
On Huffpost del 27 aprile 2026 è stata pubblicata una lettera di Francesco Briganti, un “silente”che ha trasformato una condizione personale in una battaglia collettiva.
La riportiamo nella presentazione di Marco Furfaro:
I “silenti Enasarco”, le centinaia di migliaia di lavoratori che hanno versato contributi alla fondazione Enasarco senza riuscire a maturare una pensione (a volte anche solo per pochi mesi: occorrevano vent’anni), restando di fatto esclusi da ogni tutela e perdendo tutto quello che avevano versato, è una delle più grandi ingiustizie di questo Paese. Diritti calpestati, silenzi imbarazzanti, una ferita ancora aperta. Me ne occupo da tempo: ordini del giorno, interrogazioni, lettere e richieste di intervento al governo, che fino ad ora non ha fatto niente. E oggi, proprio sul tema, condivido la lettera di denuncia di Francesco Briganti, tra i primi “silenti” che ha trasformato una condizione personale in una battaglia collettiva. Una testimonianza limpida, che spiega perché questa vicenda non è più rinviabile. E che rompe qualche ipocrisia.
“Io, un silente Enasarco…”
Ci sono condizioni che restano ai margini non perché siano difficili da spiegare, ma perché, una volta nominate fino in fondo, costringono tutti a prendere posizione.
Quella dei cosiddetti “silenti” Enasarco è una di queste.
Non è solo una definizione tecnica: è la condizione di chi, dopo anni di contributi versati con la fiducia di ricevere prima o poi una restituzione, scopre invece di trovarsi davanti a una soglia che non conduce da nessuna parte.
Si resta lì. E restare lì, nella sostanza, significa non avere diritto a nulla.
Non abbastanza dentro per ricevere una pensione, non abbastanza fuori per dirsi estranei a un sistema che per anni si è alimentato anche di quei versamenti obbligatori; una terra di mezzo che non è equilibrio ma sospensione, e che col tempo smette perfino di fare rumore.
È in questo punto che negli ultimi giorni si è inserito, o meglio è riemerso, ciò che la trasmissione Report ha riportato all’attenzione pubblica, rendendo visibili elementi che da tempo circolavano in modo frammentario: incarichi, consulenze, ruoli che si sovrappongono e che finiscono per modificare la percezione complessiva del sistema.
Quanto emerso da Report e da articoli che periodicamente tornano sul tema dei “Silenti Enasarco” non è un episodio isolato, ma il punto di condensazione di una questione più ampia: il rapporto tra chi governa, chi controlla e gli enti che dovrebbero essere controllati. Ed è qui che la riflessione smette di essere tecnica o polemica e diventa inevitabilmente politica, perché a incrinarsi non è solo la correttezza formale di un incarico, ma la fiducia stessa nella distinzione dei piani.
E la fiducia, quando si incrina, non fa rumore subito. Scava, corrode, sbiadisce ed alla fine logora chi si sente tradito e vilipeso dalla noncuranza!
Nel frattempo, quasi in parallelo e con un’ostinazione che meriterebbe maggiore attenzione, per tre volte gli ordini del giorno a firma di Marco Furfaro hanno impegnato il Governo ad aprire un tavolo di confronto tra rappresentanti dei silenti, Enasarco e ministeri vigilanti; tre volte, cioè non un inciampo procedurale ma una reiterazione, un richiamo che torna sullo stesso punto e continua a ripresentarsi.
Aprire un tavolo.
Espressione necessaria, certo, ma che, letta da dentro quella condizione, rischia di assumere un
significato quasi rovesciato, perché mentre si discute dell’apertura di uno spazio di confronto, c’è chi da anni vive dentro una chiusura concreta e materiale, fatta dell’assenza totale di qualsiasi prestazione previdenziale.
Ancor più se si considera che chiaramente, con ben due sentenze, di primo e di secondo grado, negative per il ricorrente, ex agente di commercio e “silente”, l’Autorità Giudiziaria, ha statuito che il compito precipuo di risolvere l’annosa questione spetta alla Politica e, in particolare, al Potere legislativo.
E allora la distanza tra i due livelli: quello in cui si nominano le cose e quello in cui le stesse si vivono, diventa difficilmente sostenibile.
Non si tratta di individuare un colpevole né di semplificare ciò che è complesso; si tratta di prendere atto che esiste uno scarto sempre più evidente tra il funzionamento formale di un sistema e il suo esito reale su una parte precisa di persone, e che questo scarto ha ormai assunto i contorni di una condizione stabile: i silenti.
Sono coloro che non interrompono, non occupano, non alzano la voce, non perché non ne avrebbero motivo, ma perché la loro posizione li colloca in un punto in cui anche il conflitto perde efficacia.
