Primo Piano

Az. Universitaria Giuliano Isontina. Regolamento ISF


ART. 7 MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA E DEGLI SPECIALIST

  1. L’attività di informazione scientifica all’interno delle strutture aziendali può svolgersi, nel rispetto delle regole definite dalla normativa vigente e dal presente regolamento, attraverso:

– visite individuali, previo appuntamento con il singolo professionista

– incontri collegiali organizzati dai Direttori di Dipartimento /Struttura o loro delegati.

  1. In nessun caso l’attività degli IS e degli specialist deve intralciare l’attività assistenziale. L’attività di informazione scientifica non è mai consentita all’interno delle aree assistenziali, o negli spazi ambulatoriali, durante l’orario di visita dei pazienti.
  2. Ogni Direttore di Struttura individua un locale idoneo per lo svolgimento dell’attività di informazione scientifica, e – tenuto conto delle attività istituzionali da assicurare – definisce le giornate e le fasce orarie per l’accesso degli IS, tenendo conto di eventuali direttive impartite dalla Direzione Sanitaria, dandone comunicazione al DAT/DAO. Le giornate e gli orari per gli incontri sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web aziendale e presso gli accessi delle singole strutture.
  3. Nel caso di incontri collegiali, idonei locali possono essere individuati e messi a disposizione dalla Direzione del DAT/DAO, ove non disponibili nell’ambito delle strutture interessate.
  4. Nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ad ogni IS è consentito un numero massimo annuo di cinque visite individuali per professionista interessato. Lo stesso limite (cinque visite individuali per medico) si applica nel caso in cui un IS sia responsabile del servizio di informazione scientifica di più prodotti: eccezioni al numero di visite massimo annuo sono consentite per l’esigenza di veicolare nuove e rilevanti informazioni sull’uso appropriato dei medicinali (es. nuove indicazioni terapeutiche, avvertenze su eventi avversi, effetti collaterali, etc.).
  5. Nel caso in cui l’informazione scientifica abbia ad oggetto la presentazione di un dispositivo medico o di una tecnologia sanitaria, viene coinvolta la SC Ingegneria Clinica o altra struttura tecnica aziendale per le valutazioni di competenza.
  6. Nel caso in cui le Aziende chiedano di poter organizzare incontri multidisciplinari, viene coinvolta la struttura di Farmacia, che può assicurare la partecipazione agli incontri di un farmacista.
  7. Gli IS e gli specialist non possono in alcun modo svolgere attività di tipo commerciale, e non possono chiedere informazioni sulle abitudini prescrittive dei medici.
  8. Le visite degli IS e specialist sono tracciate in apposito registro, compilato e conservato presso ogni struttura interessata a cura del responsabile della stessa, o da altro soggetto dallo stesso individuato e incaricato in qualità di referente di struttura per l’informazione scientifica.
  9. Il Registro, predisposto su un format comune, riporta le seguenti informazioni:
  • cognome e nome dell’IS
  • Azienda produttrice
  • data e ora della visita
  • professionisti che beneficiano dell’attività informativa
  • denominazione del farmaco/dispositivo oggetto di informazione
  •  firma del professionista e dell’IS
  1. Lo svolgimento dell’attività degli IS negli studi medici convenzionati (MMG, PLS, Continuità Assistenziale) avviene in apposito orario, concordato con il medico, che tiene conto dei principi di cui al presente regolamento.

Estratto dal Regolamento. Per la consultazione integrale cliccare sui link sopra riportati

 

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

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