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FOFI. Nuovo Codice Deontologico. ISF farmacista deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche

Art. 32
Principi di comportamento

1. Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria farmaceutica deve tutelare lapropria autonomia ed indipendenza professionale, nel rispetto delle previsioni contenute negli articoli 3 e 5.

Art. 33
Farmacista informatore tecnico-scientifico

1. Il farmacista informatore tecnico-scientifico deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche.

Codice Deontologico del Farmacista – Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 7 maggio 2018


Fofi approva codice deontologico. Le principali novità

10/05/2018 – Federfarma

Aggiornato il nuovo Codice deontologico dei farmacisti. Ad approvarlo, il Consiglio nazionale Fofi dello scorso 7 maggio. Novità su tre capitoli principali che hanno riguardato da vicino la professione del farmacista in questi anni: pharmaceutical care/presa in carico del paziente, ingresso dei capitali, e-commerce.

Sul primo fronte, all’ art. 3, si legge come spetti al farmacista “nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza, assicurare, con diligente professionalità, la presa in carico di ogni paziente, senza alcuna discriminazione, e perseguire il principio di universalità del Servizio Sanitario nella tutela della salute”.

Con l’Art. 10, in tema di farmacovigilanza, si specifica nel comma 2 che “il farmacista pone in essere ogni utile iniziativa professionale volta ad assicurare l’aderenza alle terapie farmacologiche, contribuendo a garantire un maggiore livello di efficacia delle medesime a tutela della salute del paziente e di un corretto governo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale”. Tutto nuovo l’art. 13 sulla pharmaceutical care, ove si sottolinea che “il farmacista deve assicurare il rispetto dei principi ispiratori della professione, anche promuovendo la pharmaceutical care e la presa in carico del paziente e che la prestazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale avvenga nel rispetto della normativa vigente e in conformità alle linee guida approvate dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti”.

Sul fronte capitali e titolarità, importante l’Art. 7 comma 4 sulla vigilanza del rispetto del codice. Si legge, infatti, che il direttore “deve curare che il distintivo professionale unitamente al camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell’esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine”.

L’art. 24, nei commi 2 e 3, precisa inoltre che “il direttore è garante e personalmente responsabile, nell’ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni.  Eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice Deontologico il farmacista direttore ha il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine.

Infine, sull’e-commerce, l’Art. 37 in cui si sottolinea come le farmacie possano effettuare “la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione tramite Internet o altre reti informatiche, nel rispetto delle specifiche tecniche e normative previste”.

Redazione Fedaisf

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