Ma il fatto che questo disagio non si rifletta non significa che non esista. Resta, si accumula, lavora sotto traccia, fino a chiedere di essere riconosciuto per quello che è: non un’anomalia statistica o una conseguenza marginale, ma una questione che riguarda il senso stesso di un sistema che raccoglie per restituire e che, quando smette di restituire, non può limitarsi a riorganizzare le proprie procedure senza interrogarsi sulla propria legittimità.
Perché è lì che il silenzio cambia natura: smette di essere assenza di rumore e diventa responsabilità. E da quel punto continuare a non ascoltarlo non è più distrazione: è una colpevole scelta”.
Editor's note:
La ricongiunzione è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi in un’unica gestione per l’ottenimento della pensione.
L’Enasarco però non consente di ottenere il rimborso della contribuzione che non dà luogo a pensione, né di cumularla, totalizzarla o ricongiungerla con la contribuzione INPS o delle casse di previdenza professionali.
la Suprema Corte di Cassaqzione ha ribadito che, in seguito alla legge 22 luglio 1966, n. 613, la natura della previdenza Enasarco è integrativa e obbligatoria.
È sulla base di tale considerazione che la stessa Corte di Cassazione ha constatato che i contributi previdenziali per gli agenti di cui agli artt. 1742-1752 c.c., versati all’Inps e all’Enasarco, riguardano necessariamente periodi lavorativi coincidenti e, pertanto, non sono fra loro totalizzabili né cumulabili.
I contributi versati all’ENASARCO da parte di agenti e rappresentanti di commercio quindi non possono formare oggetto di ricongiunzione presso l’INPS, in base a quanto previsto dalle Laws che regolano la disciplina della ricongiunzione.
Di conseguenza non è possibile ricongiungere presso l’INPS i contributi versati all’ENASARCO in quanto da un lato gli agenti e rappresentanti di commercio non rientrano nella categoria dei liberi professionisti (art. 1 comma 1 legge 45/1990) e dall’altro il trattamento previdenziale ENASARCO ha natura integrativa e non sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria (art. 1 comma 1 Legge 29/1979).
Ad oggi, un agente di commercio che cessa la sua attività prima di aver raggiunto i 20 anni di versamenti all’Enasarco, per non perdere i contributi versati obbligatoriamente, non ha altra scelta che proseguire con i versamenti volontari
Per accedere alla contribuzione volontaria dal 2012 occorrono almeno 5 anni e non più 7 di anzianità contributiva, di cui almeno 3 maturati nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività lavorativa, se in età avanzata il contribuente non ha la convenienza e perderà tutte le somme versate all’Enasarco.
La pensione Enasarco richiede qundi requisiti specifici (es. almeno 20 anni di contributi e la “quota 92” al 2026 con una riduzione del 2% per ogni anno mancante al raggiungimento della “quota 92”)
L’ente fu creato nel 1938 e dal 1994 è privatizzato e trasformato in una fondazione, la fondazione Enasarco. La previdenza degli agenti di commercio è un caso unico in Italia e per certi versi anomalo. Negli anni tra il 1957 e il 1966 l’INPS, l’istituto nazionale della previdenza sociale, inglobò alcune categorie di lavoratori che avevano una loro cassa previdenziale, tra cui gli agenti di commercio. Da quel momento l’INPS divenne l’ente di riferimento ed Enasarco dovette trasformarsi in un istituto previdenziale integrativo: significa che gli
agenti di commercio iniziarono a pagare i contributi per la pensione all’INPS e all’Enasarco quelli della pensione integrativa.
A differenza di tutte le altre professioni, per una legge del 1973 la pensione integrativa di Enasarco è però obbligatoria e non facoltativa. Gli agenti di commercio sono così obbligati a pagare due contributi per due pensioni, Enasarco e INPS. Esistono altri contributi pensionistici obbligatori, come quelli chiesti dall’ENPAM (la cassa previdenziale dei medici), ma in questi casi gli istituti previdenziali hanno una collaborazione molto più stretta con l’INPS, con regole studiate proprio per non perdere i contributi versati.
I giudici hanno sempre stabilito che Enasarco ha agito legittimamente sulla base del regolamento interno. In quanto fondazione privata e non più pubblica, Enasarco può cambiare il regolamento come vuole. I tribunali hanno inoltre confermato che i contributi parziali di Enasarco non sono cumulabili con quelli versati all’INPS, cioè sono separati e non possono essere utilizzati per avere un’unica pensione più sostanziosa.
Secondo Federcontribuenti, un’associazione che tutela i diritti dei contribuenti, queste regole hanno permesso a Enasarco di incassare 9,2 miliardi di euro (una stima condivisa da molti altri studi) e di far avere una pensione solo al 15% degli iscritti, mentre il restante 85% rientra tra i “silenti” senza pensione
Dopo diverse interrogazioni parlamentari presentate negli ultimi anni, lo scorso 8 ottobre alla Camera è stato approvato un ordine del giorno presentato da Marco Furfaro del Partito Democratico per impegnare il governo a trovare una soluzione. L’emendamento è stato approvato con il parere favorevole del governo e anche con i voti della maggioranza.
