
Nuova accelerata sull’Autonomia differenziata. Il Governo approva quattro intese preliminari
Mentre le cronache sono occupate dalle polemiche per il prossimo Referendum sulla giustizia, la talpa autonomista guidata dal ministro Calderoli continua a scavare nel ventre della penisola; mesi e mesi nascosta in profondità, per poi rispuntare all’improvviso alla luce del sole.
lentepubblica – 23 febbraio 2026
E così, mercoledì 18 febbraio il Consiglio dei ministri ha messo il sigillo su otto Schemi di intesa preliminare, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni Liguria, Lombardia,
Piemonte e Veneto.
Un lavoro sottotraccia, che avevamo segnalato da tempo, con cui l’autore della legge n. 86/2024 procede ostinato verso il suo obiettivo; come se nel frattempo la sent. n. 192/2024 della Corte costituzionale non avesse demolito le fondamenta di quella norma, lasciandone in vita poche altre parti, comunque circoscritte nei limiti di un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Cosa succede con queste pre-intese
Sia chiaro: nonostante i proclami, queste pre-intese sono semplicemente un adempimento preliminare. Prima che possano produrre effetti dovranno passare al vaglio della Conferenza Unificata Stato-Regioni (entro i prossimi sessanta giorni); ottenere il parere delle Camere, con atti di indirizzo (entro i successivi 90 giorni); ritornare in C.d.M. per l’approvazione degli Schemi di intesa definitiva da inviare alle Regioni richiedenti.
Solo completate tali fasi inizierebbe il vero e proprio iter approvativo: delibera del consiglio regionale interessato; entro i 45 giorni successivi un disegno di legge del C.d.M., con allegato lo Schema definitivo dell’intesa da trasmettere al Parlamento; e infine approvazione della legge da parte di Camera e Senato.
Ma al di là del percorso, ce n’è già a sufficienza per consigliare una rapida riaccensione delle antenne su quanto si sta prospettando; prima che sia troppo tardi.
D’altronde, le parole del ministro Calderoli non lasciano spazio a tentennamenti: «Per la prima volta da quando si parla di regionalismo, c’è un passaggio ufficiale per l’attuazione concreta dell’Autonomia da parte del Governo e in piena sintonia con le quattro Regioni che hanno avviato il percorso previsto dalla legge 86/2024. Si tratta di un traguardo storico per il regionalismo, che mai aveva visto l’avvio di un iter istituzionale propriamente detto attraverso degli schemi di intesa, ed è soprattutto una grande emozione personale, perché l’autonomia è la mia ragione di vita. Ora inizia ufficialmente il cammino per portare questi Schemi di intesa all’approvazione definitiva, ma il passo avanti compiuto oggi è veramente decisivo».
Materie e contenuti delle specifiche funzioni
Le materie su cui si è deciso di cominciare ad attribuire specifiche funzioni alle Regioni sono Civil protection, Professioni, Previdenza complementare e integrativa, Tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica sanitaria. Così, d’emblée; tanto per gradire.
Rientrano tra quelle che il documento finale licenziato dal Comitato Cassese aveva etichettato come no-LEP, ossia trasferibili immediatamente in quanto prive di Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), diritti civili e sociali che, come ribadito anche dalla sentenza della Corte costituzionale, debbono essere garantiti uguali su tutto il territorio nazionale prima di qualsivoglia differenziazione.
Ci si permetta di avanzare qualche dubbio.
In the sentenza n. 192/2024 la Corte Costituzionale ha affermato un principio netto: «qualora si trasferisca una funzione attinente ad un diritto civile o sociale, l’art. 3, comma 3, va interpretato in senso conforme a Costituzione: nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard)»
Va compreso, pertanto, se le funzioni previste nelle pre-intese avvallate dal Governo il 18 febbraio vadano o meno a incidere su diritti civili e sociali garantiti dalla nostra Carta.
