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The Order of Doctors of Rome denounces the HEPATHOS-KIEV organization. It offered "fees" to doctors for every patient sent to Ukraine

EPATITE-C E “TURISMO SANITARIO”: l’Ordine dei medici di Roma denuncia l’organizzazione HEPATHOS-KIEV

Immagine correlataComunicato dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) sulla denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica contro il responsabile della società “Hepatos-Kiev” che opera tra l’Italia e l’Ucraina. L’iniziativa dell’Ordine riguarda il fenomeno del cosiddetto “turismo sanitario” che spinge molti pazienti a cercare cure e procurarsi farmaci in altri Paesi e che desta forte preoccupazione nel mondo medico, sia per gli aspetti strettamente connessi alla sicurezza e adeguatezza dei trattamenti e dei medicinali proposti, sia per le implicazioni commerciali e speculative.

La denuncia muove dalla segnalazione all’Ordine di una gastroenterologa-epatologa della Capitale, destinataria di una lettera della “Hepatos-Kiev” in cui si pubblicizzava la possibilità di inviare pazienti affetti da epatite-C a Kiev per accedere alle nuove terapie, offrendo al contempo “adeguato emolumento” per ogni paziente che lo stesso medico avesse inviato a tale organizzazione

È chiaro che ciò va contro i più basilari principi della deontologia medica – evidenzia Joseph Lavra che ha presentato la querela in qualità di presidente dell’Ordine di Roma – e rischia di screditare chi svolge ogni giorno il proprio lavoro in scienza e coscienza. Inoltre, in questo caso potrebbe ravvisarsi il reato di cui all’articolo 147, comma 5, del Decreto legislativo n. 219 del 2006, cioè l’attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa al codice comunitario sui medicinali per uso umano, come pure del Codice del Farmaco contemplato dalla direttiva 2003/94/CE”.

 L’Ordine di Roma, in quanto ente preposto alla tutela della salute dei cittadini, auspica quindi che venga posto in essere ogni necessario accertamento investigativo per riscontrare se siano ravvisabili più gravi fattispecie delittuose in danno della salute della collettività o del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine si è anche costituito parte civile nel procedimento promosso attraverso un suo legale di fiducia

Comunicato OMCeO Roma – 11 luglio 2017

Ed.: art.123, comma 1 del D.Lgs. 219/06 ‘Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso i medici o farmacista è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività‘ espletata dal medico e dal farmacista’”.

Redazione Fedaiisf

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