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AIFA, bilancio 2021. Il contributo sulle attività promozionali delle aziende farmaceutiche

La "tassa" sul 5% della spesa per le attività di promozione delle aziende farmaceutiche ha fruttato ad AIFA €23.688.816

L’AIFA ha pubblicato il proprio bilancio 2021 presentato al CdA il 28 aprile scorso che si è chiuso con un utile di esercizio e alla cui lettura integrale rimandiamo.

In questa sede vogliamo soffermarci sul contributo del 5% versato a AIFA dalle aziende farmaceutiche per le spese sostenute per attività di promozione. Riportiamo uno stralcio di quanto pubblicato da AIFA nelle note integrative al bilancio.

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è l’autorità nazionale competente per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia ed è stata istituita a partire dal 1° gennaio 2004

L’Agenzia ha come finalità principale lo svolgimento di funzioni pubbliche prive del carattere di commercialità. Tuttavia, in base alla Legge 29 novembre 2007, n. 222, può svolgere anche attività di natura commerciale essendo espressamente previsto che l’Agenzia possa far fronte alle spese di funzionamento anche “mediante eventuali introiti derivanti …” dallo svolgimento di attività di natura commerciale attraverso “… contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell’Agenzia”.

È sottoposta al controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti, ma gode di piena autonomia operativa e di bilancio nell’ambito degli indirizzi politici generali e degli obiettivi assegnati dal Ministero della Salute.

Fra i ricavi e proventi è riportata al punto «“d” contributi da privati» la somma di € 23.688.816

Nella voce “d” contributi da privati” sono state indicate le risorse di cui all’art. 48, comma 18, della legge 326/03”, che sono relative al versamento, da parte delle aziende farmaceutiche, di un contributo pari al 5% dell’ammontare complessivo della spesa sostenuta nell’anno precedente per le attività di promozione al netto delle spese per il personale addetto ed autocertificata dalle stesse aziende.

L’imputazione del contributo avviene sulla base dell’autocertificazione pervenuta dall’azienda farmaceutica accreditando in contropartita il credito verso la specifica azienda farmaceutica.

Il comma 19 dello stesso art. 48, infine, vincola l’Agenzia all’impiego del 50% delle somme complessivamente incassate, alla costituzione di un fondo nazionale per l’impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura. Tale vincolo viene evidenziato in bilancio tramite l’accantonamento, pari appunto al 50% dell’importo complessivamente versato dalle aziende farmaceutiche, ad un fondo denominato “Fondo Nazionale Farmaci Orfani e Malattie Rare” iscritto nella voce B dello stato patrimoniale “Fondi per rischi ed oneri”.

Con il restante 50%, ai sensi dell’art. 48, comma 19, lett. b), punti da 1 a 4, vengono finanziati Programmi di Informazione indipendente sul farmaco, Farmacovigilanza attiva, Ricerca indipendente sul farmaco e le altre attività di cui al citato punto 4. Anche su queste risorse, come meglio specificato nelle note MEF prot. n. 88909 del 27/10/2010 MEF e prot. n. 197011 del 28/09/2020, con riferimento ai Programmi e Progetti finanziati da fondi a destinazione vincolata, non si applicano i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica per determinate categorie di fattori produttivi.

La seguente tabella mostra la composizione della voce in commento ed il corrispondente impegno che assume l’Agenzia per l’alimentazione del suddetto fondo, oltre ad operare una riconciliazione fra l’aspetto finanziario (maturazione dei contributi dovuti dalle aziende farmaceutiche) e l’aspetto economico (quota di tali risorse finalizzate a coprire oneri di gestione di competenza dell’esercizio).

In sostanza, nel corso dell’esercizio appena concluso, sono maturati a tale titolo euro 21.302.778 destinati ad alimentare il fondo nazionale farmaci orfani per il 50% tramite apposito accantonamento rilevato nella voce B13 del Conto Economico ed il restante 50% destinato a finanziare l’attività istituzionale dell’Agenzia.

Nel corso dell’esercizio vi è stata la finalizzazione dei risconti passivi rilevati negli esercizi precedenti, per un importo complessivo di euro 14.596.785 mentre una quota di risorse, pari ad euro 10.351.464, è stata sospesa mediante imputazione fra i risconti passivi in quanto destinata a finanziare oneri di gestione dell’Agenzia di competenza di esercizi successivi, a cui si aggiunge l’ulteriore quota pari ad euro 2.000.000 in quanto destinata a finanziare investimenti futuri in R&S. Agli importi di cui sopra, si aggiungono sopravvenienze attive per euro 140.717 per complessivi euro 23.688.816.

Bilancio di esercizio e nota integrativa al 31/12/2021

Bilancio previsione 2022

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Redazione Fedaisf

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