.Le funzioni che si vorrebbero trasferire alle Regioni
Ci sarebbe molto da dire, a cominciare dal tema delle risorse, ancora una volta posticipato a data da destinarsi. Ma per il momento è sufficiente riportare una sintesi delle funzioni che si vorrebbero trasferire alle Regioni.
Si consiglia di porre particolare attenzione su quelle inerenti alla Civil protection and to Healthcare, dove è più immediato cogliere le molteplici diseguaglianze che si andrebbero a generare con una siffatta differenziazione territoriale.
- Civil protection (potere di ordinanza in deroga per emergenze di rilievo regionale; automatica attribuzione al Presidente della Regione del ruolo di commissario delegato per la gestione dell’emergenza di rilievo nazionale che interessa il territorio della regione; reclutamento, anche d’urgenza e in deroga alla disciplina statale, di personale regionale di protezione civile; formazione degli operatori di protezione civile; estensione ai veicoli e ai conducenti della protezione civile regionale delle disposizioni applicabili a quella nazionale).
Professioni (disciplina professioni non ordinistiche di rilievo regionale; riconoscimento delle qualifiche professionali possedute da cittadini UE per l’esercizio delle professioni regionali).- Previdenza complementare e integrativa (promozione di forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale e disciplina del relativo funzionamento operativo e organizzativo).
- Salute – Coordinamento della finanza pubblica (superamento degli specifici tetti di spesa, attraverso l’allocazione delle risorse vincolate su altri ambiti di spesa sanitaria; individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali; autonoma gestione delle risorse per gli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico; istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi).
I paletti posti dalla sentenza della Corte costituzionale
C’è poi un altro punto della sent. n. 192/2024 che appare eluso. I giudici hanno chiarito che ogni richiesta «va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi […] della soluzione prescelta».
E invece i testi pubblicati sono pressoché identici per tutte e quattro le Regioni.
Inoltre, la Consulta aveva avvertito che ogni Intesa deve «essere preceduta da un’istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico».
Cosa di cui, almeno al momento, non sembra trovarsi una traccia credibile.
Tant’è, eppure nemmeno la roccia più dura da scalfire può perturbare l’incedere della talpa.
Si continua a sostenere: la Consulta non ha dichiarato incostituzionale la legge n. 86/2024, quindi è lecito andare avanti con il progetto.
Sotto il profilo formale è così; peccato si dimentichi di richiamare come quella stessa pronuncia abbia posto dei paletti invalicabili per il legislatore, tracciando limiti e modalità attuative univoche dell’art. 116 Cost., terzo comma, che debbono essere necessariamente rispettati per non incappare in nuove censure.
Intanto lo scavo procede per piccole tappe. Metro dopo metro.
Poca roba, per chi voleva un’autonomia differenziata in odore di secessione; abbastanza, per mettere a rischio alcuni princìpi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione.
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Note:
Dallo Schema preintesa sulle professioni
- In attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, sono attribuite alla Regione funzioni normative e amministrative volte a disciplinare professioni di rilievo regionale.
- Sono escluse dall’attribuzione di cui al comma 1 le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, le professioni sanitarie e relative attività tipiche.
- Ai fini della presente intesa per professione di rilievo regionale si intende l’attività economica che presenta, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) è diretta alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della Regione;
b) è esercitata abitualmente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;
c) riguarda attività che presentano un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della Regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono, rispetto all’attività comunemente svolta sul territorio nazionale, abilità, conoscenze e competenze ulteriori acquisibili attraverso l’esperienza e la formazione specialistica su base locale.
- L’esercizio delle professioni di cui al comma 3 è subordinato all’iscrizione in apposito elenco. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, lettera b), n.1, l’iscrizione abilita all’esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione.
