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Accordo su autonomia regionali. Si prevede di adottare decisioni basate sull’equivalenza terapeutica dei medicinali

Accordi su autonomie per Veneto, Lombardia ed Emilia: richieste su equivalenti e distribuzione diretta

02/03/2018 – Federfarma

Firmato a Palazzo Chigi l’accordo sulla cosiddetta autonomia differenziata tra il Governo, e le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Dopo i referendum regionali del 22 ottobre 2017, sono state riconosciute forme particolari di autonomia previste dall’articolo 116 della Costituzione. In tema di farmaci, si prevede di adottare decisioni basate sull’equivalenza terapeutica dei medicinali, sottoponendo all’Agenzia Italiana del Farmaco un documento recante le valutazioni tecnico-scientifiche in merito a tali decisioni al quale Aifa dovrà rispondere entro 180 giorni nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull’intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull’equivalenza terapeutica.

L’Emila Romagna, inoltre, propone di definire le forme della distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti che richiedono un controllo ricorrente, in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale, alle dimissioni. In trattativa anche Piemonte, Puglia e Campania. La parola ora passa al prossimo Governo.

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Capitolo SALUTE

Art. 5.
1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e al fine di garantire un assetto organizzativo della rete ospedaliera, dei servizi territoriali, di supporto e delle relative forme di integrazione più coerente con le esigenze specifiche della Regione, alla medesima è attribuita una maggiore autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende e degli enti trasversali del Servizio Sanitario Regionale. 2. Restano ferme le disposizioni nazionali in materia di selezione della dirigenza sanitaria.

Art. 6.
1. La Regione, nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) non intervenga con motivate e documentate valutazioni, ai sensi dell’art. 15, comma 11-ter del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, può sottoporre all’AIFA un documento recante valutazioni tecnico-scientifiche concernente l’equivalenza terapeutica tra diversi farmaci.
2. L’AIFA entro 180 giorni dal ricevimento del documento si pronuncia motivatamente nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull’intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull’equivalenza terapeutica.

Accordo preliminare Autonomia

Redazione Fedaisf

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