  2. Sono componenti di diritto un rappresentante di ogni Coordinamento Regionale Federale. Ogni componente del Consiglio Federale dispone di un voto singolo.
  3. Partecipano alle sedute del Consiglio Federale, senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Direttore editoriale del sito Fedaiisf, Il Direttore del Centro Studi ed ogni altro invitato dal presidente dell’Esecutivo utile ai fini degli argomenti in discussione.

Articolo 14 – Consiglio Federale – compiti

  1. Il Consiglio Federale è l’Organo preposto a dare indicazioni operative per l’attuazione delle linee di politica federale e alle deliberazioni assunte dal Congresso mediante l’approvazione del programma. È presieduto dal Presidente federale che nomina un segretario incaricato alla stesura dei verbali. Il segretario può anche essere esterno al Consiglio Federale nel qual caso non ha diritto di voto.
  2. Il Consiglio Federale:
  1. può richiedere la convocazione del Congresso straordinario se ne fanno richiesta almeno 1/4dei componenti del Consiglio Federale stesso (art. 11.2)
  2. delibera il programma di attività per il raggiungimento delle linee e degli obiettivi stabiliti nel programma e ne verifica semestralmente la realizzazione;
  3. determina le linee di politica federale e gli obiettivi strategici che si impongono per nuove situazioni contingenti tra un Congresso e l’altro;
  4. propone al Congresso l’adesione di Fedaiisf ad altre Organizzazioni nazionali e internazionali di cui all’art. 1.6;
  5. approva il Regolamento Interno su proposta dell’Esecutivo;
  6. sottopone all’approvazione del Congresso:
  • le modifiche statutarie;
  • l’eventuale scioglimento e liquidazione di Fedaiisf;
  • Elegge il Vicepresidente federale, su proposta del Presidente, in caso di dimissioni o revoca del solo Vicepresidente.
  • Approva, su proposta dell’Esecutivo, il codice Etico o Deontologico ed eventuali sue modificazioni ed integrazioni;
  • Ratifica le decisioni dall’Esecutivo prese in particolari casi di necessità, gravità e urgenza (Art. 7.2, ultimo periodo, art. 16.9)

Articolo 15 – Consiglio Federale – convocazione

  1. Il Consiglio Nazionale Federale è convocato dal Presidente Federale e si riunisce, di norma, almeno 2 volte l’anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno 1/4 dei componenti del Consiglio.
  2. In quest’ultimo caso, le riunioni del Consiglio Federale dovranno essere convocate entro un minimo di 15 giorni ed un massimo di 30 giorni dalla richiesta.
  3. In ogni caso, il Consiglio Federale dovrà essere convocato entro e non oltre 45 giorni dal giorno in cui si è concluso il Congresso Nazionale, ordinario o straordinario.
  4. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente mediante lettera, fax o e-mail, con conferma di lettura, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto a quello fissato per la riunione; nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabiliti per la riunione in prima e seconda convocazione. La riunione può avvenire anche in teleconferenza.

Articolo 16 –Esecutivo Nazionale Federale

  1. L’Esecutivo nazionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dal Responsabile dei Rapporti con le Organizzazioni federate. Deve essere convocato almeno 4 volte all’anno con le stesse modalità espresse dall’art. 15.4. La riunione dell’Esecutivo nazionale può essere contestuale al Consiglio Federale. Alla sua prima riunione il Presidente nominerà un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni Federate.
  2. Dà attuazione alle delibere e ai programmi del Congresso e del Consiglio Federale; decidendo le modalità di attuazione di questi ultimi;
  3. in coerenza con le deliberazioni congressuali delibera iniziative di intervento e di comportamento nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e sociali e verso l’opinione pubblica. Gestisce inoltre l’attività federale per il disbrigo degli affari correnti
  4. delibera gli indirizzi per la gestione economica;
  5. approva le proposte di Bilancio preventivo e conto consuntivo predisposte dal Tesoriere e la relazione del Presidente sul programma (allegata al preventivo) e sulle attività svolte (allegata al consuntivo), da presentare al Congresso Federale per la successiva approvazione da parte del Congresso stesso;
  6. delibera sull’accoglimento delle domande di adesione a Fedaiisf di nuove Associazioni e/o Coordinamenti dopo aver acquisito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri sulla coerenza statutaria e/o dei regolamenti dei richiedenti con lo Statuto federale;
  7. approva e modifica il Regolamento per lo svolgimento dei dibattiti congressuali;
  8. può costituire gruppi di lavoro o commissioni per problematiche specifiche e temporanee e ne nomina, con facoltà di revoca, i componenti; fra essi, in qualità di esperti, possono essere nominati anche consulenti esterni (Art. 10, art. 27.2);
  9. per un migliore espletamento delle attività di competenza, l’Esecutivo Nazionale, su proposta della Presidenza, può attribuire a propri componenti o ad altro iscritto deleghe per il coordinamento e la supervisione di specifiche attività o iniziative non espressamente riservate alla competenza di altri Organi e/o Commissioni;
  10. propone al Consiglio Federale il Codice Etico e le sue eventuali modifiche e/o integrazioni;
  11. propone al Consiglio Federale il Regolamento Interno e le sue eventuali modifiche e/o integrazioni;
  12. si surroga, in caso di necessità e urgenza, alle decisioni di competenza del Consiglio Federale, fatta salva la successiva ratifica di quest’ultimo;
  13. assume ogni altra deliberazione non espressamente riservata ad altri Organi di Fedaiisf;
  14. propone al Consiglio Federale interventi della Federazione a supporto delle Associazioni in crisi e non in grado di perseguire le finalità associative;
  15. l’Esecutivo decade automaticamente, e contestualmente convoca il Congresso Nazionale straordinario, in caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi motivo del Presidente e nel caso di dimissioni, decadenza o revoca di almeno 3 dei componenti la Giunta Esecutiva, decade inoltre nel caso il congresso non approvi il rendiconto consuntivo.
  16. nel corso del triennio di durata del mandato, i componenti della Giunta Esecutiva non possono essere eletti, nominati, designati ad altre cariche o incarichi federali.

