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Adequacy of the academic qualification for carrying out the profession of scientific representative of the drug.

Si rinvia all’art. 122  D.Lgs 219/2006 Requisiti e attività degli informatori scientifici, al D.M. 03.08.2007, Gazzetta Ufficiale N. 198 del 27 Agosto 2007,  e al  decreto del’01.settembre.2009  emanato  dal Ministro del Lavoro della Salute e delle  Politiche Sociali in seguito al decreto legislativo 24.04.2006 n 219 recante l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive modifiche) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

Il decreto del 03.08.2007 emanato dal Ministero della Salute decreta:

Ai sensi del comma 2 dell’art. 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono riconosciute come idonee, ai fini dello stesso articolo, le seguenti lauree: a) laurea in scienze naturali, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341; b) tutti i corsi di laurea specialistica, di cui ai decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi:

1) class 9/S – Class of specialist degrees in medical, veterinary and pharmaceutical biotechnology;

2) class 68/S – Class of specialist degrees in natural sciences;

  1. c) tutti i corsi di laurea, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi sotto specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica.

1) class 1 – Class of degrees in biotechnology

2) class 24 – Class of degrees in pharmaceutical sciences and technologies.

Il decreto dell’1 settembre 2009, ha ad oggetto:

Riconoscimento dell’idoneità di altre lauree ai fini dello svolgimento dell’attività di informatore scientifico (09°11478) G.U. n. 229.

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto, in particolare, l’art. 122, comma 2 del richiamato decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  il quale stabilisce che gli informatori  scientifici  devono  essere  in  possesso del diploma di laurea  di  cui  alla  legge  19  novembre  1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell’università  e della ricerca  scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999, n. 509, o di laurea  magistrale  di  cui  al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università  e  della  ricerca  22  ottobre 2004, n. 270, in una delle     seguenti     discipline    o    in    uno    dei    settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno  riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con  indirizzo  organico  o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche  o  medicina  veterinaria  o  che,  in alternativa, gli informatori   scientifici  devono  essere  in  possesso  del  diploma universitario  in  informazione  scientifica  sul  farmaco  di cui al decreto  del  Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  15 aprile del 1994, o della corrispondente laurea  di  cui  ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270…….

Nel 1990 con la L. n 341 si ha l’equiparazione tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

Con decreto Ministeriale n 509/1999 molti diplomi universitari vengono equiparati alla classe di laurea di Scienze e tecnologia farmaceutiche, laddove all’art.3 si statuisce il rilascio di titoli da parte delle università di primo e secondo livello. Ed ancora, all’articolo 4, vengono raggruppati in classi di appartenenza, i corsi di studio dello stesso livello, comunque determinati dagli atenei.

Successivamente con decreto Ministeriale n 270/2004 i diplomi universitari vengono equiparati alla classe di laurea L -29 scienze e tecnologie farmaceutiche.

Tale equiparazione viene confermata sia dal Decreto 09.07.2009 Gazzetta Ufficiale n 233,

Nell’adunanza del 09.06.2011, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, equipara definitivamente alcuni diplomi alla L-29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche

La equiparazione, viene, dunque confermata anche dal D.M. MIUR 11.11.2011.

Tutti gli Atenei Italiani si adeguano.

Il diploma universitario, se ivi inserito è, dunque, definitivamente e per legge, equiparato al diploma di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche della classe L-29, cui ormai appartiene.

Redazione Fedaiisf

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