NewsNote di redazione

Osservazioni su ISF procacciatore e contratti autonomi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo le osservazioni che ci invia una Collega e la nostra risposta


Questa interessante disquisizione su alcuni modelli di lavoro autonomo, sempre più associati alla nostra professione di Informatori Scientifici del Farmaco, in realtà mi ha creato non poca confusione.

Risultati immagini per venditore con il capoMi domando come possa essere considerato procacciatore l’informatore, se si afferma che “la figura professionale del procacciatore d’affari non è disciplinata né dalla legge né dalle norme collettive, ma è frutto di un’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che ha recepito una prassi commerciale particolarmente diffusa”.

Ma la figura professionale dell’ISF non è chiaramente identificata dalla legge (D.L 541/1992 e successivo D.Lgs.219/06 ) e dalle norme collettive (CCNL chimico-farmaceutico)?

Se considero inoltre che l’art. 123 di questo Decreto recita che all’informatore “è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura,…” trovo veramente molto ardito associare l’ISF anche alla figura dell’Agente di Commercio, il cui compito è quello di “promuovere la conclusione di contratti per nome e per conto…”, in cui la trattazione del prezzo, della quantità e della scontistica diventano indispensabili alla buona riuscita dell’affare.

Se vogliamo a tutti i costi normare una forma di lavoro autonomo dell’ISF, in alternativa a quello subordinato, che salvaguardi la sua reale natura scientifica, l’unica direzione che io vedrei possibile è quella che porta verso la figura del “consulente professionale”.

Ma oggi nelle multinazionali del farmaco, ad occuparsi della promozione del farmaco troviamo, oltre gli ISF, altre due figure professionali, i cosiddetti KAM e MSL: i primi si occupano di concludere la vendita di farmaci per nome e per conto del proprio mandante, i secondi prestano la propria consulenza presso centri di particolare interesse (sempre per il proprio mandante).

Secondo quanto descritto sopra dovrebbero essere Agenti di Commercio e Consulenti Professionali, con un contratto di lavoro autonomo, senza forzare o peggio contravvenire ad alcuna norma di legge e contrattuale.

Al contrario, sono lavoratori subordinati a CCNL chimico-farmaceutico.

A me sembra che ci stiano prendendo in giro

Francesca Boni


Gent.le Francesca, personalmente sono d’accordo con le tue osservazioni. Purtroppo il D.Lgs. 219/06 non specifica il tipo di contratto a cui l’ISF debba fare riferimento. infatti il comma 3 dell’art. 122 del Decreto testualmente dice: “L’attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa farmaceutica” e aggiunge: “Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell’AIFA, possono essere previste, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese, deroghe alle disposizioni previste dal precedente periodo” (intendendo forme di plurimandato?).

Risultati immagini per venditore con il capoCiò ha dato il via a diverse interpretazioni e a tipologie di contratti anche diversi dal CCNL il quale, secondo noi, risponde meglio allo spirito della legge, anche se, per insipienza dei sindacati, l’ISF è stato inserito nell’area funzionale del marketing, chiaramente in contrasto con la legge. Ora i sindacati, su nostra continua e insistente “stimolazione” sembrano aver capito l’errore, vedremo cosa faranno al prossimo rinnovo del CCNL.

Il D.lgs. 219/06 inoltre inserisce l’ISF nel “Titolo VIII” riguardante la pubblicità, in particolare il primo comma dell’art. 113 recita: “Ai fini del presente titolo si intende per «pubblicità dei medicinali» qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali”. L’art. 119 inoltre specifica: “Gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta la pubblicità di un medicinale sono esclusivamente quelli autorizzati a prescriverlo o a dispensarlo” e aggiunge al comma 2 “Fermo restando quanto previsto dal presente titolo, l’informazione scientifica presso gli operatori sanitari deve essere realizzata nel rispetto dei criteri e delle linee guida adottate dall’AIFA, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sentite le associazioni dell’industria farmaceutica”.

Se aggiungiamo che la stessa legge specifica che gli ISF devono riferire al servizio scientifico dal quale essi dipendono e che “Il Servizio scientifico deve essere indipendente dal Servizio marketing”. Le contraddizioni della legge sono evidenti. Anche se è altrettanto evidente che la pubblicità di un farmaco prescrivibile può essere fatta solo a determinate condizioni, come stabilito dal decreto, dai regolamenti regionali e da diverse sentenze, cioè scientifica e non commerciale o promozionale.

Evidentemente l’introduzione di un Albo o un Collegio o un Ordine avrebbe risolto la questione. Nel 2006 all’ultimo voto per l’approvazione dell’Albo, alla Commissione Sanità del Senato, il Presidente della Commissione, il pregiudicato sen Tomassini, decise di mandare il disegno di legge in Aula, già sciolta per fine legislatura, di fatto affossando il ddl.

Con le norme di legge, i regolamenti regionali e le sentenze di diversi tribunali si è arrivati ad una prassi che vieta all’ISF la vendita diretta, ma che comunque, oltre al CCNL, dà spazio a contratti da autonomo. I contratti da autonomo prevedono tutti una partita IVA con ciò che ne consegue (anche se molte sono le cosiddette false partite IVA), ma quelli che escludono una vendita diretta sono quelli citati nella nota dell’articolo che abbiamo pubblicato, fra questi probabilmente quello che risponde meglio alle norme di legge sono i contratti da parasubordinato o da consulente (anche se ha meno tutele). La deriva commerciale cui le aziende hanno impunemente costretto gli ISF ha fatto il resto.

C’è infine da rimarcare che né la legge né il CCNL prevedono figure diverse dall’ISF come i KAM e i MSL, nati per sopperire alla dequalificazione della figura professionale dell’ISF. A mio modesto parere il KAM è più un venditore mentre il MSL è un’evoluzione dell’ISF specialist o ospedaliero.

Le contraddizioni di legge ha dato spazio alle spinte e agli abusi commerciali ma, come conclude la nota, la reale natura dell’ISF è scientifica, egli è appunto informatore scientifico, come previsto dal D.L. 30.12.1992 n. 541 e del successivo D.Lgs. 219/06.

Noi ci battiamo, con le forze che abbiamo, ad arrivare all’ISF NON commerciale, altrimenti l’ISF è destinato all’estinzione.

Cordiali saluti

Angelo Dazzi

Per la Redazione Fedaiisf


Notizie correlate:

L’ISF procacciatore d’affari

Cassazione. Non è agente di commercio l’informatore scientifico

AIFA.Chiarimenti su ISF

Sentenza Tribunale di Marsala. L’ISF non è agente di commercio

Tribunale La Spezia: l’ISF non può essere valutato in base all’andamento del mercato

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco