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Bonus auto 2022 alle persone fisiche e anche per il leasing

Per non perdere l’incentivo prenotato, l’immatricolazione della vettura deve avvenire entro 180 giorni dalla prenotazione

Il premier Draghi ha firmato il DPCM 6 aprile 2022 che definisce gli incentivi auto 2022 assegnando al nuovo Ecobonus gran parte dei fondi destinati alla riconversione della filiera industriale dell’automotive, fissati dal decreto-legge n. 17/2022 in 650 milioni di euro per il 2022 e in 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. Com’era nelle attese quest’anno il fondo per l’automotive sarà quasi del tutto riservato agli incentivi. Il DPCM è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedì 16 maggio 2022 ed è già possibile richiedere il bonus in concessionaria. La piattaforma del MISE per prenotare i contributi, procedura che riguarda esclusivamente i rivenditori, sarà invece disponibile dalle ore 10:00 di mercoledì 25 maggio.

Riportiamo integralmente l’art. 2 del Decreto che definisce le modalità del bonus:

Il decreto definisce gli incentivi  per  l’acquisto  di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data  di  entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024

  1. Alle  persone  fisiche  che  acquistano,  anche  in   locazione finanziaria [NdR.: leasing], a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed  entro  il  31  dicembre  2022  per  le  risorse  relative all’annualità 2022.
    • per i veicoli di categoria M1 [NdR.: autovetture e, più in generale, autoveicoli per il trasporto di persone con almeno quattro ruote e un numero totale di posti a sedere non superiore a nove] nuovi di fabbrica  omologati  in una classe non inferiore ad Euro  6,  con  emissioni  comprese  nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2  )  per  chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa automobilistica produttrice  pari  o  inferiore  a  35.000  euro  IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se  è contestualmente  rottamato  un  veicolo  omologato  in   una   classe inferiore ad Euro 5;
    • per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica  omologati  in una classe non inferiore ad Euro  6,  con  emissioni  comprese  nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 )  per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa automobilistica produttrice  pari  o  inferiore  a  45.000  euro  IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori euro 2.000 se  è contestualmente  rottamato  un  veicolo  omologato  in   una   classe inferiore ad Euro 5;
    • per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica  omologati  in una classe non inferiore ad Euro  6,  con  emissioni  comprese  nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per  chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa automobilistica produttrice  pari  o  inferiore  a  35.000  euro  IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente  rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
    • per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e,  L7e [NdR.: veicoli a 2 o 3 ruote o quadricicli leggeri], nuovi di fabbrica, non  oggetto  di  incentivazione  ai  sensi  della lettera e), omologati in una  classe  non  inferiore  ad  Euro  5,  a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad  almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro  2.500  se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2,  o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana – Serie generale – n. 76 del 2 aprile 2011;
    • per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo  pari  al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al  40  per  cento  del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000  euro,  nel  caso  sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da  almeno  dodici  mesi,  un familiare convivente;
    • per i veicoli commerciali di  categoria  N1  e  N2 [NdR.: veicoli trasporto merci],  nuovi  di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con  contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad  Euro 4, è riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli N1  fino a 1,5 tonnellate; un contributo  di  6.000  euro  per  i  veicoli  N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; un contributo  di 12.000 euro per i veicoli N2 superiori a  3,5 tonnellate  fino  a  7 tonnellate; è riconosciuto  un  contributo  di  14.000  euro  per  i veicoli N2 superiori a  7  tonnellate  e  fino  a  12  tonnellate.  I contributi di cui alla presente lettera sono concessi  in  favore  di piccole e  medie  imprese,  ivi  comprese  le  persone   giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in  conto terzi.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e  b),  nel  rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all’art. 3, sono concessi anche alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalità commerciali  e  se  tale  impiego,  nonché  la proprietà in capo al soggetto  beneficiario  del  contributo,  siano mantenute per almeno ventiquattro mesi.

  1. I contributi di cui al comma 1 in favore delle persone  fisiche sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria,  di un veicolo, il quale deve essere intestato al  soggetto beneficiario del contributo e la  proprietà  deve  essere  mantenuta  per  almeno dodici mesi.
  2. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, sia  in favore delle persone fisiche sia in favore delle  persone  giuridiche ai sensi del comma 2, il veicolo consegnato per la rottamazione  deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto  intestatario  del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di  locazione  finanziaria  del veicolo nuovo, deve essere  intestato,  da  almeno  dodici  mesi,  al soggetto utilizzatore del suddetto  veicolo  o  a  uno  dei  predetti familiari.
  3. Ai fini dell’attuazione del presente articolo si applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 20 marzo  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n.  82  del  6 aprile 2019, e di cui ai commi da 1033 a  1038  e  da  1058  a  1062, dell’art. 1 della legge n. 145 del  2018  e  al  comma  656,  secondo periodo, dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Come abbiamo visto, i contributi non riguardano soltanto auto elettriche e ibride, ma sulla scia del vecchio Ecobonus consentono l’acquisto agevolato anche di vetture a benzina e diesel entro un certo limite di emissioni di CO2.

Sono ammessi soltanto gli acquisti di autovetture nuove di fabbrica, anche in leasing. Lo schema dei contributi previsti dal 2022 al 2024 è il seguente:

– 5.000 euro con rottamazione e 3.000 euro senza rottamazione per autoveicoli M1 almeno Euro 6 nella fascia di emissioni 0-20 g/km (auto elettriche);

4.000 euro con rottamazione e 2.000 euro senza rottamazione per autoveicoli M1 almeno Euro 6 nella fascia di emissioni 21-60 g/km (auto ibride plug-in);

2.000 euro solo con rottamazione per autoveicoli M1 almeno Euro 6 nella fascia di emissioni 61-135 g/km (auto full/mild hybrid, benzina, diesel, metano, gpl).

I concessionari o le stesse case automobilistiche hanno facoltà di aggiungere un ulteriore sconto.

Secondo il DPCM il privato che beneficia degli incentivi 2022 ha l’obbligo di mantenere la proprietà del veicolo per almeno 12 mesi. Per non perdere l’incentivo prenotato l’immatricolazione della vettura deve avvenire entro 180 giorni dalla prenotazione, tempo forse non sempre sufficiente per avere la disponibilità dell’auto.

Lunedì 16 maggio il DPCM degli incentivi auto 2022 è approdato in Gazzetta Ufficiale permettendo finalmente di richiedere i contributi in concessionaria. Tuttavia per avere la certezza di ottenere il bonus bisognerà aspettare l’attivazione della piattaforma del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), prevista il 25 maggio, che serve ai concessionari per prenotare le agevolazioni. Quando sarà finalmente pronta la piattaforma delle prenotazioni i concessionari inseriranno tutti i contratti fin qui accumulati (per questo viene definito click-day), consumando buona parte dei fondi disponibili. Sono a rischio di rapido esaurimento soprattutto quella delle auto da 61 a 135 g/km, le più appetibili. Si parla di poche settimane o addirittura pochi giorni. Le altre fasce dovrebbero durare molto di più.

 

Redazione Fedaisf

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