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La prescrizione dello specializzando vale quanto quella del medico strutturato?

Infermieri. Le indicazioni date dallo specializzando valgono quanto quelle del medico? La normativa e la Cassazione

infermieristicamente – 20 maggio 2019

L’infermiere che somministra un farmaco e si rende conto che il dosaggio è sbagliato non può eseguire pedissequamente ciò che è scritto sulla ricetta, ma deve interpellare il medico. Quest’ultimo tuttavia non può essere uno specializzando non in possesso di tutte le informazioni necessarie a comprendere e in caso correggere l’errore, ma deve essere un medico strutturato del reparto interessato.

E’ questo il principio sancito dalla sentenza 20270/2019 in merito alla vicenda di Valeria Lembo, la donna morta per un sovraddosaggio di un farmaco chemioterapico: alla paziente l’infermiera aveva somministrato una dose di 90 milligrammi di vinblastina, anziché di 9 milligrammi, una dose dieci volte superiore, letale, che la uccise a tre settimane di distanza dalla somministrazione.

L’infermiera che aveva somministrato il farmaco si era confrontata con un medico, ma specializzando, la Cassazione entra nel merito affermando che l’infermiere, per sciogliere dei nodi relativi al dosaggio dei farmaci, debba confrontarsi solo con medici cosiddetti strutturati e non possa agire con gli altri medici operanti dei reparti, anche se dotati di autonomia di intervento.

Senza soffermarci ulteriormente sul fatto che l’infermiere ha un ruolo di garanzia nella terapia farmacologica, concetto già ribadito più volte, approfondiamo il concetto di medico specializzando.

Quante volte ci viene detto che il medico specializzando è un “medico” e come tale ha le stesse funzioni del medico strutturato? Quante volte vi siete trovati a seguire indicazioni terapeutiche dettate dallo specializzando? Ma possono gli specializzandi sostituirsi al medico strutturato?

Vediamo cosa prevede la normativa.

Lo specializzando medico

Lo specializzando è un medico in formazione ai fini della specializzazione.

Lo ritroviamo ovunque e spesso al posto del medico strutturato, guardie di notte, fine settimana nei Pronto soccorso in piena solitudine, visite ambulatoriali senza la supervisione dello strutturato.

Eppure le normative in materia sono chiare: «In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo»:

  • in sala operatoria
  • nelle guardie notturne/festive
  • nelle visite ambulatoriali

La disciplina della formazione dei medici specialisti è contenuta nel D.Lgs. 368/1999, il cui art. 20, co. 1, lett. e) prevede che l’ottenimento del diploma di medico chirurgo specialista è subordinato tra l’altro, alla «partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina». Già questa premessa consente di affermare che il medico specializzando non è un mero spettatore esterno, estraneo alla comunità ospedaliera; egli, infatti, partecipa alle attività della struttura nella quale si svolge la sua formazione.

Il comma 3 dell’articolo 38 precisa che «la formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa … nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevuta dal tutore … In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Cosa vuol dire autonomia vincolata?

L’autonomia decisionale del medico specializzando non può essere disconosciuta, trattandosi di persone che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e, tuttavia, essendo in corso la formazione specialistica (soprattutto per quei settori che non sono bagaglio culturale comune del medico non specializzato), la loro attività è caratterizzata da limitati margini di autonomia e svolta sotto le direttive del tutore.

La subordinazione del medico specializzando al medico strutturato la si evince chiaramente dalla Sentenza di Cassazione n. 34141 del 12/7/2017 che stabilisce che: commette il reato di falso materiale e non ideologico lo specializzando che, al posto del medico strutturato, sottoscrive la scheda terapeutica del paziente.

Dalla normativa e dalle pronunce della Cassazione si evince chiaramente che per qualsiasi tipo di prescrizione l’infermiere deve pretendete sempre confrontarsi con un medico strutturato e non con uno specializzando.

Normativa:

D.Lgs. 368/1999

Notizie correlate: TAR Lazio Ord. n. 2744/2019 – Tar Lazio, possibile riassegnazione dei posti rimasti liberi nelle scuole di specializzazione

Redazione Fedaisf

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