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AIISF SICILIA

 COMUNICATO AI COLLEGHI SICILIANI. Cari colleghi ed amici, Vi comunico stralci di un documento in distribuzione da assogenerici (associazione che racchiude le ditte che commercializzano generici). In questo documento, al capitolo riguardante la sostituibilità del farmaco in farmacia (redatto dalla Prof.ssa Minghetti – docente di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutica presso l’Università di Milano) riporta la seguente analisi:
“…dal 1 dicembre 2001 (legge 405 del 16 novembre 2001), il farmacista viene rimborsato dal SSN fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione. Il farmacista, dopo aver informato l’assistito, può sostituire quanto prescritto scegliendo tra i medicinali ricompresi nel già citato elenco. Il medico quando prescrive un medicinale, per cui non vuole che venga attuata la sostituzione, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione; all’atto della dispensazione, se sulla ricetta è presente l’indicazione di non sostituibilità o se il paziente rifiuta la sostituzione, il farmacista consegnerà il farmaco prescritto e la differenza fra il prezzo minore e il costo del farmaco è a carico dell’assistito. In tutti gli altri casi, se il medico prescrive medicinali con prezzo superiore al più basso il farmacista sostituisce il prescritto consegnando quello a prezzo minore. Non appare invece legittima, sulla base della normativa nazionale in vigore, la sostituzione tra medicinali aventi lo stesso prezzo, se non per motivi di irreperibilità del prodotto. Alcune regioni hanno provveduto con specifiche delibere a legittimare anche questa possibilità. La sostituzione può essere fatta anche in caso di urgenza. Il farmacista, qualora quanto prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista, può consegnare un altro medicinale, di uguale composizione e forma farmaceutica, e di pari indicazioni terapeutiche, dandone comunicazione al medico prescrittore, senza il vincolo del prezzo minore (Legge 14 ottobre 1999, n. 362).”
 
Il fatto da sottolineare è proprio che assogenerici stessa evidenzia (leggi alla mano) quali sono le regole, IN VIGORE, che governano la sostituibilità del farmaco a livello nazionale. Mi sto adoperando, chiedendo un incontro con l’assessore Regionale ed il direttore del settore, Ciriminna, per indurlo ad emanare subito una circolare ai direttori generali delle USL ai farmacisti, perchè rispettino la norma.
 
Cari saluti

Tonino Tilotta
Presidente A.I.I.S.F. Regione Sicilia
componente  Commissione di consultazione del Farmaco Regione Siciliana
 

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