
Gli sconti praticati sui Sop-Otc che farmacie e parafarmacie venderanno online devono essere gli stessi offerti nel punto vendita reale. E’ una delle indicazioni che arrivano dalla circolare diffusa ieri dal dicastero della Salute per fornire chiarimenti e istruzioni sull’e-commerce dei “senza ricetta”. Un intervento che suggella 48 ore di “iperattivismo” ministeriale in tema di farmaci online: lunedì la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con le specifiche del logo identificativo per le “web pharmacy”; ieri, in concomitanza con la circolare, l’apertura nel portale del Ministero dell’area dedicata dove trovare istruzioni e modulistica per richiedere l’invio del bollino.
Chiare le indicazioni sulla procedura da seguire: prima di rivolgersi al dicastero, la farmacia che vuole fare e-commerce su Sop e Otc deve prima richiedere alla propria Regione o Provincia autonoma l’autorizzazione alla vendita online. E qui sorgono gli interrogativi: l’ufficio cui inviare materialmente la domanda dovrebbe essere individuato dalla Regione stessa con proprio provvedimento, ma al momento risulterebbero soltanto un paio le amministrazioni che hanno già provveduto; è probabile che la circolare diffusa ieri dal Ministero convincerà altre Regioni a mettersi velocemente in moto, ma c’è il rischio che non dappertutto si procederà con la stessa solerzia.
S
arebbe un bel problema, perché dal tenore delle istruzioni ministeriali sembra che senza autorizzazione regionale il logo non verrà concesso, e senza logo e link del sito all’elenco web del Ministero (dove verranno registrate le farmacie online autorizzate) non si potrà neanche cominciare a fare e-commerce sui farmaci. Lo scrive a chiare lettere la circolare della Salute, che all’ultimo paragrafo si porta persino avanti e anticipa le regole principali cui dovranno attenersi le farmacie nelle vendite online: come già detto, per cominciare, niente sconti “speciali” soltanto sul web; nelle pagine commerciali del sito, poi, si potranno pubblicare foto dei medicinali, nel loro confezionamento primario o secondario, e potranno anche essere riportate, ma solo integralmente, indicazioni e avvertenze autorizzate. Assolutamente vietati, invece, immagini e testi provenienti dalla comunicazione pubblicitaria dei prodotti.
(AS – 27/01/2016 – Federefarma)
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