Autonomia, Ordini dei Medici: “tenere fuori le professioni dalla devoluzione, rischio di accentuare le disuguaglianze di salute”
No alla devoluzione delle professioni regolamentate nel processo di autonomia differenziata. A far sentire la propria voce i 106 Presidenti che compongono il Consiglio nazionale della FNOMCeO, la Federazione
nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, riuniti a Rome. Che, con una mozione approvata nel pomeriggio di ieri all’unanimità, chiedono di fare un passo indietro e di espungere, dagli schemi di intesa schemi di intesa preliminare con Liguria, Lombardy, Piedmont And Veneto, appena approvati dal Consiglio dei Ministri, la materia delle Professionthe.
E questo per garantire “omogeneità nel riconoscimento dei titoli abilitanti, anche in relazione alla mobilità internazionale dei professionisti”. A destare apprensione, anche le intese su “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”, per cui le Regioni potranno riallocare risorse derivanti da efficientamenti della spesa su altri ambiti sanitari regionali, e “Protezione civile”.
Il Consiglio nazionale FNOMCeO esprime infatti “grande preoccupazione che, nel processo di attuazione delle norme sulla autonomia differenziata, si comprometta l’unicità del SSN, in assenza di una profonda revisione del Ministero della Salute quale garante di uguaglianza dei cittadini di fronte alla salute, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione”.
Il timore è quello che l’ulteriore accentuazione delle autonomie regionali in tema di tutela della salute sia “un ulteriore fattore che potrebbe incrementare le diseguaglianze in sanità già da tempo presenti nel Paese che,
in questi venti anni di sanità delle Regioni, non hanno trovato soluzioni adeguate”.
“Siamo convinti che, a fronte di ogni intervento sull’autonomia differenziata che incida sulla sanità – commenta il Presidente Rings – sia necessario rafforzare il Ministero della Salute, restituendogli un ruolo importante di governance centrale. Questo per rispettare quel concetto di uguaglianza, formale e sostanziale, di tutti cittadini, previsto dall’articolo 3 della Costituzione. Un’uguaglianza richiamata, quando si parla di tutela della salute, diritto fondamentale di ogni individuo, all’articolo 32, laddove la Repubblica garantisce cure gratuite a chi non può permettersele, e che si è voluta realizzare attraverso l’istituzione del nostro Servizio sanitario nazionale”.
Comunicato Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026
Intese preliminari tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato gli schemi di intesa preliminare con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Alla riunione hanno partecipato il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani.
L’attribuzione di tali forme di autonomia si fonda sul principio di sussidiarietà, valorizzando le potenzialità dei territori nel rispetto dell’unità della Repubblica. Il provvedimento attua la legge 26 giugno 2024, n. 86. Ai fini dell’allocazione delle funzioni è stata adottata una metodologia basata sul modello europeo di valutazione della sussidiarietà, che assicura un’istruttoria rigorosa sulla rispondenza delle richieste alle specificità regionali.
Le intese distinguono tra materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e materie “non-LEP”. Tra i contenuti qualificanti degli schemi figurano:
- protezione civile, con la facoltà per il Presidente della Regione di adottare ordinanze in deroga alla disciplina statale per emergenze locali, previa autorizzazione del Governo o, in casi di estrema urgenza, con successiva approvazione del Consiglio dei Ministri;
- Health, con la possibilità di riallocare risorse derivanti da efficientamenti della spesa su altri ambiti sanitari regionali, fermo restando l’obbligo di garantire l’erogazione dei LEA (livelli essenziali di assistenza) e il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario.
Le intese hanno una durata di dieci anni, con verifica annuale del monitoraggio degli adempimenti e degli oneri finanziari.
Gli schemi di intesa preliminare saranno trasmessi alla Conferenza unificata per il parere e, successivamente, alle Camere per l’esame da parte degli organi parlamentari competenti.
Editor's note: Fedaiisf ritiene che la situazione già critica di 20 SSR possa essere ulteriormente aggravata dall’autonomia differenziata. Per le altre forme di autonomia non vuole prendere posizione né a favore né contro. Riportiamo gli articoli sopra pubblicati affinché ognuno si faccia la propria opinione in base alle conoscenze che acquisisce in merito e in base alla propria convinzione e coscienza.




