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Smart working. Accordo tra Governo e parti sociali sulle nuove regole

Il protocollo condiviso per lo smart working

Il protocollo condiviso  tra ministero , organizzazioni datoriali e sindacati parte infatti dall’assunto di base, già previsto dalla normativa legge n. 81 20217: la modalità di lavoro agile va concordata tra datore di lavoro e lavoratore su base volontaria e va realizzata con un accordo scritto.

ACCORDO TRA LE PARTI

Il lavoratore puo rifiutare la proposta di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile senza rischiare il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo Il mancato accordo infatti non è rilevante dal punto di vista disciplinare .

 DURATA SMART WORKING .

Nel documento contrattuale individuale va specificata la durata dellla modalità agile che puo essere sia a tempo determinato che indeterminato o l’eventuale l’alternanza tra i periodi di lavoro in presenza e in remoto

LUOGHI E TEMPI  DI LAVORO

Posto che lo smart woking resterà caratterizzato dall’assenza di un preciso orario di lavoro, soggetto alla scelta del lavoratore, l’accordo dovrà anche specificare:

  • i luoghi in cui effettuare il lavoro agile e quelli eventualmente esclusi;
  •  i tempi di riposo non derogabili e le modalità per la disconnessione, per assicurare i tempi di ristoro.

Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

 Tenendo fermo anche il rispetto di eventuali previsioni esplicite nei contratti collettivi nazionali, nel rapporto di lavoro in modalità agile non dovrebbe essere previsto di norma il lavoro straordinario.

CONTROLLI :

Vanno resi noti nell’accordo le modalità di controllo della prestazione lavorativa quando si svolge da remoto il lavoratore ha diritto inoltre ad essere garantito sulle attività formative connesse all’uso degli strumenti tecnologici e sulle modalità di esercizio dei diritti sindacali

STRUMENTI DI LAVORO E COSTI:

Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali. Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.

I punti chiave (Il Sole 24 Ore)

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Art. 3

Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione

  1. Ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
  2. La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione.
  3. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  4. Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
  5. Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
  6. Compatibilmente con l’organizzazione aziendale, le esigenze produttive e l’attività svolta dal lavoratore, al lavoro agile possono accedere, previo accordo individuale ex art. 19, l. n. 81/2017, i lavoratori inseriti nelle aree organizzative in cui lo stesso viene utilizzato.

 

Notizie correlate: Smart working: aspetti di salute e sicurezza sul lavoro

 

Redazione Fedaisf

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