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Abruzzo. From 15 June ISF activities in maximum safety

ORDER

  1. che sono approvati i Protocolli di Sicurezza raccolti nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente l’omonimo allegato all’Ordinanza n. 70;
  2. che sono consentite le attività economiche, produttive o ricreative contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
  3. che la presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2020 ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministra- tivo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

  1. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
  2. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

  • D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”;
  • “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 11 giugno 2020);
  • D.P.C.M. 11 giugno 2020;
  • “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
  • Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall’Allegato 9) al D.P.C.M. 11 giugno 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu- rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l’adozione delle misure di con- tenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della mas- sima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi profes- sionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Le presenti indicazioni si applicano alle attività degli informatori medico-scientifici.

 

Redazione Fedaiisf

Promote the cohesion and union of all members to allow a univocal and homogeneous vision of the professional problems inherent in the activity of pharmaceutical sales reps.

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