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EU Advisory Committee on Safety at Work. COVID-19 occupational disease

Le categorie di lavoratori a rischio devono riguardare anche il personale non sanitario compresi il personale operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, ecc., per il quale il rischio di contagio deve ritenersi aggravato

Comitato consultivo UE SSL COVID-19 malattia professionale

ID 16672 | certifico.it | 19.05.2022

Il 18 maggio 2022, gli Stati membri, i lavoratori e i datori di lavoro in seno al Comitato consultivo dell’UE per la sicurezza e la salute sul lavoro hanno raggiunto un accordo sulla necessità di riconoscere il COVID-19 come malattia professionale nell’assistenza sanitaria, sociale e nell’assistenza domiciliare e, in un contesto pandemico, in settori in cui si verifica un focolaio in attività con comprovato rischio di infezione, e ha sostenuto che occorre un aggiornamento dell’elenco dell’UE delle malattie professionali.

Il commissario per l’Occupazione e i diritti sociali, Nicolas Schmit, ha dichiarato: “Questo accordo è un forte segnale politico per riconoscere l’impatto del COVID-19 sui lavoratori e riconoscere il contributo fondamentale delle persone che lavorano nel settore sanitario e sociale, nonché altri lavori che comportano un rischio maggiore di contrarre COVID19. Sulla base di questo accordo, la Commissione aggiornerà la sua raccomandazione sulle malattie professionali, per promuovere il riconoscimento della COVID19 come malattia professionale da parte di tutti gli Stati membri.”

L’accordo è un passo importante per attuare il quadro strategico dell’UE per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021/2027, adottato dalla Commissione nel giugno 2021, in cui la Commissione ha annunciato che aggiornerà la raccomandazione della Commissione stessa sulle malattie professionali per includere COVID-19 entro la fine di quest’anno. Il quadro definisce le azioni chiave a livello dell’UE per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei prossimi anni.

Uno dei principali obiettivi trasversali è aumentare la preparazione a qualsiasi potenziale crisi sanitaria futura. Ciò implica anche un rafforzamento del sostegno ai lavoratori durante le possibili future ondate di COVID19.

A seguito del parere del Comitato consultivo dell’UE per la sicurezza e la salute sul lavoro, la Commissione aggiornerà la raccomandazione elencando le malattie professionali e gli agenti che possono causarle, che la Commissione raccomanda agli Stati membri di riconoscere.

L’obiettivo è che gli Stati membri adattino le loro legislazioni nazionali secondo la raccomandazione aggiornata. Se riconosciuta come malattia professionale in uno Stato membro, i lavoratori dei settori interessati, che hanno contratto il COVID-19 sul luogo di lavoro, possono acquisire diritti specifici secondo le norme nazionali, come il diritto all’indennizzo.


Note: Il riconoscimento e l’indennizzo delle malattie professionali sono di competenza nazionale
La maggior parte degli Stati membri ha comunicato alla Commissione di riconoscere già COVID-19 come malattia professionale o infortunio sul lavoro (tra queste ultime l’Italia, vedi in proposito studio Eurostat), conformemente alle rispettive normative nazionali.

In Italia si potrebbe aprire così la porta al riconoscimento della malattia professionale anche per tutti quei sanitari non iscritti all’Inail (mmg, pediatri di libera scelta, odontoiatri liberi professionisti, farmacisti privati, e altri sanitari liberi professionisti) che fino ad oggi non hanno potuto godere del trattamento da infortunio sul lavoro corrisposto invece ai loro colleghi dipendenti iscritti all’Inail.

Possibility of recognising COVID-19 as being of occupational origin at national level

in EU and EFTA countries

L’attuale pandemia espone gli operatori sanitari a un rischio significativo di contrarre il COVID-19. Di conseguenza, sono tutelati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, INAIL, in quanto si presume che contraggano il virus sul lavoro. L’INAIL ha esteso questa presunzione ad altre categorie di lavoratori che sono in costante contatto con il pubblico (ad esempio: addetti allo sportello, cassieri, addetti alle vendite/banchieri, assistenti tecnici, personale di supporto, personale addetto alle pulizie, personale delle strutture sanitarie, ambulanza e operatori di trasporto, ecc.). Sia nel caso degli operatori sanitari che delle altre professioni ad alto rischio, l’INAIL svolge un’indagine al fine di escludere altre cause di infezione, non legate al lavoro.

Per gli altri lavoratori la valutazione medico-legale del diritto all’indennizzo si basa su evidenze epidemiologiche, cliniche, anamnestiche e circostanziali.

Rientra nell’ambito dell’INAIL anche essere contagiati durante il tragitto di andata e ritorno dal lavoro. Ciò è subordinato ai risultati di un’indagine sui mezzi di trasporto, sul percorso e sulla frequenza del viaggio.

Il Tribunale di Milano con la sentenza 11 febbraio 2022 ha riconosciuto l’infortunio sul lavoro ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 1124/1965 ad una impiegata amministrativa di un ospedale, ritenendo più che probabile che il contagio abbia avuto origine professionale. Le mansioni svolte, nell’ambiente di lavoro, consentono di collocare la lavoratrice nell’ambito del personale non sanitario operante all’interno della struttura ospedaliera per il quale il rischio di contagio deve ritenersi aggravato, con conseguente tutela ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.L. n. 18/2020.

La Cassazione ha stabilito che l’infortunio sul lavoro può essere costituito anche dall’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiologico, sempreché, tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione (Cass. ord. 03/09/2021, n. 23894Cass. 12/05/2005, n. 9968Cass. 08/04/2004, n. 6899Cass. 28/10/2004, n. 20941).

La Suprema Corte ha anche chiarito che l’occasione di lavoro ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio-economiche in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore.

Le specifiche mansioni della ricorrente (l’impiegata) consentono anche di collocarla nell’ambito del personale non sanitario operante all’interno della struttura ospedaliera per il quale il rischio di contagio deve ritenersi aggravato, come del resto chiarito dalla circolare INAIL n. 13/2020.

Nel caso specifico deve trovare applicazione l’art. 42, comma 2, D.L. n. 18/2020 a norma del quale nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela all’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

La stessa giurisprudenza ammette il doppio binario di tutela e, pertanto, l’ammissibilità di domande alternative di riconoscimento, sia come infortunio sia come malattia professionale (Cass. 03/06/2014, n. 12364).

La citata circolare INAIL, tuttavia, stabilisce che le condizioni di elevato rischio di contagio sono allargate anche ad altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico o l’utenza; si pensi ad esempio ai lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alla vendita o banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto.

È opportuno evidenziare che in caso di omessa denuncia da parte del datore di lavoro, il lavoratore dovrà inviare una comunicazione alla struttura sanitaria di appartenenza e per conoscenza all’INAIL, preferibilmente con la posta elettronica certificata, con la quale si chiede l’invio tempestivo della denuncia/comunicazione di infortunio sul lavoro, fornendo, all’uopo, i riferimenti del certificato medico, il numero identificativo, la data del rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

A tal riguardo, la circ. INAIL n. 13/2020 sostiene che “ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso”.

Source Altalex

 

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