Article 17 – The Federal President

  1. Il Presidente Federale è eletto dal Congresso unitamente al Vicepresidente ogni 3 anni (Art. 11.3). Può rimanere in carica al massimo per tre mandati anche non consecutivi.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione e ne firma gli atti. Esprime e rappresenta l’immagine della Federazione secondo i principi che essa stessa si è assegnata. Inoltre, è responsabile, unitamente all’Esecutivo nazionale, nei confronti degli iscritti, del funzionamento generale della Federazione. Ha la rappresentanza legale di Fedaiisf di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare, sentito il parere dell’Esecutivo nazionale e del Consiglio Federale, avvocati e procuratori alle liti;
  3. Sentito l’Esecutivo nazionale, convoca e presiede il Congresso ed il Consiglio Federale;
  4. Sentito l’Esecutivo nazionale, predispone l’ordine del giorno delle riunioni dei detti Organi collegiali;
  5. ha facoltà di assistere, in proprio o tramite proprio delegato, alle Assemblee delle Associazioni e/o Coordinamenti territoriali o regionali aderenti e federate;
  6. è responsabile, unitamente al Tesoriere, della politica economica e finanziaria di Fedaiisf;
  7. effettua la relazione al Congresso sulla gestione dell’anno trascorso. Si tratta di una relazione vincolante ed obbligatoria. Sentito il parere dell’Esecutivo nazionale, propone al Congresso il programma per l’anno seguente. Si tratta di una relazione vincolante ed obbligatoria. (Art. 11.3).
  8. Il Presidente dovrà mettere il Vicepresidente in grado di assolvere in qualsiasi momento alle sue funzioni vicarie.

Article 18 – The Vice President

Il Vicepresidente viene eletto insieme al Presidente.

  1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, a tal fine, può ricevere da quest’ultimo mandati o deleghe per seguire specifiche questioni o materie.
  2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.
  3. In caso di dimissioni o revoca del Vicepresidente, compete al Presidente indicare il nuovo Vicepresidente e sottoporne la candidatura all’elezione del Consiglio Federale secondo le modalità espresse dall’art. 14.3;
  4. Il Vicepresidente dovrà tenersi in costante collegamento con il Presidente in ordine all’attività di Fedaiisf.

Article 19 – The Treasurer

  1. Singolarmente o congiuntamente con il Presidente di Fedaiisf, nei modi e nei limiti stabiliti da apposita delibera dell’Esecutivo nazionale, autorizza le spese e gli incassi e autorizza gli atti che comportino assunzione di impegni a carattere finanziario o di gestione delle risorse finanziarie di Fedaiisf.
  2. Per ciascun anno solare compila il Bilancio o Rendiconto consuntivo dell’anno decorso e lo presenta al Presidente ed all’Esecutivo Nazionale per la successiva approvazione da parte dei competenti Organi federali.
  3. I Bilanci, con i relativi allegati, devono essere depositati presso la Segreteria Fedaiisf durante i trenta giorni precedenti la riunione del Congresso Nazionale Federale convocato per approvarli e, contemporaneamente, devono essere trasmessi alle Organizzazioni federate aderenti.
  4. È responsabile del tesseramento e dell’esazione delle relative quote di spettanza federale dalle Organizzazioni federate. Contestualmente alle quote associative le Organizzazioni federate dovranno fornire l’elenco dei tesserati in regola con i versamenti. Il tesoriere certificherà la consistenza associativa sulla base degli iscritti al 31 dicembre in base alle quote versate entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, per i quali risultino interamente versati i contributi associativi a Fedaiisf. Il tesoriere è poi tenuto a comunicare al Segretario Federale tali elenchi.
  5. Le Organizzazioni federate sono tenute a comunicare, entro il mese di marzo, la propria consistenza patrimoniale ed il proprio rendiconto annuale.
  6. Nel caso che un Congresso Federale dovesse tenersi prima del 31 marzo, la consistenza associativa sarà sulla base degli iscritti al 31 dicembre con le quote versate entro questa data.

