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Dipendente di un grossista di medicinali ruba un farmaco per la disfunzione erettile. Licenziato per giusta causa

Il dipendente era stato licenziato per giusta causa per ragioni disciplinari (avere coperto la telecamera con un cartone e poi essersi appropriato di una confezione del prodotto RABESTROM (sildefanil, farmaco utilizzato per la cura della disfunzione erettile), oggetto della contestazione avvenuta il 28/09/2021.

Il dipendente contestava l’addebito, sostenendo che la copertura della telecamera era stata accidentale nello spostamento di alcuni cartoni contenenti dispositivi anti COVID-19 (mascherine) e che il prodotto farmaceutico era stato sì da lui preso, ma poi lasciato sulla scrivania e lì dimenticato, sicché da quel luogo era stato sottratto da terzi ignoti.

il Tribunale ordinario aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa per ragioni disciplinari e ordinava la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e condannava la società al pagamento dell’indennità risarcitoria

Secondo l’appello, e confermato dalla Cassazione, se un lavoratore neutralizza i sistemi di sicurezza, come le telecamere, il furto si considera compiuto nel momento stesso in cui egli prende possesso del bene. Non serve aspettare che il dipendente varchi i cancelli dell’azienda con la refurtiva in tasca. La neutralizzazione del monitoraggio impedisce infatti al datore di lavoro di intervenire o di controllare cosa accada dopo.

La versione del dipendente non è stata ritenuta credibile e non avendo egli provato di aver prelevato il farmaco al solo scopo di controllarne il prezzo e di averlo poi dimenticato su una scrivania posta nei pressi della scaffalatura, deve concludersi che egli abbia illecitamente sottratto alla società una confezione di un farmaco avente un valore commerciale di euro 50,00, appartenente ad una categoria frequentemente oggetto di traffici illegali;

La condotta posta in essere è penalmente rilevante e costituisce giusta causa, poiché pregiudica in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro sulla correttezza ed affidabilità del proprio dipendente, a nulla rilevando quindi la tenuità del danno arrecato all’azienda (Cass. n. 8816/2017).

Non importa il valore economico del singolo oggetto rubato, ma l’intenzionalità del gesto e la volontà di raggirare i controlli aziendali. La decisione della Corte d’appello, confermata poi dalla Cassazione, sottolinea che il diritto al lavoro non protegge chi tradisce la fiducia del datore attraverso manovre oscure e appropriazioni indebite.

Ordinanza Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 7712 Anno 2026

 

Redazione Fedaisf

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