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Toscana Medica News

supplemento informatico alla rivista "TOSCANA MEDICA" (registrata al Tribunale di Firenze al n. 3138 del 26/05/1983)

 

Prescrizione di farmaci di marca o generici

Il Ministero della Salute ha diramato una importante precisazione in merito alla norma contenuta nel recente decreto sulle liberalizzazioni che riguarda la prescrizione di farmaci di marca o generici. Premesso che la norma stabilisce che "Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente", è stato segnalato che un’interpretazione letterale della disposizione potrebbe indurre a ritenere che al farmacista venga imposto di dare al cliente (che non esprima una diversa volontà) il medicinale con denominazione generica avente il prezzo più basso fra i medicinali di uguale composizione, anche quando tale prezzo risulti uguale o addirittura superiore al prezzo del medicinale "con marchio" (branded) indicato come prima scelta dal medico. La corretta interpretazione della norma non può prescindere dalla ratio della norma, le cui finalità sono, con ogni evidenza, dirette a favorire l’uso di medicinali equivalenti a più basso costo, nei casi in cui non sussistano specifiche ragioni sanitarie, che rendano necessario l’impiego dello specifico medicinale indicato dal medico. Quando il medicinale con denominazione di fantasia indicato dal medico sulla ricetta risulti avere il prezzo uguale a quello più basso fra tutti gli altri medicinali equivalenti (sia con nome di fantasia, sia con denominazione generica), la sostituzione di tale medicinale con altro equivalente non troverebbe alcuna giustificazione. La sostituzione sarebbe in insanabile contrasto, poi, con le finalità della legge, se il prezzo del farmaco specificato dal medico risultasse più basso dei prezzi di tutti gli altri equivalenti. In conclusione, il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire al cliente il farmaco prescritto, ove questo abbia il prezzo più basso (in assoluto o alla pari di altri farmaci) fra i farmaci equivalenti, mentre se il prezzo del farmaco prescritto è superiore a quello di altri equivalenti, il farmacista è tenuto a fornire al cliente il farmaco equivalente (con denominazione di fantasia o con denominazione generica) avente il prezzo più basso fra tutti, fatta salva la diversa volontà del cliente.

 Anno XII – n. 4 – 02/02/2012

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