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AIFA. Legge di bilancio. Sospesa la riduzione 5% del prezzo per le specialità medicinali

A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale. Tale possibilità prevedeva che le aziende farmaceutiche potevano chiedere all’AIFA la sospensione della riduzione del 5% dei prezzi dei propri farmaci aderendo a un meccanismo alternativo di compensazione economica, nonché l’articolo 1, commi 225 e 227, della legge n. 147 del 201393. Questa misura influirà su tutti i farmaci impiegati o dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Gli effetti di questa nuova misura non si faranno attendere. Le aziende farmaceutiche dovranno rivedere le loro strategie economiche, affrontando un nuovo scenario in cui la marginalità sui farmaci verrà ulteriormente compressa dalla riduzione obbligatoria.

Non è raro chiedersi quale sia il vero impatto a lungo termine di tali misure. Inoltre, l’imposizione di un taglio così lineare ai prezzi richiede un’attenta analisi delle strategie finanziarie da parte delle aziende. Questo cambiamento, sebbene indirizzato al contenimento della spesa pubblica sanitaria, porta con sé implicazioni significative per l’intero ecosistema della salute.


AIFA  comunica che la Direzione Tecnico-Scientifico dell’Agenzia ha adottato la Determinazione n. 1/2026, concernente l’aggiornamento dei prezzi dei medicinali di cui all’Allegato 2 della Determinazione n. 80/2025.

Pertanto, i prezzi di tali medicinali sono stati rideterminati con decorrenza dal 1° gennaio 2026, mediante il ripristino dell’applicazione della riduzione del 5%.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

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AIFA.

Legge di Bilancio 2026: abolita la facoltà di sospendere la riduzione di legge del 5%

Si rende noto alle aziende farmaceutiche che la legge di bilancio per l’anno 2026 prevede, all’art. 1 comma 395, che “A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista. Dalla medesima data la lettera g) del comma 796 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 225 e 227 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati”.

Pertanto, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della legge di bilancio per l’anno 2026, si comunica che a far data dal 1 gennaio 2026 ai prezzi dei medicinali che hanno ottenuto la sospensione della riduzione di legge come riportati nell’allegato 2 della Determina AIFA n. 80/2025, recante “Procedura pay-back 5% – Anno 2025” (G. U n. 277 del 28 novembre 2025) si applica l’ulteriore riduzione in misura del 5% di cui alla Determinazione AIFA del 27 settembre 2006 (G. U n. 227 del 29/09/2006).

AIFA – Pubblicato il: 31 dicembre 2025

Pay-Back 5%

Disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii., l’istituto del pay-back 5% relativo alla spesa farmaceutica consente alle aziende farmaceutiche di chiedere ad AIFA la sospensione della riduzione del prezzo del 5% per le specialità medicinali di cui esse sono titolari dietro versamento (pay-back) del relativo controvalore su appositi conti correnti indicati dalle Regioni.

 

Redazione Fedaiisf

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