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DPCM 3/12/2020. Rimangono invariate le disposizioni per ISF

 

All.9:

SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.



Per saperne di più
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Il nuovo Dpcm: spostamenti, negozi, pranzi di Natale e Capodanno, tutte le novità

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella serata di giovedì 3 dicembre il nuovo Dpcm che entra in vigore da oggi, venerdì 4 dicembre e durerà fino al prossimo 15 gennaio 2021. Le norme principali contenute nel documento non si scostano di molto rispetto alle anticipazioni già emerse nella bozza circolata ieri. Il premier ha inoltre illustrato il nuovo Dpcm anche in una conferenza stampa. A fare da cornice normativa al Dpcm è anzitutto il decreto-legge già pubblicato sempre ieri in Gazzetta Ufficiale con il quale vengono fissati alcuni importanti divieti in materia di mobilità. Analizziamo ora nel dettaglio per temi le varie misure in vigore da oggi fino al 15 gennaio 2021.

Spostamenti

Restano tutte le restrizioni già previste per le Regioni in area arancione (spostamenti tra Comuni limitati) e rossa (limitata anche la mobilità intracomunale), così come la mobilità in entrata e in uscita da e verso Regioni arancioni e rosse, fatte salve le deroghe delle comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e i motivi di salute. Nella previsione riferita anche dal premier Conte che tutte le Regioni divengano zona gialla sotto le feste, il decreto-legge del 2 dicembre stabilisce un divieto di spostamento tra Regioni diverse, tutte indipendentemente dal loro colore, a partire dal 21 dicembre 2020 fino al prossimo 6 gennaio 2021. Fatte salve le solite tre deroghe al divieto (lavoro, necessità, salute), così come il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione, ma non verso le seconde case.

Il decreto-legge, inoltre, stabilisce che il 25, 26 dicembre 2020 e l’1 gennaio 2021 il divieto di spostamento sia valido anche tra Comuni diversi interni ad una stessa Regione, quale che sia il suo colore. Anche in questo caso sono salve le deroghe delle esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, oltre alla possibilità di fare rientro alla residenza, domicilio o abitazione (non verso le seconde case). È probabile che, viste le rimostranze delle Regioni, il Governo emani delle FAQ per chiarire quali siano le «situazioni di necessità» che consentano di derogare al divieto di spostamento tra Comuni a Natale, Santo Stefano e primo dell’anno.

Coprifuoco

Il Dpcm all’Art. 1 comma 3 prevede che «dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Il Dpcm aggiunge inoltre una raccomandazione ulteriore valida sempre sull’intero territorio nazionale: «È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Resta quindi il divieto di uscire di casa, salvo le tre motivazioni solite, tutti i giorni nella fascia oraria tra le 22 e le 5 del mattino dopo, anche per la serata del 31 dicembre quando il “coprifuoco” inizierà alle ore 22 e si concluderà due ore oltre il termine usuale, vale a dire solo alle ore 7 del mattino seguente. Le messe della Vigilia di Natale, ugualmente dovranno sottostare al limite orario d’inizio del “coprifuoco” fissato alle 22 in tutta Italia.

Chiusi cinema e teatri

Il nuovo Dpcm conferma che «sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente», così come «sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto».

Chiuse discoteche, divieto feste

Il Dpcm sempre all’Art.1 che stabilisce le norme valide sull’intero territorio nazionale (salvo restrizioni per le zone arancioni o rosse), conferma che «restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso». Inoltre, «sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose».

Riaprono le biblioteche e gli archivi

Il Dpcm, pur confermando la sospensione delle mostre e la chiusura al pubblico dei musei e luoghi della cultura, prevede però una novità con l’«eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi».

Scuole superiori: 75% in presenza dal 7 gennaio 2021

La principale novità del Dpcm sulla scuola riguarda la ripresa delle lezioni in presenza anche per le scuole secondarie di secondo grado. Il decreto, infatti, stabilisce che, esclusa la zona rossa, «a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza». Il Dpcm, sul tema, interviene anche chiamando direttamente in causa i prefetti nel coordinamento del trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda le università, il Dpcm dispone che «le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea».

Negozi aperti fino alle 21

Nelle Regioni zona gialla e arancione dove il commercio al dettaglio è ammesso, il Dpcm dispone che «fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21». Il decreto stabilisce però che «nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole».

In zona rossa le attività commerciali al dettaglio sono sospese, tranne i negozi d’alimentari e quelle indicate nell’allegato 23 del Dpcm.

Bar, ristoranti e hotel

In zona gialla i bar e tutti i locali del settore ristorazione possono restare aperti dalle 5 alle 18, mentre fino alle 22 è consentito il solo servizio d’asporto e senza limiti d’orario è sempre consentito il servizio a domicilio. Il servizio al tavolo è ammesso solo per un massimo di 4 persone sedute insieme al tavolo, a meno che si tratti di persone tutte conviventi tra loro. Resta quindi consentito fare pranzi al ristorante anche nelle giornate del 25, 26 dicembre 2020 e il primo gennaio 2021, quando però sarà vigente il divieto di spostarsi tra Comuni diversi anche all’interno di una stessa Regione zona gialla. In zona arancione e rossa resta sempre sospesa la ristorazione, salvo che per il servizio d’asporto (fino alle ore 22) e senza limiti orari il servizio a domicilio.

Gli hotel saranno aperti, ma per la sera di San Silvestro il 31 dicembre è prevista una restrizione ad hoc per impedire di fare Cenoni negli alberghi: «Dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera».

Ipotesi di pranzi natalizi a casa nelle tre zone di rischio

Il Dpcm non fissa un numero di persone massimo che è possibile ricevere nelle proprie abitazioni private, questo perché da un lato istituisce un regime restrittivo sugli spostamenti e dall’altro poiché raccomanda fortemente in via generale di non ricevere alcuna persona se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza. Così infatti recita il Dpcm all’Art. 1 comma 10 lettera n): «Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza». Resta il fatto che non trattandosi di un divieto, sono ipotizzabili per le tre diverse aree, gialle, arancioni e rosse, i seguenti scenari qualora nel rispetto dei vincoli sugli spostamenti si decida ugualmente di fare pranzi il 25 o il 26 dicembre:

Fonte Verona sera – 4 dicembre 2020


Comunicato n. 309
Data del comunicato 4 dicembre 2020

Covid-19, Speranza firma tre nuove ordinanze

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà 3 nuove ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) tenutasi oggi.

Con la prima si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

Con la seconda le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione.

Con la terza le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla

Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre.


  • Ordinanza 11 dicembre 2020
  • area gialla: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto 
  • area arancione: Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta
  • area rossa: (nessuna Regione)

Decreto Natale. DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Redazione Fedaisf

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