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Farmindustria. Aggiornato il Codice Deontologico

Riportiamo le parti del Codice Deontologico di Farmindustria aggiornato il 3 luglio 2019 che riguardano l’Informatore Scientifico del Farmaco. Per la lettura integrale rimandiamo a: Codice Deontologico Farmindustria 3 luglio 2019


L’INFORMAZIONE SCIENTIFICA DIRETTA I principi generali

  1. 2.1  L’azienda è responsabile dell’informazione e delle azioni promozionali svolte sui propri prodotti e su quelli di cui detiene la concessione di vendita, anche se ciò è stato predisposto e/o svolto da terzi (consulenti, agenti, agenzie, etc).
  2. 2.2  I contenuti dell’informazione devono essere sempre documentati o documentabili. Non sono ammesse le affermazioni esagerate, le asserzioni universali e iperboliche, ed i confronti non dimostrabili e privi di una evidente base oggettiva.
  3. 2.3  E’ vietato l’utilizzo di fax, e-mails, sistemi automatici di chiamata ed altri mezzi elettronici di comunicazione ai fini della diffusione del materiale promozionale regolarmente approvato dall’AIFA, ad eccezione del caso in cui sia stato preventivamente acquisito il consenso documentabile del medico destinatario del materiale stesso.

L’informazione verbale diretta al medico

  1. 2.4  L’informatore scientifico del farmaco deve presentarsi all’operatore sanitario qualificandosi nella sua funzione.
  2. 2.5  L’informatore scientifico del farmaco non deve esercitare professioni sanitarie o parasanitarie, o comunque aventi attinenza con l’utilizzazione del farmaco, anche se non remunerate, né alcun’altra attività continuativa che comporti il rapporto di lavoro subordinato.
  3. 2.6  Sarà compito dell’azienda mettere in grado l’informatore scientifico del farmaco di fornire all’operatore sanitario quelle informazioni sulle proprietà e caratteristiche del farmaco stesso che consentano una corretta applicazione terapeutica.
  4. 2.7  Sarà inoltre compito dell’azienda mettere in grado l’informatore scientifico di raccogliere le informazioni inerenti i propri farmaci onde assicurare la più approfondita conoscenza dei prodotti commercializzati.
  5. 2.8 Fa parte dell’attività dell’informatore scientifico del farmaco verificare ed adoperarsi per assicurare la reperibilità dei prodotti sia nelle farmacie che presso qualsiasi altro punto di distribuzione

Le Iniziative di Relazioni Professionali

3.24 Iniziative di PR con gli Operatori sanitari (quali ad esempio pranzi e cene di rappresentanza) potranno essere realizzate dalle aziende farmaceutiche solo a condizione che sia presente:

  • un modesto numero di Operatori sanitari indicativamente non superiore a 6;
  • personale direttivo aziendale, eventualmente accompagnato da un’Area Manager o figura equivalente con esclusione tassativa dei ruoli operativi territoriali.

Tali iniziative dovranno essere inoltre ispirate a principi di sobrietà e non dovranno presentare carattere di ripetitività.

Codice Deontologico Farmindustria 3 luglio 2019

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

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