Article 20 – The Secretary

  1. È il Responsabile organizzativo;
  2. È il responsabile dei rapporti esterni e della stampa nel caso non sia presente un delegato addetto alla stampa;
  3. È il Responsabile della stesura dei verbali delle riunioni degli Organi federali; ad eccezione dei verbali congressuali. Tutti gli atti dovranno essere inviati ai componenti le specifiche Assemblee entro 15 giorni dalla riunione. Entro i 15 giorni successivi ogni singolo componente dovrà esprimere il suo parere ed inviarlo al Segretario. In mancanza di indicazioni da parte del componente, il verbale sarà ritenuto approvato da parte sua.
  4. Predispone le relazioni tecniche di cui venga incaricato ed esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni degli Organi decisionali federali.
  5. Deve tenere l’elenco degli iscritti ricevuto dal Tesoriere;
  6. Trasmette alle Organizzazioni Federate i comunicati e le delibere delle Assemblee di cui è Segretario.
  7. Detiene e custodisce l’archivio storico e i libri sociali.

Articolo 21 – Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni aderentthe.

Mantiene i rapporti con le Organizzazioni federate ne coordina le attività, ne recepisce le istanze e ne fa partecipe l’Esecutivo.

Articolo 22 – Collegio Nazionale Federale dei Probiviri.

  1. a. I Probiviri sono l’organo disciplinare dell’Associazione. b. Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili.
  2. Sono costituiti da 3 componenti più 2 supplenti che subentrano in caso di dimissione o decadenza di un membro effettivo. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti (art. 11.5, 26.9);
  3. Appena dichiarati eletti, si riuniscono ed eleggono al loro interno un Presidente responsabile delle convocazioni e un Segretario responsabile della compilazione dei verbali, delle convocazioni degli indagati e dei testimoni, delle comunicazioni e notificazioni delle sentenze, ivi compresa la comunicazione alle parti dei provvedimenti del Collegio;
  4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di qualunque componente del Collegio viene integrato dal primo dei non eletti. Quando, effettuando le integrazioni, non si riesca a ricostituire la maggioranza dei componenti, il Collegio decade e viene totalmente rieletto al primo Congresso Federale utile, in questo caso, fino all’elezione di un nuovo Collegio, ne supplisce la funzione una apposita commissione nominata dal Consiglio Federale.
  5. Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente sarà eletto, nell’ambito del Collegio, dai membri effettivi di quest’ultimo, integrato dal primo dei supplenti non eletto, appositamente convocati dal membro effettivo più anziano di età.
  6. Il Presidente del Collegio Nazionale Federale dei Probiviri o altro componente del Collegio da lui delegato, ha facoltà di assistere, senza il diritto di voto, alle riunioni dell’Esecutivo nazionale e del Consiglio Federale. Il Collegio può assistere con tutti i suoi componenti alle riunioni del Congresso.
  7. Alle riunioni e a tutte le altre attività istituzionali del Collegio partecipano i membri effettivi, i quali, in caso di loro impedimento, sono sostituiti dai membri supplenti, secondo l’ordine determinato dalla graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio.
  8. I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio Nazionale dei Probiviri devono pervenire al Collegio stesso non oltre 60 giorni dalla cognizione dei fatti oggetto dei ricorsi o dalla data della eventuale decisione di prima istanza, pena la decadenza.
  9. Il Collegio, salvo i casi di particolare impegno, per i quali può disporre una proroga, deve decidere entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso e comunicare la sentenza a tutta la Struttura Federale, fatte salve le opportune precauzioni di privacy.

