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Perché tutelare i brevetti

Senza la protezione assicurata dall’esclusività brevettuale si bloccherebbe l’innovazione e la spinta del sistema a produrre nuovi farmaci.

Ecco perché tutelare i brevetti è indispensabile anche quando c’è in gioco la salute pubblica

La Notizia di Mauro Masi – 14 marzo 2021

Come è noto la querelle sui brevetti di farmaci salva vita si è riaccesa in questi ultimi giorni in relazione alla fruibilità dei vaccini contro il Covid-19. Ce ne siamo occupati più volte in questa Rubrica evidenziando le ragioni di chi ritiene il diritto alla salute individuale e pubblica faccia premio su ogni altra tutela e le ragioni di chi ritiene che senza la protezione assicurata dall’esclusività brevettuale si bloccherebbe l’innovazione e la spinta del sistema a produrre nuovi farmaci.

E una dicotomia che può trovare una composizione solo in funzione di un interesse pubblico prevalente (come è sicuramente quello alla salute) ma che non può mettere in discussione – come fatto da alcuni in questi giorni – la bontà del sistema brevettuale. Il brevetto è, infatti, un diritto esclusivo concesso per l’invenzione di un prodotto o di un processo; ossia di un modo nuovo e originale di fare qualche cosa o di offrire una nuova soluzione tecnica ad un problema.

Il brevetto garantisce al suo titolare protezione per l’invenzione, nel senso che questa non potrà essere commercialmente realizzata, usata e/o distribuita senza il consenso del titolare stesso. La protezione ha durata temporale usualmente 20 anni. Dopo questo periodo l’invenzione entra nel “dominio pubblico” nel senso che il titolare perde il suo diritto esclusivo sulla stessa che pertanto diviene commercialmente sfruttabile da chiunque.

Nei paesi dell’Unione Europea esistono attualmente due tipi di brevetto: il Brevetto nazionale rilasciato dal competente Ufficio Brevetti del singolo Stato (in Italia l’UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), sulla base della legislazione nazionale, la cui efficacia è limitata al territorio del singolo Stato e, in caso di controversia è competente il giudice nazionale.

Il Brevetto europeo, rilasciato, dall’Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco di Baviera è efficace nell’ambito degli Stati Membri indicati dal titolare del brevetto e per la protezione dello stesso si applica la disciplina nazionale dei singoli Stati, quindi, in caso di controversia sono competenti i giudici di ciascuno degli Stati Membri dove il brevetto è efficace. Negli Stati Uniti la legge sui brevetti è stata riformata pochi anni fa ed è concettualmente simile, in termini di criteri generali, a quella europea.

C’è da dire che l’esplosione di Internet ha avuto riflessi anche sul sistema ora descritto tant’è che da più parti (negli USA, ma non solo) si è proposto di pensare ad una durata diversa della protezione brevettuale in relazione ai diversi prodotti e cioè più breve per i settori caratterizzati da più veloce innovazione come quello dei computer, high tech, nanotecnologie etc e una protezione più lunga per i settori dove l’innovazione è più lenta e dispendiosa. E qui viene da tutti citato proprio l’esempio del settore farmaceutico in cui, per tornare al nostro quesito iniziale, la protezione brevettuale “lunga” è ritenuta, a tutt’oggi, indispensabile.

 

Redazione Fedaisf

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