
Sottoscritto il nuovo Accordo che disciplina i rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti. Il segretario generale di Confcommercio, Barbieri: “La contrattazione collettiva nazionale di lavoro è lo strumento più efficace per disciplinare i rapporti di lavoro“. Il presidente Petranzan: “Un punto di partenza per regolamentare le vendite online nel rapporto di agenzia”.
È stato sottoscritto a Roma, il 4 giugno scorso, in Confcommercio il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) (link in pdf ai precedenti accordi) per il settore del commercio, che disciplina i rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti. Il documento è stato firmato da Agenti Fnaarc, la Federazione Nazionale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, che ha partecipato attivamente alla trattativa insieme a tutte le principali organizzazioni di rappresentanza degli agenti di commercio e delle case mandanti.
L’Accordo vuole fare chiarezza e attualizzare il contratto di agenzia rispetto all’evoluzione dell’attività di promozione e rappresentanza, per rendere più stabile, duraturo e produttivo il rapporto di collaborazione tra agente e casa mandante. Tra le novità più importanti, per la prima volta viene riconosciuto esplicitamente il diritto alla provvigione anche sulle vendite online, valorizzando il concetto di esclusiva di zona e l’attività di promozione diffusa svolta dagli agenti, che oggi si conclude anche con vendite tramite e-commerce. L’Accordo ha anche introdotto il diritto alle indennità agli agenti che operano in forma di società di persone in caso di pensionamento o invalidità del socio.
L’intero testo dell’AEC è stato sottoposto a un’attenta manutenzione normativa, con l’obiettivo di renderlo più attuale e adeguato alle esigenze concrete di mandanti e agenti. Il tema delle variazioni contrattuali è stato oggetto di una revisione sostanziale, in linea con i sempre più repentini cambi dei mercati e l’esigenza di equilibrio tra le parti. Tutte le somme corrisposte dalla casa mandante sono adesso computabili ai fini del calcolo dei singoli istituti contrattuali. Inoltre, il calcolo delle indennità di fine rapporto è stato reso più equo e sono state previste maggiori tutele per gli agenti nei casi di malattia, maternità e paternità.
Per tutelare i giovani agenti di commercio, è stata introdotta una limitazione all’uso dei contratti a tempo determinato. È stato poi rafforzato anche l’obbligo per la preponente di fornire all’agente tutti i dati relativi ai risultati ottenuti nella propria zona di competenza. Infine, è stato aggiornato il calcolo del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), che era rimasto fermo ai valori del 1989 (36 anni fa).
Commentano la firma dell’Accordo, il Segretario Generale di Confcommercio, Marco Barbieri, ha sottolineato che “questo contratto rinnovato dopo anni è la dimostrazione che la contrattazione collettiva nazionale di lavoro e la contrattazione tra le parti sociali è lo strumento più efficace per disciplinare dei rapporti di lavoro e più in generale l’attività di fare impresa nel nostro Paese”. “Ed è è quello – ha aggiunto Barbieri – che noi come Confcommercio continuiamo a dire: la contrattazione deve essere al centro di quello che è lo sviluppo del mercato del lavoro“. “Non ci sono altre formule – ha concluso il segretario generale – che possano dare dei valori aggiunti e aggiuntivi rispetto alla contrattazione collettiva che riesce ad identificare all’interno dei propri contenuti un tema di sviluppo del mercato come l’ecommerce e la multicanalità”.
Per il presidente di Agenti Fnaarc, Alberto Petranzan: “Basta farsi concorrenza in casa, per la prima volta si sancisce un punto di partenza per regolamentare le vendite online nel rapporto di agenzia. Piena soddisfazione per il rinnovo degli Accordi Economici Collettivi del Commercio. Vorrei ringraziare tutti gli organi sociali di Agenti Fnaarc, costituiti da colleghi agenti di commercio, che con la loro esperienza sul campo hanno contribuito al rinnovo di questo accordo. Abbiamo fatto capire e condiviso con le case mandanti le istanze dei nostri iscritti per costruire un rapporto di collaborazione duraturo e proficuo nel tempo per agenti e case mandanti”.
Notizie correlate: CCNL Commercio, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il contratto di agenzia per gli ISF è vietato (Cassazione Ordinanza 16.04.21 10158); la stessa Enasarco rifiuta di iscrivere ISF (Regolamento Enasarco http://www.usarcitorino.it/2017/05/03/chi-deve-essere-iscritto-enasarco/ ). Il D.Lgs. 219/06 dice che l’attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa farmaceutica. Se è a Partita IVA si tratta di un solo committente nel qual caso la legge lo considera una falsa Partita IVA e, in caso di accertamenti da parte delle autorità, il committente potrebbe essere sanzionato (D.Lgs 81/2015, conosciuto anche come Jobs Act).
Sei una falsa Partita IVA se hai queste tre condizioni:
- prestazione esclusivamente personale: il rapporto tra te e il tuo committente non è diretto e personale ma entri a fare parte a tutti gli effetti della sua struttura aziendale
- continuatività: la vostra collaborazione è continuativa nel tempo e non limitata ad un singolo progetto
- organizzazione e ripetizione: le tue mansioni vengono organizzate dal committente, che stabilisce orari di lavoro fissi e richiede la tua presenza nel suo ufficio o nella sede della sua azienda
In questi casi si parla di presunzione di subordinazione, che significa che se sei un libero professionista o un lavoratore autonomo ma lavori solo per un committente, è probabile che tu sia trattato come se fossi un dipendente a tutti gli effetti.
Queste regole sono state introdotte per tutelare te come lavoratore, che altrimenti potresti essere sfruttato da un committente disonesto che in questo modo ottiene tutti i benefici di un dipendente, senza dover pagare tutti i costi legati all’avere un lavoratore subordinato come ad esempio i contributi.
Se hai la Partita IVA e hai un solo committente e vuoi assicurarti che non ci sia presunzione di subordinazione, il commercialista è il professionista giusto a cui rivolgerti.