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Lettera alla Redazione. Azienda farmaceutica passa al CCNL del commercio gli ISF. Ma è legale?

Ci scrive un collega che, la sua azienda ha deciso di passare tutti i propri dipendenti al contratto CCNL Commercio. “L’assurdità è questa” scrive il collega”: si offre € 350,00/€ 500,00 + provvigioni (ai nastri di partenza), tutto il resto (auto e accessori) a proprio carico. Credo che alla Follia e alla Stupidità Umana, veramente, non vi sia LIMITE, ma cosa gravissima è che tanti colleghi (de-formati) hanno accettato…….allucinante!


Il collega non ci riferisce altri particolari, come se per esempio tratta farmaci da prescrizione o meno, per cui cercheremo di commentare in base alle poche informazioni fornite.

Evidentemente se il CCNL del commercio applicato agli ISF prevede quel tipo di retribuzione è per la funzione di “operatore di vendita” cioè viene retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo. Per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell’ultima liquidazione periodica.

Pertanto, innanzitutto va considerato l’art. 122 del D.Lgs. 219/06 in cui si dice che “gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono” e, appunto all’art. 126 si precisa: “il Servizio scientifico deve essere indipendente dal Servizio marketing o vendite dell’impresa farmaceutica”. Pertanto che siano inquadrati come “operatori di vendita” è illegale.

Entrando nel merito del CCNL è interesse del lavoratore l’applicazione del CCNL a cui il datore di lavoro è obbligato a dare applicazione per appartenenza sindacale, in questo caso a Farmindustria (Cass. 26742/2014). Nel CCNL la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, cioè a Farmindustria e associazioni sindacali del settore chimico-farmaceutico. Il CCNL è un atto normativo con efficacia vincolante e l’unica via per sottrarsi a tale efficacia è quella del recesso dall’associazione da parte del datore di lavoro (Tribunale di Torino sentenza 1743/2016).

Quindi nel nostro ordinamento non vi è alcun obbligo da parte del datore di lavoro, non iscritto ad una organizzazione datoriale firmataria di un contratto collettivo, di applicare il CCNL del settore merceologico in cui l’impresa opera, né sussiste il dovere di applicare “un” contratto collettivo.

Nell’interpretazione comune però, il contratto collettivo del settore stabilisce il parametro minimo retributivo a prescindere dal fatto che il datore di lavoro vi aderisca o no.

Lo scopo del CCNL è di garantire delle condizioni che siano valide per tutti i lavoratori di un determinato settore e obbligatorie per chi dà lavoro e rientra in una determinata categoria.

il CCNL disciplina i rapporti di lavoro per tutti quegli aspetti demandati dal Legislatore o da esso non previsti. Solitamente i CCNL sono composti da tre parti: parte economica, parte normativa e parte obbligatoria. Quest’ultima contiene le disposizioni che regolano i rapporti tra le associazioni che sottoscrivono il contratto.

il CCNL però serve anche per evitare la concorrenza tra chi dà lavoro, in quanto potrebbe applicare condizioni salariali più basse, diminuendo il costo del lavoro e di conseguenza facendo una concorrenza sleale ad altri del settore. In questo modo, tutte le aziende che fanno parte di una determinata categoria sanno che utilizzando quel determinato contratto collettivo nessuna di esse può offrire al lavoratore uno stipendio che sia inferiore a quello offerto dall’altra. La concorrenza però deve essere evitata anche tra i lavoratori che, vista la crisi. potrebbero accettare, pur di ottenere un impiego, anche una retribuzione non all’altezza.

Ad ogni modo, nel caso di cambiamento di CCNL, devono essere mantenuti i diritti acquisiti. Ciò implica che la disciplina del rapporto di lavoro nell’ambito di un mutamento di contrattazione collettiva deve tener conto di detti diritti che, in quanto già acquisiti al patrimonio del lavoratore, risultano immodificabili da successive variazioni della contrattazione applicabile al rapporto.

In caso di provvedimento datoriale unilaterale però l’azienda in genere prevede l’applicazione forzosa della nuova disciplina contrattuale collettiva, con accorgimenti operativi finalizzati a prevenire i rischi risarcitori dovuti alla violazione di vari vincoli contrattuali.

A questo punto si possono attivare almeno tre vie: coinvolgere l’ispettorato del lavoro, coinvolgere i Sindacati, adire a vie legali.

P.S.: a titolo informativo nel CCNL del commercio nel “Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita” si precisa all’Art. 19 – Rischio macchina “Con decorrenza da luglio 2005, fermo restando l’accollo all’Operatore di Vendita della franchigia di € 130,00 per ogni sinistro, le spese di riparazione dell’automezzo per incidenti passivi provocati – senza dolo – dagli Operatori di Vendita durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative saranno sostenute dalle aziende nella misura dell’ottanta per cento e comunque con un massimale di € 3.000,00 anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e sulla corrispondenza della fattura. L’uso dell’automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall’azienda”.

 

Redazione Fedaisf

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