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Passaggio dal contratto full-time a quello di lavoro a tempo parziale

PALERMO – Le diverse esigenze dei datori di lavoro e degli stessi lavoratori, possono determinare la necessità degli stessi di trasformare i contratti di lavoro e, nello specifico, di passare dai cd. Contratti di lavoro full time (a tempo pieno) a quelli part time (a tempo parziale).


Nella prassi, questo potrebbe avvenire anche in forma esclusivamente verbale ma un tale comportamento non è esente da conseguenze negative soprattutto per il datore di lavoro.
Infatti, il mutamento dell’orario di lavoro e la conseguente trasformazione del contratto devono avvenire mediante sottoscrizione di un accordo scritto da parte del datore di lavoro e del dipendente.


Il requisito della forma scritta è un requisito ab substantiam, ciò significa, per esempio, che, in mancanza della redazione scritta, l’accordo verbale che modifica l’orario di lavoro da full time a part time è nullo ed il contratto continua ad essere valido come contratto a tempo pieno e non a tempo parziale. A questa conclusione, era già pervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 5530/2006.


Da ultimo, sempre la Cassazione, con sentenza n. 24476/2011, ha condannato un’impresa farmaceutica – che aveva modificato senza accordo scritto il contratto di lavoro, trasformandolo in un contratto part time – al pagamento delle somme residue dovute al lavoratore dipendente e ciò perché la trasformazione dell’orario di lavoro non risultava da accordo scritto tra le parti.


In sintesi, il datore di lavoro può essere costretto (e quindi condannato, in caso di azione legale promossa nei suoi confronti dal proprio dipendente) a corrispondere la retribuzione dovuta anche per l’attività lavorativa non prestata dal lavoratore e ciò a causa della mancata redazione per iscritto dell’eventuale modifica. Quindi, un requisito formale (la redazione per iscritto dell’accordo) previsto dalla legge a pena di invalidità, nel caso sopra citato, ha costituito la causa dell’accoglimento della domanda del dipendente anche se lo stesso aveva svolto l’attività lavorativa a tempo parziale e non a tempo pieno. Infine, occorre ricordare, che detto accordo sull’orario di lavoro deve essere approvato dall’ufficio provinciale del lavoro, che deve ascoltare lo stesso dipendente prima di emettere l’eventuale provvedimento di convalida del contratto scritto. Solo allora la variazione effettuata sarà considerata perfettamente valida.

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