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Tribunale di Monza

Fornitura di farmaci all’Azienda Universitaria: quando può dirsi concluso il contratto? Il contratto relativo alla fornitura di farmaci, è concluso ai sensi dell’art. 1327 c.c., mediante ordine dei medicinali da parte dell’Azienda ed inizio dell’esecuzione tramite consegna dei medicinali al vettore.   La forma scritta ad substantiam prevista dall’art. 17 del R.D. 2440/23 non vale per tutti i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, ma solo per alcuni di essi. Ai sensi dell’articolo appena menzionato “…i contratti a trattativa privata…possono anche stipularsi…per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”. L’orientamento giurisprudenziale creatosi in tema di forniture di prodotti farmaceutici pacificamente ammette la legittimità della conclusione dei relativi contratti con le modalità di cui all’art. 1327 c.c., argomentando dalla natura dei prodotti compravenduti, dalle esigenze di celerità ad essa correlate, nonché dalle caratteristiche del rapporto che non necessita di accordi specifici, essendo predeterminati per legge il prezzo e la composizione di farmaci. Pertanto, ai sensi del predetto articolo, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net) Da Doctornews 20-07-07

 

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