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IL CAPO PUO’ SPIARE LE E-MAIL DEI DIPENDENTI

La Cassazione: il datore di lavoro che conosce le password in virtù delle norme aziendali non è punibile

 ROMA – Il datore di lavoro può leggere le e-mail aziendali dei dipendenti, senza rischiare una condanna penale, a una sola condizione: che l’impresa abbia imposto la comunicazione della password del Pc e della posta al superiore gerarchico. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 47096, ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Torino contro l’assoluzione pronunciata dal Tribunale piemontese nei confronti di un datore di lavoro che aveva letto le e-mail aziendali di una dipendente, poi licenziata per via dei contenuti.

LE MOTIVAZIONI – Nel ricorso alla Suprema corte la pubblica accusa ha lamentato il presupposto sul quale si è fondata l’assoluzione e cioè la rilevanza della proprietà aziendale del mezzo di comunicazione violato. La Suprema corte non ha condiviso questa tesi perché in azienda era prescritta ai dipendenti «la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico», della password. Infatti, si legge nelle motivazioni, l’articolo 616 del Codice penale punisce «la condotta di chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta». Sicché, spiega ancora il Collegio, «quando non vi sia sottrazione o distrazione la condotta di chi si limita a prendere cognizione è punibile solo se riguarda corrispondenza chiusa. Detto ciò, chiariscono ancora i giudici della V Sezione penale, «è indiscussa l’estensione della tutela anche alla corrispondenza informatica o telematica, deve tuttavia ritenersi che tale corrispondenza possa essere qualificata come chiusa solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all’accesso ai sistemi informatici». Insomma, ciò che fa cadere la responsabilità penale è la legittimazione all’uso del sistema informatico o telematico che può dipendere «non solo dalla proprietà, ma dalle norme che regolano l’uso degli impianti. E quando in particolare il sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongono della chiave informatica dell’accesso». Ed è proprio questo il caso: le password poste a protezione dei computer e della corrispondenza di ciascun dipendente, «dovevano essere a conoscenza anche dell’organizzazione aziendale, essendone prescritta la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico, legittimato a utilizzarla per accedere al computer anche per la mera assenza del dipendente».

Corriere della Sera 19 dicembre 2007

 

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