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L’ISF HA UN ORARIO DI LAVORO? IL PARERE DEL NOSTRO LEGALE AVV. MARIA RITA FAMA’

L’ISF  ha un orario di lavoro?

Nel nostro ordinamento giuridico, il DLgs  66/03 demanda a i Contratti Collettivi Nazionali Lavoro  la definizione dell’orario medio di lavoro, che, tuttavia, non può superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, in riferimento ad un periodo di lavoro non superiore a quattro mesi.
Il CCNL  Industria chimica e chimica farmaceutica, applicabile all’Informatore Scientifico del Farmaco,  all’Art. 8 ( Orario di lavoro) prevede tra l’altro che la durata media dell’orario di lavoro, comprese  le  ore  di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate  come media,  considerate  le esigenze tecnico-organizzative  settoriali  su  un periodo di 12 mesi.
Prevede, altresì, che gli  organici  debbano essere dimensionati alle effettive  esigenze  di produzione, delle sedi lavorative e di sicurezza degli impianti in modo da realizzare  la  rigorosa  attuazione dell’orario contrattuale  di  lavoro, consentendo  il  godimento  delle  ferie,  delle  festività,  dei   riposi spettanti,  tenendo  altresì conto dell’assenteismo medio  per  morbilità, infortuni ed altre assenze.
E’ convenuto, ancora, che è da considerarsi eccedente la  prestazione fornita oltre l’orario di lavoro settimanale medio determinato in  247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al  lordo delle festività e delle ferie.
L’orario di lavoro medio settimanale è di 37 ore e 45 minuti.
Le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale medio e quelle straordinarie sono compensate, nel  mese di  competenza, con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL, con una delle seguenti opzioni:
-50% di quote orarie retributive e 50% di riposi compensativi
-100% di riposi compensativi
-100% di quote orarie retributive
E’ previsto, ancora, che il  ricorso  a  prestazioni  eccedenti  o  straordinarie  debba  avere carattere eccezionale e debba  trovare  obiettiva  giustificazione  in  necessità  imprescindibili, indifferibili,  di  durata temporanea e tali da non ammettere  correlativi dimensionamenti di organico.
E’ stabilito, tuttavia, che “ In relazione a quanto previsto all’articolo 16, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che i lavoratori esterni, in quanto assimilabili ai commessi  viaggiatori  o  piazzisti, sono ricompresi  nel  trattamento  di deroga alla disciplina della durata settimanale dell’orario.
Si conviene inoltre di assimilare questi lavoratori al personale di cui al comma 5 dell’articolo 17 del D.Lgs, n. 66/2003 per quanto riguarda la  non applicazione  delle disposizioni degli articoli 3, 4,  5,  7,  8,  12,  13 (relative,  tra l’altro, a orario di lavoro, lavoro straordinario,  riposo giornaliero, pause).”
Sembrerebbe, dunque, dal tenore della disposizione che l’ISF non abbia alcun orario e, che quindi, come ormai accade nella maggioranza dei casi, sia costretto a lavorare fino a tarda sera senza alcun riconoscimento di straordinario.
Persino l’INAIL, ai fini assicurativi, considera qualsiasi incidente accaduto all’ISF come avvenuto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa (e ciò a prescindere di dove sia accaduto).
Invero, l’art.16 D.lgs 66/03 sopra richiamato introduce sì

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