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Sicily Region. Resumption of activities according to guidelines

Valutato

l’andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è di livello “basso” e che lo Stato, nel proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. Linee guida del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate ed integrate il 22 maggio 2020;

ORDER

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Article 1

(recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza)

Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 3 giugno 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza.

Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.

TITLE II

ATTIVITÀ ECONOMICHE 
 E PRODUTTIVE

Article 2

(principi generali)

Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e successive modifiche e/o integrazioni, approvate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza (ALLEGATO N. 1, d’ora innanzi richiamate anche soltanto come “Linee guida”). Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercati degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, strutture turistico-ricettive all’aria aperta, rifugi alpini, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, drug sales representatives, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere, servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche. Esse si applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive, sociali e ricreative autorizzate. In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione

indicate specificatamente nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i protocolli specificatamente indicati nell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Ulteriori ed eventuali indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività economiche e produttive non previste nelle Linee guida e da esse non richiamabili per analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore nazionali, sono regolate con autonomo provvedimento della Regione Siciliana, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico da essa istituito.

Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero degli ulteriori protocolli sopra indicati, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l’applicazione delle sanzioni previste per legge.

Sono in ogni caso consentite le riunioni private (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo assemblee condominiali e societarie e consigli di associazione) nel rispetto delle misure di contenimento previste.

(estratto dell’Ordinanza n. 22 del 2 giugno 2020)

Redazione Fedaiisf

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