Article 23 – Federal Discipline

1 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha le seguenti funzioni:

    1. convocare qualunque Assemblea, qualora chi ne ha l’obbligo statutario non vi abbia ottemperato.
    2. regola i conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia che insorga tra Organi federali;
    3. regola le controversie relative alla disciplina associativa delle Organizzazioni aderenti a Fedaiisf nonché, in seconda istanza, dei singoli iscritti;

2- Ogni singolo iscritto è giudicato in prima istanza secondo le norme disciplinari dell’Organizzazione federata;

3- decide sulla legittimità statutaria delle decisioni e delle delibere assunte dagli Organi federali;

4 – fornisce interpretazioni autentiche dello Statuto e ne vigila l’osservanza, dando comunicazione al Consiglio  delle accertate non conformità;

5 – verifica la conformità degli statuti delle Associazioni aderenti, rispetto alle norme dello Statuto federale, secondo quanto previsto dall’art. 16.5, segnalando le risultanze della verifica alla Presidenza federale;

6 – Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili, salvo la radiazione.

Article 24 – Procedure

  1. Tutti i provvedimenti del Collegio devono essere giustificati per iscritto; tutte le notifiche sia dei Probiviri che ai Probiviri, devono essere fatte per raccomandata AR o per posta certificata o e-mail con richiesta di conferma di lettura;
  2. Nel caso in cui si contesti qualunque violazione ad una persona fisica, i Probiviri prima di prendere una decisione devono contestare per iscritto l’addebito all’incolpato che deve rispondere per iscritto o chiedere di essere sentito personalmente entro trenta giorni dalla notifica. Nel caso in cui non lo faccia vige la norma del silenzio – assenso. Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili, salvo il provvedimento di radiazione da Fedaiisf (Art. 11.11, art. 25.1.c, art. 25.2.d).
  3. L’ignoranza o la errata interpretazione dello Statuto e di tutte le altre norme emanate dagli Organi federati competenti, non possono essere invocate a titolo di scusa.

Article 25 – Sanctions

1 – Gli iscritti che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni degli Organi federali, a seconda della gravità dell’infrazione, sono passibili delle seguenti sanzioni di natura disciplinare:

    1. L’avvertimento.
    2. La sospensione dalla vita associativa per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno.
    3. La radiazione da proporre al Congresso

2 – Gli Organi o Associazioni federate che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto, a seconda della gravità dell’inadempienza, sono passibili delle seguenti sanzioni:

    1. diffida;
    2. censura;
    3. dichiarazione di decadenza del direttivo dell’Organizzazione federata:
    4. radiazione da proporre al Congresso. La radiazione è proposta in caso di persistente violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto

Articolo 26 – Principi generali per le Assemblee, Delibere e Votazioni.

  1. le riunioni collegiali sono validamente costituite quando è presente più della metà dei componenti in prima convocazione e con almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione; il Congresso Federale è valido in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. Non sono ammesse deleghe fra Sezioni o fra Federate
  2. La convocazione di un Organo collegiale è fatta dal suo Presidente (o da altro previsto dallo Statuto: art. 11.1, art. 15.4, art. 16.1) che ne invia l’avviso a coloro che ne hanno diritto, almeno 15 giorni prima della riunione, 30 giorni per il Congresso; nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabiliti per la riunione in prima e seconda convocazione.
  3. I verbali di tutte le riunioni devono essere approvati dallo stesso Organo entro 15 giorni dalla riunione (Art. 20.3). Qualsiasi iscritto ne può chiedere visione.
  4. le delibere e le mozioni sono validamente adottate con almeno la metà più uno dei voti validi espressi dai presenti, salvo le eccezioni previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  5. Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono per alzata di mano nella Giunta Esecutiva e nel Consiglio Federale e secondo le modalità espresse dall’art. 12.2 nel Congresso Nazionale.
  6. possono candidarsi soltanto gli iscritti che abbiano regolarmente versato le quote associative. Alla determinazione del “quorum” di iscritti, fissato per esprimere i delegati al Congresso ed i componenti del Consiglio Federale, possono concorrere solo gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi associativi (Art. 7.6).
  7. I componenti gli Organismi federali devono garantire la disponibilità necessaria per prestare la loro attività, pur  nel  rispetto  della propria  responsabilità lavorativa, nel precipuo interesse  della categoria.
  8. I membri del Consiglio Federale sono dichiarati decaduti o revocati per il mandato in corso, qualora non intervengano a due riunioni in dodici mesi – tre riunioni per i membri della Giunta Esecutiva – anche non consecutive. Qualsiasi componente di un Organo collegiale è dichiarato decaduto se non in regola con le quote associative.
  9. Tutte le cariche e gli incarichi federali hanno la durata di tre anni. Alla scadenza, le cariche devono essere rinnovate anche se sono state acquisite nel corso del triennio.
  10. I titolari di cariche federali non possono essere eletti per più di tre mandati anche non consecutivi. In caso il mandato sia stato acquisito nel corso dell’ultimo anno del triennio, ci si potrà candidare ancora per tre mandati anche non consecutivi.

