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Medici ai congressi, niente più spese prepagate in fattura

Cambia la disciplina per i medici e i dentisti che partecipano come relatori pagati ai congressi delle aziende. Queste ultime ora hanno un iter meno complesso per dedurre le spese di ospitalità e vitto dei loro relatori, che si riflette in positivo sulla documentazione e sui calcoli del professionista. Che succede? Da una decina d’anni e ancora per tutto il 2014, per un professionista invitato a tenere una relazione a un convegno dietro corrispettivo, ove il committente gli avesse anticipato vitto e alloggio, queste spese andavano messe in fattura e addebitate all’azienda con un meccanismo macchinoso. Per le spese di quest’anno da mettere nell’Unico 2016 invece la disciplina cambia.

Precedente normativa – Siamo nel 2014, un provider di formazione continua chiama un medico a fare una relazione fuori sede, e lo ospita in albergo. L’articolo 54 del Testo unico imposta sui redditi prevede che l’albergo rilasci al provider un documento in cui segnala che il tale medico ha fruito del servizio di vitto e alloggio per una spesa di, poniamo, 400 euro. L’hotel fattura al provider la prestazione e il provider comunica al medico la spesa sostenuta inviandogli copia della documentazione fiscale dell’albergo. Per l’ente di formazione fin qui il costo non è ancora deducibile dalle tasse: ci vuole un passaggio obbligato, e cioè il medico deve utilizzare la documentazione del provider per emettere fattura comprensiva dei compensi della sua prestazione, mettiamo 1000 euro, aggiungerci i 400 euro di spese di ospitalità pagati dal provider, e toglierli in qualità di spese. Il compenso da tassare resta di 1000 euro ma si producono più carta e più operazioni del commercialista. In cambio però il provider, a questo punto può presentare la fattura maggiorata al Fisco e scaricare le “spese in natura” sostenute, senza limiti di tetto.

Nuova normativa – Il decreto semplificazioni 175/2014 all’articolo 10 prevede che “le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. Una volta ricevuta la fattura dall’albergo con le spese sostenute per il medico, l’ente di formazione non deve più comunicare quelle spese al professionista, né inviargli le documentazioni in copia, ma può dedurre direttamente i costi sostenuti, senza limiti di tetto. Il medico o il dentista eviterà la burocrazia e potrà scrivere che ha preso solo mille euro a titolo di compenso e non come differenza tra compensi e spese. Anzi, può scriverlo già da gennaio, visto che la normativa è vigente da quest’anno. Anche se dal commercialista si porterà l’anno prossimo.

Mauro Miserendino – Martedì, 05 Maggio 2015 – Doctor33

L’aggiornamento dei medici? Pagano le industrie dei farmaceutiche

Secondo l’autore dell’articolo, l’aggiornamento medico obbligatorio (ECM) viene sostenuto per la maggior parte dalle ditte che producono farmaci o presidi medico chirurgici. Le Asl, dal canto loro, organizzano corsi di aggiornamento ECM, dove però intervengono sponsor. Situazione, questa, dovuta alla carenza di fondi  del Ministero della Salute per l’aggiornamento dei medici. D’altra parte i pazienti sono interessati a che i medici siano aggiornati ma sembra che non comprendano che i soldi spesi a volte per esami inefficaci, che pur li tranquillizzano, tolgono però risorse al Fondo Sanitario. Il rimedio auspicato a tutto ciò, una maggiore cultura scientifica e meno esami inutili.

Repubblica Salute 05/05/2015

Redazione Fedaisf

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