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Lavoratore spiato con il gps? Confermato il licenziamento

Con la sentenza numero 20440/2015, depositata il 12 ottobre, i Giudici di legittimità hanno dichiarato legittimo il licenziamento perpetrato in danno di un lavoratore dopo una serie di controlli svolti con il sistema satellitare GPS e con  un’agenzia investigativa.

Il caso approda in Cassazione dalla Corte d’Appello di Torino, la quale, con pronunzia del novembre 2013, ha confermato la decisione del Tribunale di prime cure di rigetto del ricorso proposto dal lavoratore per la declaratoria di illegittimità del licenziamento.

Nel caso esaminato il lavoratore interessato dal licenziamento svolgeva le mansioni di coordinatore dell’operato di altri dipendenti addetti alla nettezza urbana nel territorio di alcuni comuni della provincia di Torino, con orario dalle sei alle dodici e trenta e l’utilizzo del veicolo della società.

La Corte piemontese ha evidenziato che nelle comunicazioni di addebito fatte al lavoratore gli veniva contestato, giustamente, l’allontanamento dalla zona di attività e le numerose pause. Ha osservato, ulteriormente, che è lecito il controllo svolto dalla società datrice al di fuori dei locali aziendali mediante guardie giurate, o simili, e con l’uso di strumenti per la localizzazione degli automezzi (GPS) e che, comunque, anche se il lavoratore è dotato di una certa autonomia operativa è sempre tenuto al rispetto dei limiti temporali della pause e al rispetto dei limiti dei territori di competenza.

I comportamenti del lavoratore hanno, dunque, costituito una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro poiché hanno compromesso il rapporto fiduciario intercorrente tra il lavoratore e il datore

Il lavoratore ricorre in Cassazione contestando la mancata immediatezza della contestazione disciplinare, l’illegittimità del licenziamento e l’intenzionalità dell’illecito. Gli Ermellini hanno ritenuto infondati tutti i motivi addotti dal lavoratore.

La Corte, in particolare si è soffermata sulla legittimità del licenziamento preceduto dall’utilizzo di investigatori privati e del sistema di controllo GPS installato sull’autovettura utilizzata dal lavoratore.

Le norme dello Statuto dei Lavoratori impongono modi di impiego specifici delle guardie giurate, del personale di vigilanza e delle attrezzature per il controllo a distanza. Ma tali divieti, sottolinea la Corte, “riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa, ma non anche i comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.”

Per tale ragione non sono illegittimi i controlli difensivi, quei controlli, in altri termini, che hanno lo scopo  di evidenziare comportamenti estranei alla normale attività lavorativa.

Tale orientamento, peraltro, è pacifico e consolidato, argomenta la Corte, tanto più come nel caso oggetto di esame, quando l’attività lavorativa è espletata al di fuori dei locali aziendali.

Merita breve cenno anche il quarto motivo di doglianza del lavoratore inerente  la scelta dei minuti di pausa.

Secondo la Corte, è assolutamente da escludere che la determinazione del tempo e della durata delle pause di riposo – che non bisogna confondere con la necessità fisiologica di recarsi ai servizi igienici –  sia rimessa all’arbitrio del lavoratore.

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Redazione Fedaisf

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