Article 27 – Financial Disbursements

  1. L’esercizio di qualsiasi carica o incarico federale è un servizio reso alla categoria e pertanto è gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
  2. Il Consiglio Federale, su proposta dell’Esecutivo, può riconoscere un emolumento ai componenti esterni di una Commissione o di altro Organismo consultivo.
  3. Article 28 – Incompatibility
  4. La carica di Presidente e di Vicepresidente di Fedaiisf è incompatibile con quelle di Presidente e/o di Vicepresidente delle Organizzazioni federate;
  5. La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica o incarico in Fedaiisf o nelle Organizzazioni federate.
  6. Qualora un candidato alle cariche degli Organi federali risulti eletto ad una carica incompatibile o non cumulabile con altra carica già ricoperta, l’acquisizione della nuova carica rimane subordinata alla contestuale rinuncia per dimissioni dalle precedenti cariche incompatibili o non cumulabili.

Article 28 – Incompatibility

  1. La carica di Presidente e di Vicepresidente di Fedaiisf è incompatibile con quelle di Presidente e/o di Vice Presidente delle Organizzazioni federate;
  2. La carica di membro effettivo del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica o incarico in Fedaiisf o nelle Organizzazioni federate.
  3. Qualora un candidato alle cariche degli Organi federali risulti eletto ad una carica incompatibile o non cumulabile con altra carica già ricoperta, l’acquisizione della nuova carica rimane subordinata alla contestuale rinuncia per dimissioni dalle precedenti cariche incompatibili o non cumulabili.

Articolo 29 – Modifiche Statutarie, Scioglimento o liquidazione.

  1. Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte al Congresso con apposita delibera del Consiglio Federale (art. 11.7);
  2. Esse possono, altresì, essere proposte alla Presidenza del Congresso, entro un’ora dalla apertura del Congresso stesso, da almeno un quarto dei Delegati che rappresentino, complessivamente, almeno il 30% del totale degli iscritti;
  3. Ciascun membro del Congresso può presentare, viceversa, emendamenti alle proposte, di cui ai due commi precedenti.
  4. Lo scioglimento di Fedaiisf deve essere proposto al Congresso dal Consiglio Federale (art. 11.8, art. 14.2.f) e approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Congresso Nazionale. La delibera di scioglimento deve contemplare l’elezione di un liquidatore con i relativi poteri. Il liquidatore ha l’obbligo di devolvere il patrimonio, in modo proporzionato agli iscritti, alle Organizzazioni federate superstiti o, in mancanza di queste, ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In mancanza di questi presupposti, il patrimonio verrà destinato ad opere di beneficenza.

Article 30 – Company assets

  1. Il patrimonio di Fedaiisf è formato:
    1. dai beni mobili e immobili, da beni d’uso e attrezzature pervenuti in proprietà a qualsiasi titolo consentito dalla legge;
    2. dalle eccedenze annue di Bilancio;
    3. da eventuali rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione o da fondi di riserva;
  2. Ogni anno l’inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato dal Tesoriere e trascritto in apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali;
  3. Per il funzionamento dell’Associazione si provvede con le entrate derivanti:
    1. dalle quote di iscrizione;
    2. dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
    3. dai proventi di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e pubblicitario;
    4. da contributi di Enti pubblici o privati;
    5. da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte dell’Esecutivo.
  4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Questa norma non si applica nel caso di scioglimento di Fedaiisf (Art. 29.4)

Article 31 – Honorary Members

  1. Sono Soci onorari di Fedaiisf coloro che, al raggiungimento dell’età pensionabile, avendo acquisito eccezionali benemerenze verso la Federazione, vengono proclamati tali dal Congresso nazionale, su proposta di un’Organizzazione federata o di qualsiasi altro Organo federale.
  2. Le tessere attestanti il conferimento di queste cariche onorifiche si intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca da parte del Congresso.
  3. I Soci onorari vengono invitati al Congresso nazionale federale senza diritto di voto e a loro spese.

Articolo 32 – Centro Studi

  1. Il Centro Studi è organo di consulenza dell’Esecutivo relativamente all’attività scientifica della Federazione ed è composto dal Direttore del Centro nominato dall’Esecutivo e da studiosi ed esperti selezionati e proposti all’Esecutivo per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 10 e 16, dal Direttore del Centro Studi che ne coordina e dirige l’attività.
  2. I componenti del Centro Studi possono essere sia Soci Ordinari che Consulenti esterni (Artt. 10, 16.5.a, 27.2). I Soci Ordinari svolgono il loro mandato a titolo gratuito.
  3. L’organizzazione del Centro studi in Gruppi o Sottogruppi di Lavoro su argomenti specifici sono indicati dal Regolamento Interno.
  4. Ogni eventuale Gruppo di Lavoro del Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei due terzi (in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore o Direttore).

