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Rinnovato Accordo Fondo di solidarietà bilaterale TRIS

In data 14 febbraio 2018 Femca CISL, Filctem CGIL, Uiltec UIL, Federchimica e Farmindustria, hanno sottoscritto a Roma l’Accordo per la costituzione del Fondo T.R.I.S. – Tutele, Riqualificazione, Innovazione, Sostegno (ex art. 26, comma 10, D.lgs 148/2015).

L’Accordo doveva essere recepito attraverso un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e Finanze.

A seguito dell’approvazione del D.Legge 28 gennaio 2019 n.4, art. 22, è stato rinnovato il 15 luglio scorso l’accordo per renderlo operativo

DESTINATARI

Aziende e lavoratori dipendenti che volontariamente vogliano aderirvi, con qualsiasi qualifica e categoria, compresi i dirigenti, dei settori industriali chimico, farmaceutico, fibre chimiche, abrasivi, lubrificanti e GPL, e delle loro associazioni datoriali, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.

FINALITÀ

l Fondo, costituito presso l’INPS e gestito bilateralmente da un Comitato Amministratore, ha lo scopo di gestire processi aziendali di innovazione, ricambio generazionale e invecchiamento attivo dei lavoratori, utilizzando strumenti legislativi vigenti di sostegno al reddito e/o di flessibilità in uscita dal mercato di lavoro.

E, in particolare, il Fondo ha l’obiettivo di:

  • assicurare assegni integrativi ai lavoratori che, cessati dal servizio, raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  • favorire percorsi di innovazione delle organizzazioni aziendali, ricambio generazionale e rinnovamento delle professionalità;
  • supportare percorsi di riconversione o riqualificazione professionale.

Questa misura è rivolta ai lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ed è cumulabile con altre forme di accesso alla pensione, quali APE Sociale e RITA:

  1. Lavoratori che raggiungano il primo accesso alla pensione con le regole del pensionamento di vecchiaia.

A costoro è riconosciuto un assegno, in forma rateale, fino al raggiungimento dei requisiti di pensione, eventualmente cumulabile con la NASpI, per garantire un importo pari al trattamento pensionistico calcolato al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

  1. Lavoratori che raggiungano la pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia.

RICAMBIO GENERAZIONALE

Accordi di solidarietà espansiva: i lavoratori e le aziende potranno avvalersi delle prestazioni in termini di  riduzione di orario e anticipo pensionistico previste all’art.41comma 5 del D.Lgs. 148/2015.

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E RINNOVAMENTO DELLE COMPETENZE E MIX GENERAZIONALE

Tali prestazioni sono rivolte ai lavoratori che, per condizioni anagrafiche e contributive, non maturano i requisiti pensionistici nei 5 anni successivi.

Nello specifico, il Fondo riconosce una prestazione integrativa che può essere sommata alla NAspi, ove riconosciuta, in modo tale da garantire un importo non inferiore al 30% della retribuzione e comunque non inferiore alla Naspi, incrementata di non meno di 12 mesi rispetto alla durata prevista per la Naspi stessa.

CONDIZIONI

L’assegno integrativo per il prepensionamento è corrisposto fino alla fine del mese antecedente alla decorrenza della pensione. La contribuzione correlata, ove prevista, spetta fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria al primo accesso alla pensione.

In ogni caso l’assegno integrativo non potrà essere corrisposto per oltre 60 mesi a partire dalla data di accesso al Fondo.

Il lavoratore può richiedere un assegno in un’unica soluzione, per le prestazioni di prepensionamento e per coloro che non raggiungono il diritto alla pensione, per un importo pari al 50% della prestazione che sarebbe stata rateizzata. In questo caso la contribuzione correlata, se prevista, non è dovuta.

Le prestazioni fornite dal Fondo sono compatibili e cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo secondo le normative in vigore

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L’accesso alle prestazioni è volontario per le aziende e per i lavoratori, e vincolato ai seguenti requisiti:

  • Esigenze di innovazione dei processi aziendali e di ricambio delle professionalità;
  • Per l’accesso alle prestazioni del Fondo è vincolante un accordo sindacale derivante o meno da una procedura di legge 223/91. L’accordo deve prevedere un confronto sul bilanciamento dell’occupazione in azienda;

Successivamente è necessario un accordo tra azienda e lavoratore per attivare la prestazione richiesta;

Ape sociale, RITA e NASpI. L’eventuale mancato accesso alle relative prestazioni integrative, non comporta l’esclusione dal ricorso alle prestazioni del Fondo.

PRESTAZIONE INTEGRATIVA DI RITA E NASPI

Nei casi in cui il lavoratore acceda alla prestazione RITA e maturi il diritto alla NASPI, il Fondo eroga un assegno integrativo secondo i seguenti criteri:

  • Primi due anni: prestazione integrativa erogata mensilmente che, sommata alla Naspi, risulta pari al trattamento pensionistico calcolato alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • Terzo anno (e annualità precedenti se non coperte da Naspi): riconosciuta una prestazione pari al trattamento pensionistico calcolato alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • Quarto e quinto anno: il Fondo eroga una prestazione che sommata alla RITA è pari al trattamento pensionistico calcolato alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora il diritto alla pensione venga raggiunto prima dei 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo riconosce prioritariamente la prestazione integrativa della Naspi e successivamente la prestazione della RITA.

FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Ciascuna Azienda finanzia il Fondo attraverso una contribuzione straordinaria pari al fabbisogno di copertura delle prestazioni richieste.

Le Parti istitutive possono valutare ulteriori forme di finanziamento in futuro.

NORME FINALI

L’Accordo sarà presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine del recepimento in decreto.

Sono previsti momenti periodici di verifica sul suo andamento.

Quanto non previsto dall’accordo istitutivo del Fondo è demandato alla contrattazione aziendale.

Sarà promossa una attività di informazione per i lavoratori e le imprese che garantisca una adeguata conoscenza delle opportunità previste e una adesione consapevole alle prestazioni del FONDO TRIS.

Sotto il testo dell’Accordo sottoscritto

ACCORDO – FSB – FONDO TRIS – CGIL – CISL – UIL – 15 luglio

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Redazione Fedaiisf

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