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Farmaci generici, Responsabilità legale del medico

By aipsimed On 14 dicembre 2011 ·

Le riserve di molti medici nei confronti della prescrizione di farmaci generici si fondano su dubbi riguardanti la loro effettiva equivalenza in termini di risposta clinica e sicurezza. Inoltre va considerato che i medici prescrivono farmaci la cui sicurezza ed efficacia viene garantita dall’AIFA, ente che ne autorizza l’immissione in commercio, con la conseguenza che se il farmaco risulta imperfetto (art. 443 CP) o contraffatto (art.440 CP) ne risponde l’azienda produttrice sempre che il medico dimostri la correttezza della sua condotta nella prescrizione.

Nonostante queste premesse, alcuni medici sono riluttanti ad indicare nelle loro prescrizioni "farmaco non sostituibile". Questa indicazione potrebbe apparire come una volontà di preferire una determinata azienda, pur sapendo che non tutti i farmaci equivalenti presenti in commercio sono uguali e che le sostituzioni di confezioni diverse nel tempo possono aumentare il rischio di assunzioni incongrue specie da parte dei pazienti più anziani. Peraltro omettendo la dicitura "non sostituibile" il medico prescrittore si assume la responsabilità per eventuali danni derivanti della dispensazione di farmaci contenenti eccipienti diversi dal farmaco originario. Una proposta a questo riguardo potrebbe essere quella di apporre l’annotazione "sostituibile con farmaco equivalente per principi attivi ed eccipienti". In questo modo il medico esplicita la propria vo

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