Article 33

 Per quanto altro non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Regolamento Interno, alle norme vigenti in materia e, in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.

NORME TRANSITORIE

Per il Congresso Costituente la consistenza associativa viene determinata sulla base degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente dell’Assemblea congressuale.

Tutte le norme del presente Statuto entrano in vigore dopo la conclusione del 1° Congresso Nazionale Federale che l’ha approvato. I

Il presente Statuto è stato approvato dal Congresso Federale il 14 giugno 2025


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Statute of the Association of Pharmaceutical Representatives of Trentino Alto Adige


Why an ISF Association

The norms

In the Italian legal system, the association is one of the forms of aggregation governed by the law, which protects its constitutive freedom and forms of activity. The association has a personal basis and is made up of at least two people pursuing a legitimate common purpose, since assets are not an essential element.

The Italian Constitution, in article 18, recognizes the right of every single individual to associate in collective bodies with various purposes. “…citizens have the right to associate freely without authorization for purposes which are not prohibited by law“.

The Italian legal system identifies in the civil code two main categories in which to bring the associations: associations recognized as legal persons and associations not recognized as legal persons.

Associations with legal personality are those bodies endowed with perfect patrimonial autonomy. The acquisition of legal personality implies the acquisition of full autonomy of the body with respect to the associates both towards the members themselves and from outside third parties.

For unrecognized associations, these are organizations that enjoy full legal capacity today (in the past they could not acquire by donation or inheritance) but which do not have perfect patrimonial autonomy. That is to say that these are entities without legal personality, whose civil, administrative, penal and economic-financial responsibilities fall on those who have acted in the name and on behalf of the association, even if not members of it. The unrecognized association qualifies different organizational phenomena, from the most modest recreational or cultural clubs to complex and large-scale organizations with management of considerable financial means: to date two of the most important social formations, viz parties and trade unions fall into the category of unrecognized associations.

However, they are subjects of law, independent from the shareholders, endowed with assets (if any) which take the name of common fund. To remedy the paucity of regulatory provisions on the subject, the Legislator attributes the definition of the internal legal system to the "associate agreements". The unrecognized association can still register with the Revenue Agency in order to obtain administrative and tax advantages. However, registration is not necessary for the request for the tax code.

The why and the purposes.

On several occasions, we have had the opportunity to hear from colleagues the request not to renew membership of our association. Except in some cases, the reasons are not of an economic nature. The most common question is: "But what does the Association give me?”. These colleagues, failing to grasp the "immediate and operational" meaning of their membership, after a few years of associative life, give up and resign.

Let us take the cue from this to make some reflections on the individual dimension of the ISF professional and on the need to find together new ideas and new models to facilitate their professionalism.

An Association like Fedaiisf is a community of self-organized professionals (it's not a Professional Order set up by the State!) that wants to break the traditional solitude and strong individualism that often characterizes the ISF.

It helps whistleblowers who are part of the community through lifelong learning and development, social influence and representation, networking, international connection, study and constant reflection on the profession and its evolution.

Joining an association means "going beyond" the request to supply a service: first of all it means asking the question, paraphrasing jfk, "what can I do for the association and not what the Association can do for me!".

In fact, a community feeds on the relationships, information, skills, ability/reactivity to change of its members.

Not even a sports club, a sports, cultural or recreational club, a voluntary or non-profit association, whether local or international, open to all or elitist, can survive if the members do not take a personal and exclusive step, " beyond the membership fee!

Being part of a community means being able to experiment and confront each other on a daily basis, within an effective professional network/system (also of "protection", without being corporative), on one's own skills, on the new contents/tools of the profession, on one's own relational skills, on the methods of professional activity.

Solitary professionals - as FSIs often are - consider it useless and superfluous to know and intervene on the specific dynamics of the reference sector and on the macroeconomic dynamics that characterize the life of the sector and prefer to remain concentrated on their own doing, on their "customers", on their own sales.

It is a short-sighted, limited and risky vision in the medium/long term.

Doctors, but not only them, look for quality in ISF professionals and in particular:

  • integrity (can we trust?);
  • competence;
  • reliability;
  • credibility.

The reputation of individuals has repercussions on the reputation of the Association. Conversely, a good reputation of the Association – in the eyes of public opinion and not just insiders – will be a corroborant for the professional recognition of individuals.

The Association also builds a network which is a way to gain experience, to report events and opportunities, to create opportunities for reflection and debate on the hot topics of the profession, to collaborate, to develop shared strategies to achieve the constitutive objectives.

____________________

Professional register

The regulated profession is an activity that can be exercised by people in possession of certain requirements and registered in a professional order (Decree 7 August 2012, n. 137).

