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Accordo Novartis. Considerazioni 2. N.d.R.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo


L’accordo RSU Novartis e il conseguente commento di Antonio Giammei mi portano ad alcune riflessioni.

Immagine correlataIn generale trovo sempre utile, ogni volta che si presenti l’occasione, rimarcare con forza quanto le aziende continuino a disattendere a precise normative di legge. Quindi ben venga anche questo comunicato, che richiama tutti al rispetto di tali obblighi e non mi rattristo più di tanto del fatto che sia necessario un accordo sindacale per mettere in atto quanto stabilito da una legge un “tot” di anni fa.

Mi viene il dubbio che siamo noi Informatori a non conoscere le leggi che regolamentano la nostra attività perché, in caso contrario, per le aziende non sarebbe stato così facile ignorarle.

Sarebbe come se ci venisse imposto di passare col rosso e guidare contromano e noi obbedissimo “perché me lo dice l’azienda”, e tanti saluti al codice della strada.

È anche vero, del resto, che quando un certo comportamento diventa “prassi” è molto difficile e faticoso scardinarlo: è proprio per questo motivo che spero che le RSU, tutte, di tutte le aziende, decidano di muoversi compatte in questa direzione, supportate dal continuo e corretto comportamento sul territorio di noi Informatori.

Trovo che sia preciso obbligo delle Rappresentanze Sindacali vigilare sulla corretta applicazione del CCNL, e il D.Lgs. 219/06 è più volte richiamato nel nostro Contratto di lavoro.

E confido che i Sindacati Confederali , nel prossimo rinnovo contrattuale, provino, per una volta almeno, a vedere in noi dei lavoratori che hanno il diritto di essere degnamente rappresentati.

Francesca Boni


N.d.R.:

Cara Francesca, le tue considerazioni sono del tutto condivisibili. A parziale giustificazione dello stato di cose attuali dobbiamo considerare che non sono mai esistiti dei veri controlli, né da parte dei NAS o della Finanza né da parte dell’AIFA. La non osservanza di questa norma è talmente diffusa che un’accordo come quello di Novartis fa scalpore, perché è un’accordo per applicare la legge! E fino ad ora?

Immagine correlataGli ISF, che avrebbero dovuto denunciare l’illegalità diffusa, si trovavano, e si trovano, senza nessuna protezione, c’è, è vero, il D.Lgs. 219/06, ma non c’è una legge che istituisce un Albo o un Ordine che dia una vera difesa e dignità alla professione, non c’era, ma speriamo che cambi, una protezione del sindacato che accettava nel CCNL di inserire gli ISF nell’area funzionale del marketing e quindi controllabili da un capo area di quel settore aziendale, i sindacati hanno accettato addirittura di inserire, sempre nel CCNL, gli ISF neoassunti con la qualifica di piazzisti.

I politici, grazie alla potente lobby farmaceutica, hanno sempre posto ostacoli ad una vera regolamentazione professionale degli ISF. È stato introdotto il D.Lgs. 219/06 perché non potevano fare altrimenti dovendo applicare una direttiva europea. Ma si è subito cercato di inattivarlo con i Contratti Nazionali che si sono susseguiti dal 2006 in poi.

Tutto questo è costatato 15.000 licenziamenti di ISF, dal 2007 ad oggi, in un settore, come quello farmaceutico, mai colpito dalla crisi. Il risultato è una deriva commerciale il cui rischio è l’estinzione dell’ISF.

Ci volevano degli ISF eroi per potersi ribellare a questo stato di cose: avrebbero avuto contro l’AIFA, i politici, il sindacato e si sarebbero esposti alle rappresaglie ed al mobbing aziendale rischiando il licenziamento, perché, con o senza l’art. 18, l’ISF è sempre stato precario con un destino lavorativo appeso ad un dato statistico di vendita fornito dalla IMS.

I pochi ISF eroi che si sono ribellati hanno avuto soddisfazione quando sono giunti ad una sentenza di un tribunale, ma a che prezzo? Molti di questi ISF poi hanno agito perché erano alla disperazione. Il pavido don Abbondio non subì vendette e continuò tranquillamente le sue letture serali sui libri che parlano di Carneade.

Angelo Dazzi

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Considerazioni sull’accordo Novartis

D.Lgs. 219/06 (dall’art. 119 in poi)

Accordo tra IMS HEALTH e AIISF


Nota: L’art. 122 del D.Lgs. 219/06 specifica: “Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo 130, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX“. L’art. 126 precisa che “Ogni impresa titolare dell’AIC di medicinali deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell’informazione sui medicinali che immette sul mercato” e che “Il Servizio scientifico deve essere indipendente dal Servizio marketing dell’impresa farmaceutica” e “verifica che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze sono in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal presente decreto“. Ed infine l’art. 127 afferma che “In caso di pubblicità irregolare svolta presso gli operatori sanitari, l’AIFA adotta, se del caso, i provvedimenti indicati all’articolo 118, comma 13

Redazione Fedaisf

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