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The employer cannot check if the employee has had the covid vaccine

Il datore di lavoro non può mai acquisire i nominativi del personale vaccinato contro la covid o la copia delle certificazioni vaccinali, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente.

Il datore non può controllare se il dipendente ha fatto il vaccino
covid: anche se lavora in ospedale

Il datore di lavoro non può mai acquisire i nominativi del personale vaccinato contro il covid o la copia delle certificazioni vaccinali, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente. Lo ha precisato il Garante della privacy nelle sua Faq chiarendo diversi dubbi in merito ai vaccini emersi tra imprese private ed enti e amministrazioni pubbliche.

Fanpage – 18 febbraio 2021

Un datore di lavoro non può controllare se un proprio dipendente ha fatto o meno il vaccino anti covid, neanche se quest’ultimo lavora in ospedale e quindi in un ambiente a rischio, lo ha precisato il Garante della privacy chiarendo diversi dubbi in merito ai vaccini emersi tra imprese private ed enti e amministrazioni pubbliche in tempo di pandemia. Rispondendo ad alcune domande chiave nelle Faq pubblicate sul sito della stessa Autorità, infatti, il Garante ha ricordato che il datore di lavoro non può acquisire dati su vaccinati Covid perché  al momento non vi è nessuna legge che lo permetta: non lo consentono né le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né le disposizioni varate in questi mesi sull’emergenza sanitaria.

Il Datore si deve attenere alla certificazione di idoneità

Dunque in attesa di un eventuale intervento legislativo a livello nazionale che imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, “nei casi di esposizione diretta ad ‘agenti biologici’ durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle ‘misure speciali di protezione’ previste per tali ambienti lavorativi”. Si parla però sempre di idoneità e non specificamente di vaccini. Anche in questi casi, infatti solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. “Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità” spiega il Garante.

I Dati sui vaccinati covid neanche col consenso dei lavoratori

In generale dunque il datore di lavoro non può acquisire i nominativi del personale vaccinato contro la covid o la copia delle certificazioni vaccinali, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente così come pure qualcuno aveva tentato di fare.  Il consenso del dipendente, spiega l’Autorità, “non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente” e “attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore”.

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Redazione Fedaiisf

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