According to the Law n. 4 of 14.01.2013, those who exercise unregulated professions have the right to form associations without the obligation to register in a register.

Membership in the register is compulsory for those professions which are in direct contact with the safety and health of citizens.

From a legal point of view there is no absolute prohibition of simultaneous registration in several professional registers.

Also from reading the recent provision for the reform of professional orders (Presidential Decree 137 of 2012), what emerges is a principle of free access.

However, the individual orders have the function of regulating any professional incompatibilities.

In Italy there are 27 professional registers with around 2,300,000 members

__________________________________

FEDAISF
Federation of Italian Associations of Pharmaceutical Representatives

FEDAIISF Internal Regulations

Art. 1- Union position means that Fedaiisf does not deal directly with union problems, but debates and identifies them and then submits them to the trade unions. of category.

By non-partisan it is meant that it does not enter into the logic of the party present in Italy nor does it promote its membership. However, Fedaiisf carries out its own policy aimed at pursuing its institutional goals and the programmatic lines established by the Congress and the National Council.

Art. 2- It is prohibited for anyone to use the federal name, logo, services and structures for purposes other than those of the association. The initiatives of individual members in the name and on behalf of Fedaiisf must be previously authorized by the EN.

A federation like Fedaiisf is a community of self-organized professionals (it is not a Professional Order constituted by the State) that wants to break the traditional loneliness and strong individualism that often characterizes the Scientific Representative. Being part of Fedaiisf means setting up a community where you can experiment and compare yourself on a daily basis, within an effective professional network/system (also "protective", without being corporative), on your own skills, on the new contents/tools of the profession, on one's own relational skills, on the methods of professional activity.

Art. 3- The federated organizations represent, within the sphere of the federal directives, the specific interests of the members in the relative territories, before employers', institutional, political and administrative organisations. The organizations federated on the same regional territory constitute the regional council representing all the provincial sections present in the region. The Regional Council will elect a Regional Coordinator and a secretary and, at its discretion, a possible Coordinator to support the Coordinator. The expenses of the Coordinator inherent in his function and any expenses for the management of coordination are borne by the federal treasury. In the meetings of the Regional Council and of the coordination, the secretary will have the task of drawing up the minutes. The report must be sent for information to the National Executive and to the Federal Board of Arbitrators for legitimacy control. The members of the coordination may also not be part of the provincial directives or coordinations. For the organization and structure of the Regional Councils and Coordinations, see art. 3 of the Statute at points 7, 8, 9, 10.

The regional Coordinator elected must be approved by the National Executive, as regional representative of Fedaiisf. The National Executive is the supervisory body of the regional coordination. By federated Organizations we mean the federated Associations as a whole, central and peripheral (where existing).

Art. 4- The Associations that request to be part of the federation must apply to the Federal National Executive and must harmonize their statute by coordinating it with the Fedaiisf Statute. The EN can avail itself of an opinion of a lawyer for the statute presented by an applicant and for the relative registration according to the law. In the event of provisions present both in the federal Statute and in the Statute of the associates, the latter must be considered inactivated.

The federated Associations must have conduct that complies with the spirit of the Federation and with the obligations deriving from membership (organizations of local activities, participation in the activities of the Federation, communications and information relevant to the Federation or to the other federated Associations).

The individual Associations must submit to the Secretariat of the Federation by 31 March the names of the members of the Board of Directors, the complete list of the names of the members, a copy of their budget and the minutes of the annual meeting in which the same is approved.

The federated associations must send a report on their activities at least once a year, by 31 December.

The federated Associations are an integral part of the Federation and will always present themselves externally as being part of it.

Art. 5- The registration of professionals who operate in homogeneous sectors of activity is allowed, without prejudice to the institutional purposes of Fedaiisf (for example figures who have contacts with doctors: representatives of parapharmaceuticals, supplements, nutraceuticals, dermocosmetics, milks, devices, KAM, AM, MSL, RAM, etc. etc.). It will be the task of the Sectional Executive of the federated Association to decide whether or not to accept the registration.

Art. 6- Scientific Representatives must join the Association and/or Territorial Coordination in whose geographical area they carry out their professional activity. If there is no Organization in the province of residence or in the neighboring one, the ISF will be able to enroll at a national level according to the methods established by the Executive.

Scientific Representatives retired more than five years after retirement cannot hold elective offices, but they can be appointed by the EN responsible for certain services as members of the editorial staff of the Federal website, of the Research and Documentation Center or for other tasks established by the EN same.

Art. 7- The membership fees must be established according to the operational needs foreseen by the expenditure forecast approved by the Federal Congress.