Non è chiaro cosa accadrà, anche perché finora non sono emerse possibili soluzioni al problema.
Il caso degli Informatori Scientifici
Ma la mostruosità di Enasarco non finisce qui. Il Regolamento vieta all’Enasarco l’iscrizione degli Informatori Scientifici del Farmaco (Vademecum pag. 23, 24), almeno ufficialmente anche se poi accetta “volentieri” tanti ISF, soprattutto i loro contributi, nella maggior parte dei casi destinati a diventare silenti.
Gli ISF non possono essere agenti di commercio secondo le leggi e le sentenze di vari tribunali. Importante in questo senso è un’ordinanza della Cassazione (no. 10158 of 16 April 2021) che ribadisce che un ISF non è agente di commercio e, in mancanza di uno specifico progetto o programma di lavoro o fase di esso non è nemmeno un co.co.co., ma in realtà è una falsa Partita IVA e deve essere considerato un lavoratore subordinato a tempo indeterminato a CCNL dei chimici.
Riportiamo a chiarimento il commento dell’avv. Pileggi
La Cassazione ha ribadito un principio che, per la verità, si era già consolidato negli ultimi trent’anni: l’ISF non è, e non può essere, un agente di commercio, perché non vende farmaci, ma ne illustra ai medici le caratteristiche, e non è pagato con provvigioni calcolate sugli ordini dei farmaci da lui promossi (come nel caso degli agenti di farmacia, che spesso operano nelle stesse zone degli ISF), ma con “provvigioni” calcolate sui dati IMS della zona di riferimento (ma con una parte fissa corrisposta sotto forma di anticipo provvigionale).
Di conseguenza, il contratto di agenzia stipulato con un ISF è un contratto simulato e non ha effetto tra le parti. Ha effetto invece il contratto dissimulato, cioè il contratto che l’azienda farmaceutica ha occultato (spesso e volentieri proprio per eludere le tutele del lavoro subordinato), che è certamente un contratto di lavoro.
L’ISF pseudo-agente può, infatti, ora chiedere, sulla base del principio espresso dalla sentenza in commento, l’estensione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di lavoro parasubordinato (coordinati e continuativi di cui all’art. 409, n. 3 c.p.c.) aventi determinate caratteristiche: estensione prevista dapprima dalla disciplina del lavoro a progetto (dal 2003 fino al 2015), e poi, a decorrere dal 2016, dalla disciplina delle collaborazioni eterorganizzate (che ha abrogato e preso il posto della disciplina del lavoro a progetto).
Queste discipline di estensione delle tutele del lavoro subordinato non si applicano ai contratti di agenzia perché sono espressamente previste delle deroghe all’estensione (che cioè la disciplina del lavoro a progetto prima, e quella delle collaborazioni eterorganizzate, dopo, non si applichino ai contratti di agenzia). Ma se il contratto di agenzia è simulato, e non produce effetto tra le parti, la
deroga all’estensione delle tutele del lavoro subordinato non opera più.
E così è sufficiente che il rapporto di lavoro sia parasubordinato ed abbia le caratteristiche previste dalla legge (come condizione per l’estensione delle tutele) perché trovi applicazione la disciplina del lavoro subordinato, senza più necessità per l’ISF di provare la subordinazione.
Pharmaceutical companies that abuse the agency contract (some even use for decades and decades exclusively ISF pseudo-agents directed by employed AMs, or use partly ISF employees and partly ISF pseudo-agents who do the same things, or even constitute lines of only ISF pseudo-agents exploited and exposed to constant threat of dismissal), and which often impose on the ISF the periodic mass signing of "grave" conciliations as a condition for continuing to work (conciliations which, however, are never grave, since the worker cannot renounce the future rights deriving from the of the well-established working relationship), dovranno fare i conti con una sentenza della Suprema Corte che sembra avere posto un argine all’elusione sistematica delle tutele del lavoro subordinato con riferimento ad ISF considerati di serie B solo perché travestiti da agenti di commercio
In sostanza l’ISF pseudo-agente se è eterodiretto (con direttive aziendali, rapportini, itinerari, ecc.) ha diritto di chiedere la trasformazione del contratto di agenzia in contratto subordinato CCNL dei chimici e percepire gli stipendi e contributi previdenziali INPS arretrati non corrisposti.
Nota: Francesco Briganti, citato nell’articolo, 18 anni di versamenti e un’odissea giudiziaria culminata in uno sciopero della fame e nella condanna a pagare 10.000 euro di spese legali dopo aver perso la causa.




