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Ritorna la proposta di legge sull’autonomia differenziata. Preoccupazioni per la sanità

E’ stata pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale la legge  26 giugno 2024, n. 86 recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Per approfondimenti si veda il dossier a cura dei Servizi studi di Camera e Senato.

Sulla legge è poi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 che ha dichiarato la incostituzionalità di alcune disposizioni della legge.

In seguito, il Governo ha trasmesso, al Senato, un disegno di legge recante una delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (A.S. 1623) e, ad entrambe le Camere, gli schemi di intese preliminari tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per il trasferimento di funzioni in materia di protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e tutela della salute. (Fonte Camera dei Deputati)

Le pre-intese sono un processo pattizio tra singole Regioni e governo per l’assegnazione alle Regioni che ne fanno richiesta della potestà su alcune materie non Lep. Ora è bene ricordare che essere considerata una materia non sottoposta al regime dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) non significa non essere “importante”. Tra queste, la Protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute.

“La Corte costituzionale aveva pronunciato una corposa sentenza, tentando di reindirizzare tale processo dandone una lettura conforme alla Costituzione, sentenza che viene oggi radicalmente calpestata nelle bozze d’intesa predisposte da Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, con le quali si attribuiscono alle suddette ulteriori funzioni tra cui molto importanti quelle sulla sanità”, illustra la docente di Diritto costituzionale all’Università  Unitelma Sapienza Roberta Calvano. (Fonte Collettiva)

Le perplessità su questi accordi sono essenzialmente due: i documenti sono identici per tutte le regioni, contraddicendo il principio stesso dell’autonomia differenziata, cioè richiedere spazi di autonomia differenti tra regioni in funzione delle specificità di ognuna; la descrizione delle funzioni è molto generica e non spiega, come vorrebbe la Consulta, come e perché l’autonomia della specifica regione permetterebbe di svolgere la specifica funzione meglio rispetto allo Stato.

Sorprendentemente, nonostante il principio dell’autonomia differenziata consista proprio nell’attribuire forme e spazi di autonomia diversi tra regione e regione in funzione delle specificità di ognuna, i quattro documenti sono identici.

Le richieste delle regioni coinvolgono sia materie non-LEP (come era lecito attendersi), sia una materia LEP (la tutela della salute).

Le richieste più importanti restano comunque quelle in tema di tutela della salute, materia LEP per la quale sarebbe possibile procedere in virtù di una disposizione della Legge di Bilancio per il 2026 che equipara i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ai LEP. In particolare, tutte le quattro regioni chiedono maggiore autonomia circa:

  • la determinazione di tariffe di remunerazione e rimborso alle strutture sanitarie diverse da quelle nazionali, ponendole a carico del bilancio regionale. La genericità della richiesta non rende chiaro cosa cambierebbe rispetto alla legislazione vigente, che già prevede questa possibilità.
  • La gestione delle risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie.
  • L’istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.
  • La destinazione di risorse finanziarie per assumere personale sanitario o incrementare le prestazioni aggiuntive.
  • L’allocazione su altri ambiti della spesa sanitaria di risparmi derivanti da una gestione efficiente delle risorse nazionali vincolate.

Senza ulteriore documentazione, resta indefinito come una maggiore autonomia nella determinazione delle tariffe e nelle risorse per il personale si sposi con il mantenimento dei LEA, che già adesso sono garantiti al Centro-Nord ma non al Sud.

«La criticità – ha dichiarato il presidente Gimbe Nino Cartabellotta – non è l’autonomia amministrativa in sé, ma il contesto in cui si vorrebbe applicarla. Trasferire ulteriori competenze sanitarie a Regioni che già oggi partono da condizioni molto diverse significa intervenire su un Servizio sanitario nazionale segnato da sottofinanziamento, persistenti difficoltà nel garantire i Lea e crescente ricorso alla spesa privata. In questo scenario, le stesse competenze richieste possono produrre effetti molto diversi a seconda della capacità organizzativa, amministrativa e finanziaria delle singole Regioni. (Comunicato GIMBE)

Per il presidente FNOMCeO Filippo Anelli “GIMBE coglie un punto essenziale: il tema non è negare in astratto l’autonomia differenziata, ma impedire che la sua applicazione concreta, in Regioni che partono da condizioni profondamente diverse, finisca per ampliare ulteriormente i divari già esistenti. Le intese possono anche riguardare materie di carattere generale, ma la loro attuazione pratica incide su sistemi regionali molto differenti per personale sanitario, posti letto, tecnologie diagnostiche, capacità organizzativa, tempi di accesso alle cure e attrattività della mobilità sanitaria. In questo contesto, procedere senza prima ridurre tali squilibri significherebbe consolidare le disuguaglianze invece che superarle. Particolarmente delicato è il tema della mobilità sanitaria.” (Fonte FNOMCeO)

Le richieste di maggiore autonomia delle quattro Regioni appaiono sostanzialmente identiche per funzioni e motivazioni. Una “differenziazione senza differenze”, secondo la SVIMEZ (Associazione per lo SVIluppo dell’industria nel MEZzogiorno) che non risponde alla richiesta della Corte costituzionale di motivare le maggiori competenze sulla base delle specificità territoriali.

Più che un regionalismo differenziato si ripropone un “sovraregionalismo” del Nord, con eguali margini di autonomia, motivato non dalle specificità ma dall’appartenenza territoriale.

Per la CGIL attribuire ulteriori margini di autonomia in materia di sanità significa: accentuare la frantumazione del Servizio sanitario nazionale; indebolire i principi di universalità e uguaglianza dei diritti sociali; rendere ancora più profondi gli attuali – insostenibili – divari territoriali.

La salute delle cittadine e dei cittadini non può dipendere dal luogo di nascita o di residenza.

E non meno rilevanti sono i rischi nelle altre materie oggetto di devoluzione.

Sulle professioni, il pericolo è quello di incrinare l’unità del mercato del lavoro nazionale, creando una giungla di regimi giuridici diversi

Per la nostra Regione, dichiara Alberto Cirio presidente del Piemonte, si tratta di un passaggio importante, costruito nel tempo con serietà e spirito di collaborazione istituzionale. L’obiettivo è semplice: dare ai territori strumenti più efficaci per rispondere ai bisogni di cittadini e imprese, valorizzando le specificità e le capacità amministrative delle Regioni.

 

Redazione Fedaisf

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