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Accordo nell’UE sulle regole per proteggere chi segnala atti illeciti della propria azienda

Nuovo sistema per incoraggiare la segnalazione di atti illeciti. Le perdite finanziarie causate della mancanza di copertura degli informatori sono stimate tra 5,8 e 9,6 miliardi l’anno solo negli appalti pubblici

eunews – 12 marzo 2019

Bruxelles – I negoziati all’interno delle istituzioni dell’Unione Europea hanno finalmente portato ad un accordo politico sulle regole per la protezione di chi, coraggiosamente, denuncia alle autorità eventuali atti illeciti o fraudolenti compiuti dalle organizzazioni o società in cui lavora, siano esse pubbliche o private.

Gli informatori sono importanti per il buon funzionamento di un sistema democratico basato sullo Stato di diritto. È per questo motivo che dobbiamo garantire loro un livello di protezione elevato in tutta l’Unione. Non si può pretendere che la gente rischi la propria reputazione o il proprio lavoro per denunciare un comportamento illegale.

Tudorel Toader, ministro rumeno della giustizia

Virginie Rozière (Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo) ha fatto della protezione dei whistle-blowers un punto cruciale del suo lavoro come europarlamentare. Ed il perché di tale interesse è facilmente comprensibile: il sostegno di questi

businessman in black suit hiding face behind sign whistle blower

soggetti non farebbe altro che aiutare l’UE a controllare meglio le cause di eventuali perdite finanziarie dovute in molti casi a problemi come la frode fiscale, il riciclaggio di denaro sporco, i problemi nella sanità pubblica, o ancora la protezione dei consumatori e dei loro dati, e molto altro. Di fatto, lo scarso impegno posto fino ad ora nel voler aiutare questi informatori ha fatto registrare ogni anno perdite comprese tra i 5,8 ed i 9,6 miliardi di euro solamente nel settore degli appalti pubblici.

Per garantire la loro salvaguardia le nuove norme al riguardo metteranno a disposizione di chiunque voglia denunciare atti illeciti all’interno del proprio ambiente lavorativo dei canali di comunicazione sia interna che esterna, potendo decidere a seconda dei casi se contattare il soggetto direttamente interessato, oppure se riferire subito alle autorità nazionali competenti, ovvero comunicare con i piani europei quali le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell’UE.

Ad oggi all’interno dell’Unione Europea solamente dieci paesi hanno un programma di protezione degli informatori, e tra questi figura l’Italia.

In tutti questi casi si assicura nei confronti dei whistle-blowers uno scudo contro eventuali ritorsioni o intimidazioni da parte dei colleghi o capi, che andrà a coprire non solo la persona stessa ma anche i soggetti a lui più vicini come amici e parenti. Ovviamente, resta la possibilità di richiedere una copertura anche nel caso in cui la divulgazione delle informazioni venga fatta pubblicamente. In più, la cura degli informatori non riguarderà solamente quella fisica e lavorativa, ma garantirà anche un supporto psicologico e legale.

L’accordo, al momento provvisorio, deve ora passare all’esame formale dei governi dei 28 e del Parlamento.


Ecco i principali elementi della proposta.

  • Sistema di segnalazione: gli informatori saranno fortemente incoraggiati a usare prima di tutto i canali interni alla loro organizzazione per poi ricorrere a quelli esterni istituiti dalle autorità pubbliche. Si contribuirà così allo sviluppo di una cultura aziendale sana in società con oltre 50 dipendenti o comuni di più di 10 000 abitanti, in cui vi sarà l’obbligo di creare canali di segnalazione efficaci ed efficienti. In ogni caso, la protezione non sarà allentata qualora gli informatori decidano di rivolgersi direttamente a canali esterni.
  • Persone protette dalle nuove norme: la posizione del Consiglio è stata mantenuta. Le persone protette corrispondono a un gran numero di profili che potrebbero acquisire informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, ad esempio i lavoratori, compresi i dipendenti pubblici a livello nazionale/locale, i volontari ei tirocinanti, i membri senza incarichi esecutivi, gli azionisti, e così via.
  • Ambito di applicazione: in linea con la posizione del Consiglio, il compromesso prevede un ambito esteso che comprende settori come gli appalti pubblici, i servizi finanziari, la prevenzione del riciclaggio, la salute pubblica, ecc. Per motivi di certezza del diritto, un elenco di tutti gli strumenti legislativi dell’UE che vi rientrano è allegato alla direttiva. Gli Stati membri possono andare oltre tale elenco nell’attuare le nuove norme.
  • Misure di sostegno e di protezione degli informatori: le due istituzioni hanno convenuto un elenco di quelle che possono essere considerate forme di ritorsione, compresi, come richiesto dal Consiglio, anche i tentativi o le minacce di ritorsione. Il testo concordato contiene importanti misure di protezione come l’esonero da ogni responsabilità connessa alla violazione del divieto di divulgare informazioni imposto per contratto o ex lege. La direttiva comprenderà anche un elenco di tutte le misure di sostegno che saranno adottate a favore degli informatori.
  • Obbligo di dare un riscontro per autorità e imprese: il termine per dare un riscontro resta quello della posizione del Consiglio, vale a dire l’obbligo di rispondere e dare seguito alle segnalazioni degli informatori entro 3 mesi (con la possibilità di portare il termine a 6 mesi per i canali esterni in casi debitamente giustificati).
  • Divulgazioni pubbliche: viene mantenuta la posizione del Consiglio con un articolo che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché una persona che divulga pubblicamente informazioni sia protetta dalle nuove norme.

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