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AIFA. La spesa farmaceutica Gennaio Novembre 2024

La Legge di Bilancio per l’annualità 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha previsto che il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato, rispetto a quanto previsto in precedenza nella misura dell’8,5 per cento a decorrere dall’anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali.

L’entrata in vigore della Legge di Bilancio per l’annualità 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 225-228, ridetermina, a decorrere dal 1° marzo 2024, il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN.

La spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del SSN nel periodo Gennaio-Novembre 2024 calcolata, secondo quanto disposto dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 commi 225-227, al netto degli sconti, della compartecipazione totale (ticket regionali e compartecipazione al prezzo di riferimento) e del payback 1,83% versato alle Regioni dalle aziende farmaceutiche, si è attestata a 7.290,9 mln di € (tabella 1), evidenziando un aumento rispetto a quella dell’anno precedente (+230,8 mln di €). I consumi, espressi in numero di ricette (527,9 milioni di ricette), mostrano un lieve aumento (+1,4 %) rispetto al 2023; anche l’incidenza del ticket totale mostra un incremento (+1,7 %). Per quanto concerne le dosi giornaliere dispensate, mostrano un lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2023 (+1,1%, pari a 252,1 milioni).

Tra le regioni con le variazioni percentuali più alte il Molise (+9,3%), seguito dall’Emilia-Romagna (+6,8%), dalle Marche (+6,6%) e dalla Valle d’Aosta (+6,3%). Le Province Autonome di Bolzano (+6,2%) e Trento (+5,5%), insieme all’Umbria (+5,7%), hanno confermato i trend dei mesi precedenti. Aumenti superiori al 4% sono stati osservati in Veneto (+4,9%), Toscana (+4,4%) e Calabria (+4,0%), mentre la Lombardia (+0,7%) si posiziona nettamente al di sotto della media nazionale, sebbene i valori mostrino un aumento in controtendenza. Unico caso in controtendenza è la Basilicata (-1,0%), con una riduzione della spesa netta.

il valore della spesa per acquisti diretti al netto dei gas medicinali (13.701,5 mln di €), lo scostamento assoluto (+3.626,3 mln di €) rispetto al tetto del 8,30% (calcolato sul FSN provvisorio 2024 e pari a 10.075,2 mln di €), della spesa per acquisti diretti al netto dei gas medicinali e l’incidenza percentuale della spesa rispetto alla spesa programmata (FSR) di ogni singola Regione.

Le aziende farmaceutiche nel 2024 hanno versato 302,6 milioni di euro alle Regioni in attuazione del payback.

A livello nazionale la spesa complessiva del periodo Gennaio-Novembre 2024 si è attestata a 21.567,7 mln di €, evidenziando uno scostamento assoluto rispetto alle risorse complessive del 15,30% (18.572,4 mln di €) pari a +2.995,3 mln di €, corrispondente ad un’incidenza percentuale sul FSN provvisorio 2024 del 17,77%. Lo scostamento della spesa farmaceutica rispetto alle risorse complessive del 15,30% (6,80% per la spesa convenzionata, 0,20% per gas medicinali e 8,30% per la spesa per acquisti diretti) viene riportato per singola Regione, in ordine decrescente di incidenza percentuale sul FSR

(Fonte AIFA – 7 aprile 2025)


Nota: Remunerazione Farmcie

Dal 1° marzo 2024 è in vigore un nuovo modello di remunerazione delle farmacie sui

medicinali erogati in regime di convenzione con il SSN. Grazie al nuovo meccanismo, la remunerazione per la farmacia italiana non è più direttamente proporzionale al prezzo del farmaco, ma è costituita per 75% da una parte fissa e per il 25% da una parte variabile, con il vincolo di garantire comunque il rispetto del tetto della spesa farmaceutica stabilito in rapporto al Fondo Sanitario nazionale.

La Legge di Bilancio 2024 mette in correlazione diretta le norme sulla nuova remunerazione con le disposizioni volte ad assicurare una dispensazione di prossimità del farmaco a vantaggio dei cittadini grazie a un trasferimento dei medicinali dalla distribuzione diretta/per conto alla distribuzione in farmacia in regime di convenzione con il SSN.
Il nuovo sistema di remunerazione non incide in alcuna misura sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali.

A decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie sui farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale sostituisce il 30,35% previsto dalla normativa precedente con una quota percentuale e una serie di quote fisse, così determinate:
a) una quota percentuale del 6% sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco;
b) una quota fissa pari a 0,55 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
c) una quota fissa pari a 1,66 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra 4,01 e 11,00 euro;
d) una quota fissa pari a 2,50 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a 11,00 euro;
e) una quota fissa aggiuntiva pari a 0,10 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza, per il solo anno 2024. Dal 1° gennaio 2025 tale quota fissa è stabilita in 0,115 euro.Il nuovo sistema prevede inoltre il riconoscimento di ulteriori quote aggiuntive per specifiche topologie di farmacie a basso fatturato SSN:
a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000,00;

b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) – con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000,00;
c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000,00. (Fonte: Federfarma)

Grossista

Inoltre fermo restando il prezzo ex-factory pari al 66,65 % del prezzo al pubblico [in alternativa ove previsto: 58,65% nel caso di medicinali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39], in caso di erogazione nell’ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale (Fonte AIFA)

 

Notizie correlate. OsMed interattivo. Rapporto 2023 – Convenzionata: spesa e consumi

Monitoraggio consumi e spesa biosimilari

 

Redazione Fedaisf

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