Art. 8- In the event of dissolution of a federated association, the cash fund that was at its disposal must be paid into the federal national treasury. In the event of separation, the cash fund remains in the availability of the Association that separates. A federated Association that expresses the will to dissolve or separate must convene an assembly of members in the presence of a representative of EN Fedaiisf and vote the dissolution or separation with a majority of 2/3 of the members.

Art. 9- Federal Organization. The Coordinator and the Regional Coordination must also be considered a Federal Body as specified by art. 3 of the Statute at points 6, 7, 8, 9, 10 and by art. 3 of the Internal Regulations. Only the Congress can establish other Bodies in addition to those established by the Statute and the Internal Regulations. In the event of forfeiture of a collegiate body, the same remains in office for ordinary administration until the renewal of the offices. Administrative continuity must always be ensured.

Art. 10- For a better execution of the activities of competence, the National Executive, on proposed by the Presidency, may assign to its members or to another member powers for the coordination and supervision of specific activities or initiatives not expressly reserved to the competence of other Bodies and/or Commissions. It can set up Commissions, Committees, Consultations, etc. with technical or advisory functions, appointing its members and presidents, establishing their tasks and functions. Proxies and Commissions have a duration corresponding to that of the EN and can be revoked at the sole discretion of the EN itself. The Federal President can set up a Presidential Office made up of the members of the EN to which other useful people can be added to provide advice and opinions. All the rules and procedures envisaged for Federal Bodies also apply to Commissions, Committees, Consults, etc. however constituted.

Art. 11- Elective Congress. Every three years Congress elects the President together with the Vice President.

The President and the Vice President should preferably not belong to the same federated Organization. The candidate for President and Vice-President form a team of an electoral list for the election of their respective roles. The Delegates express their preference for the list of candidates for the two positions with 1 vote.

The voting procedures will be established by a resolution of the National Council, without prejudice to the anonymity of the vote expressed.

Art. 12 - Unless otherwise specified by the Statute, each of the Delegates will have as many votes as there are members on 31 December of the previous year in the Provincial Section of their national Association, or members of their own Territorial Association or Coordination. The Regional Coordinators participate by right in the Federal Congress without the right to vote.

Art. 13- National Council is the body in charge of implementing the federal policy lines and the resolutions passed by the Congress through the approval of the programme, it determines the federal policy lines and the strategic objectives in accordance with the congressional decisions and the statutory purposes. Approves the Internal Regulations or their modifications on the proposal of the Executive. The Internal Regulations thus approved or modified enter into force when the Federal Secretariat notifies the Federal Bodies and federated Associations. Approves the statutory changes to be submitted to the Federal Congress. The components are those described by the art. 13 of the Statute: members of the National Executive plus the representatives, as specified by the Statute, of the federated associations. If one of the Presidents of the Federates is not present in the National Executive, he enters the National Council by right.

Art. 14- In the context of the Congress, the Federal Secretariat will certify the legitimacy of the delegates and the rights to participate. The Secretariat can proceed ex officio, also upon notification of those entitled to vote, to correct any clerical errors. In the event of disputes, the Federal Board of Arbitrators will act as arbitrator.

Art. 15- The Electoral Commission, in the case of paper voting, signs and distributes the electoral ballots. It governs voting operations by settling, in the first instance, any objections or controversies. In the second instance, the National Board of Arbitrators will take over and issue a final judgment.

Art.16- Minutes. The minutes of the Congress are drawn up by the Secretary of the Assembly and by the Deputy Secretaries. The Minutes signed by the secretary himself, by the president of the Assembly and countersigned by the electoral commissioners in the event of elections, must then be delivered to the Federal Secretary and are absolute proof of the events that occurred and the operations carried out. Each person entitled to participate or vote in the Congress has the right to request a copy. Against the legitimacy of the Congress or the Minutes, a complaint can be made to the National Board of Arbitrators, whose decision will be final.

Art. 17- The National Board of Arbitrators, in addition to the duties established by articles 21, 22, 23 and 24 of the Statute provides the authentic interpretation of the Statute, the Internal Regulations and the Code of Conduct and provides opinions on the legitimacy of the resolutions approved by the various federal bodies. The National Board of Arbitrators meets whenever its President or the majority of its members deem it appropriate and when members and federal bodies turn to it to settle, after hearing the parties involved, issues of a regulatory and disciplinary nature

Art. 18- In the event that a provision of the Internal Regulations is in conflict with the Statute, the latter prevails.

In the event of situations or events not envisaged by these Internal Regulations, it will be the task of the National Executive to elaborate the relative provision to be submitted to the National Council and, if approved, insert it in the Internal Regulations.

For anything else not provided for in these Internal Regulations, as far as applicable, reference is made to the rules and provisions of the Federal Statute.

Approved, on proposal of the National Executive, by the Federal National Council on 11 October 2022

 

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Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco