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LO STATO PUO’ RIDURRE IL PREZZO DELLE MEDICINE

BRUXELLES. La Corte europea di giustizia ha emesso una sentenza, a Lussemburgo, in cui stabilisce che è legittimo, per uno Stato membro, e nel caso particolare per l’Italia, ridurre anche più volte all’anno i prezzi imposti delle medicine a carico del Servizio sanitario nazionale, allo scopo di garantire il rispetto del tetto di spesa pubblica per il settore farmaceutico. La sentenza della Corte riguarda un ricorso al Tar del Lazio da parte della "Menarini Industrie Farmaceutiche" contro il Ministero della Salute e l’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco. Nel 2005 e 2006 l’Aifa, incaricata del monitoraggio del consumo di specialità medicinali e della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale italiano, aveva adottato misure di riduzione dei prezzi dei farmaci per garantire il ri­ spetto del tetto di spesa farmaceutica. La Menarini e altre società che commercializzano specialità medicinali i cui costi sono interamente a carico del Ssn, avevano fatto ricorso al Tar del Lazio, contro il Ministero e l’Aifa, contestando la legittimità dei provvedimenti. La Corte europea era stata quindi chiamata a pronunciarsi sulla conformità del sistema italiano di fissazione dei prezzi dei medicinali rispetto al diritto comunitario, e in particolare alla direttiva riguardante la trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali e la loro inclusione nel campo di applicazione dei sistemi di assicurazione malattia. Nella sentenza, in via preliminare, la Corte ricorda che il diritto comunitario non pregiudica la competenza di cui dispongono gli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario, a impostare i propri sistemi di previdenza sociale e ad adottare norme miranti a disciplinare il consumo di prodotti farmaceutici nell’interesse dell’equilibrio finanziario dei propri sistemi sanitari. La Corte chiarisce, innanzi­ tutto, che uno Stato membro può adottare misure per la riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali, anche qualora l’adozione di simili misure non sia preceduta da un blocco di tali prezzi. In caso di blocco dei prezzi, la direttiva Ue prescrive come condizione che lo Stato membro verifichi almeno una volta all’anno se le condizioni economiche giustifichino la continuazione del blocco. In funzione dei risultati di questa verifica, lo Stato può decidere la prosecuzione del blocco dei prezzi. La Corte afferma che possono essere adottate misure di riduzione anche più volte in un anno e per diversi anni. Secondo la Corte, la direttiva non osta all’adozione di misure di controllo dei prezzi dei medicinali in base a stime di spesa, purché fondati su elementi obiettivi e verificabili. Un’interpretazione in senso contrario, osservano i giudici, costituirebbe un’ingerenza nell’organizzazione da parte degli Stati membri delle loro politiche interne in materia di previdenza sociale, e ne intaccherebbe le politiche in materia di determinazione dei prezzi dei medicinali, in misura eccessiva rispetto a è quanto necessario per assicurare la trasparenza ai sensi della direttiva. La Corte, inoltre, conferma che spetta agli Stati membri determinare i criteri in base ai quali verificare le condizioni macroeconomiche che giustifichino il mantenimento, l’aumento o la diminuzione dei prezzi dei farmaci.

Il Secolo XIX del 03/04/2009  ed. Nazionale  p. 5

AF

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