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Silvestro: Ddl concorrenza, non dare ai farmacisti competenze che non hanno

«Non ho accettato quell’emendamento sia per una questione di metodo che di merito». La senatrice del Partito democratico, Annalisa Silvestro – ex presidentessa della Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia (Ipasvi) – sintetizza così la richiesta fatta al collega deputato, Marco Donati (anch’egli del Pd), di ritirare l’emendamento, al Ddl concorrenza, che avrebbe consentito ai farmacisti di eseguire alcune prestazioni, oggi appannaggio degli infermieri.

La questione riguardava, in particolare le iniezioni intramuscolo, le piccole medicazioni e gli interventi di primo Soccorso a domicilio: l’emendamento avrebbe consentito che fossero eseguite anche in farmacia, ma – come dichiarato dalla stessa Silvestro – la proposta è stata ritirata da Donati che, «specificamente contattato, ha immediatamente fatto marcia indietro sul suo emendamento». E aggiunge: «Si poteva affrontare una discussione prima di inserire a sorpresa un emendamento così delicato.  Nonostante sia una fase storica in cui si va inevitabilmente verso la liberalizzazione degli esercizi professionali e attività semplici delle une possono passare alle altre, bisogna comunque fare un ragionamento tra le professioni implicate e analizzare le difficoltà. Non si può, con un colpo di spugna, assegnare al farmacista delle competenze che i farmacisti non hanno. Sulla base di quale formazione, di quale orientamento e preparazione si pensava potesse attuarsi questa norma?».

In effetti, l’idea introdotta in quell’emendamento è già contenuta in una legge che istituisce la farmacie dei servizi. Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, regolamenta proprio l’attività degli operatori sanitari in farmacia. Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti.

L’infermiere in farmacia può, anche eventualmente con l’ausilio di altri operatori socio-sanitari che lavorino in farmacia: provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; offrire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo; effettuare medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo; svolgere attività concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato; partecipare ad iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie.

L’infermiere può inoltre, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, erogare sia all’interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale. «Dal momento che una legge esiste già – aggiunge Silvestro – non serviva bypassarla per proporne un’altra. Il farmacista può diventare il punto in cui possono incontrarsi domanda e offerta ma non deve sostituirsi a chi ha delle competenze specifiche».

Rossella Gemma – Sabato, 01 Agosto 2015 – Farmacista33

Redazione Fedaisf

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