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LEGGE 222 DEL 29-11-2007

La G.U. n. 279 del 30 novembre 2007 pubblica la legge 29 novembre 2007 n. 222 di conversione del DL n. 159/2007 (collegato alla Finanziaria) contenente (artt. 5 e 5 bis) le misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico.

La legge fissa al 14% il tetto della spesa sanitaria, comprensivo della distribuzione diretta (relativa unicamente ai medicinali di classe A), mentre il tetto per la farmaceutica ospedaliera è del 2,4%. 

Dal 2008, viene introdotto un nuovo sistema di regolazione della spesa basato sulla definizione di budget per singola azienda farmaceutica, che prevede la compartecipazione della intera filiera in caso di superamento dei budget aziendali in proporzione alle rispettive quote di spettanza sul prezzo al pubblico (pay back). 

Le Regioni dovranno trasmettere, entro i 15 giorni successivi a ogni trimestre, all’AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell’economia i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. 

Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico. 

Nell’area "Supporto professionale contenuti" è disponibile, nel settore "Farmaco", il testo degli artt. 5 e 5 bis della legge 29 novembre 2007 n. 222, oltre ad una sintesi delle principali novità introdotte con i relativi riferimenti normativi.
(Fonte Farmadati)

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