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Governo Matteo Renzi: depenalizzati 112 reati, quali sono? Verità, mezze verità e bufale.

Vendere farmaci scaduti e alimenti tossici non sono più condannabili dalla legge. L’elenco di alcuni dei 112 reati depenalizzati dal Governo Matteo Renzi, vediamo che cosa accadrà in Italia. Come spesso capita, sulla “depenalizzazione” dei reati operata dal Governo si leggono notizie confuse, mezze verità e bufale in quantità industriale. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

27 dicembre 2014 – POLITICA

L’Anno Nuovo dovrebbe essere per ognuno di noi la speranza, l’attesa di un futuro migliore e la fine della crisi, ossia la crisi nel lavoro, nei consumi, insomma quel periodo dove l’economia va a rotoli. Il nostro paese è oramai noto per i suoi continui cambiamenti sulle tasse, sulle leggi in generale, ma non sempre migliorano il nostro stile di vita, anzi il più delle volte pare che l’Italia faccia un passo indietro in confronto ad altri paesi europei. Il Governo Renzi ha pensato bene di depenalizzare 112 reati per limitare il peso sulla Giustizia italiana, ma da parte dei cittadini e degli agenti di pubblica sicurezza, la delusione e l’amarezza prendono il sopravvento.

reati depenalizzati dal Governo Renzi vengono considerati minori, ma teniamo presente che vanno a condizionare sensibilmente la vita di tutti i giorni delle persone e il fatto che diventino non perseguibili dalla legge, farà cadere quella sensazione di tutela tra i cittadini onesti, mentre darà maggior certezza di non essere puniti a quei soggetti abituati a commettere crimini. Sta di fatto che non è possibile considerare reati di minore rilevanza lo stalking, la frode, l’omicidio colposo e molti altri, ma vediamo insieme alcuni dei reati depenalizzati dal Governo Renzi.

Elenco dei reati depenalizzati

È un reato depenalizzato abbandonare bambini o persone disadattate. Lo stalking (vedi sotto) secondo il Governo Renzi non è più perseguibile dalla legge. Corrompere un minore è divenuto un reato depenalizzato. Vendere farmaci scaduti e alimenti tossici non sono più condannabili dalla legge. Non sono più penalizzati dalla legge gliatti osceni in luogo pubblico. Non è più considerato un reato censurabile dalla legge l’intralcio alla giustizia.

Occultare un cadavere non è considerato un reato punibile dalla legge. È stato depenalizzato il reato di omicidio colposo; l’omissione di soccorso e l’omissione di referti non sono più soggetti a condanna. Le violenze domestiche sono reati depenalizzati. Atti oltraggiosi verso un loculo e verso un corpo senza vita non sono più perseguibili dalla legge; il fatto di commettere un furto non è passibile dalla legge. Diffamare le persone non è più punibile dalla legge; Giocare d’azzardo non è più soggetto a condanna.

Questi sono solamente alcuni dei reati depenalizzati dal Governo Renzi e secondo quanto ha dichiarato il Premier, il maltrattamento degli animali non verrà legittimato. Nel frattempo la Federazione italiana per i diritti degli animali e dell’ambiente aveva proclamato una manifestazione prevista per sabato 24 gennaio 2015, per contrastare la disposizione di legge di Matteo Renzi.

 

Note: La legge Delega al Governo sulla Depenalizzazione

Notizia correlataI reati infermieristici depenalizzati dal governo Renzi

Non è più considerato grave somministrare medicinali guasti o imperfetti. La multa prevista, se non cagiona danni al paziente, è al massimo di 103 euro e il proscioglimento è garantito perché l’art. 131bis prevede proprio la tenuità del fatto del reato di pericolo. Ma nel caso in cui si cagionino dei danni anche gravi? In questo caso si applicano i già esaminati artt. 582 e 583 (nella parte considerata all’art. 571) ed anche in caso di morte, se all’infermiere sfugge la data di scadenza, si applicherà quanto vedremo in caso di omicidio colposo

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La bufala della depenalizzazione dei reati da parte del Governo Renzi

Come spesso capita, sulla “depenalizzazione” dei reati operata dal Governo si leggono notizie confuse, mezze verità e bufale in quantità industriale. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

29 dicembre 2014 – fanpage.it

Questo pezzo parte dalla fine, ovvero dallo sbarco sul blog di Beppe Grillo della “semi-bufala” (sinceramente non sappiamo come chiamare questo tipo di pseudo notizie, con una mezza base di verità e con una evoluzione che spesso tracima nel sensazionalismo). Stiamo parlando della clamorosa (ma anche no) depenalizzazione di 112 (?) reati da parte del Governo Renzi, questione che dopo qualche passaggio sui siti della “controinformazione” (vabbeh), è stata ripresa dal blog di Grillo con un intervento del segretario nazionale del Consap Giorgio Innocenzi.

Il poliziotto fa riferimento al fatto che “un omicidio colposo, furto, le percosse, il maltrattamento di un animale, la truffa, gli atti osceni, o una omissione di soccorso anche fatte sotto i nostri occhi possono non essere più oggetto di condanna penale” e arriva a citare Sciascia (vabbeh / 2): “Italia, altro che culla del diritto. Ne è la bara!”. È singolare peraltro sottolineare come dopo i toni scandalizzati, in chiusura si noti come sia vero che “si tratta di reati che non sono gravissimi” e si sottolinei come il provvedimento “farà crollare sotto zero la percezione della sicurezza tra la brava gente, e farà invece schizzare la percezione di farla franca da parte di chi invece tanto bravo non è”. Insomma, un classico caso di effetto aspettativa, un problema più di “percezione” che reale, cui lo stesso Consap finisce per contribuire in modo quasi paradossale.

Ma qual è la base di partenza di questo nuovo allarme sicurezza? Tutto parte dalla legge numero 67 del 28 aprile 2014, ovvero “delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”. La legge era passata definitivamente alla Camera con il solo voto contrario di Lega Nord e Movimento 5 Stelle (mentre Forza Italia si era spaccata in tre, tra favorevoli, contrari e astenuti) e conteneva una serie di indicazioni relativamente alla modifica dell’assegnazione degli arresti domiciliari (che diventano pena principale per i reati fino a 3 anni), all’assegnazione delle forme alternative al carcere come la messa in prova e la detenzione oraria, nonché la “trasformazione in semplici illeciti amministrativi” di una serie di reati. Tra questi anche il reato di immigrazione clandestina, norma su cui si era espressa positivamente anche la base del M5S tramite la votazione online.

Trattandosi di una legge delega, c’era però la necessità di attendere i decreti legislativi, che sono stati infine approvati dal Consiglio dei ministri del primo dicembre 2014. In tale occasione, recependo il lavoro della commissione ministeriale nominata a maggio e presieduta dal professor Palazzo, il Cdm ha dato il via libera anche ad ulteriori disposizioni per “la non punibilità per particolare tenuità del fatto”. In poche parole si tratta di consentire “una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto”, evitando che si continui il processo “laddove la sanzione penale non risulti necessaria”; resta invece ferma la possibilità “per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile”.

Le due cose, “la tenuità” del fatto e la trasformazione di una serie di reati penali in illeciti amministrativi, non sono però necessariamente collegate. Nel primo caso si tratta di reati penali, con l’archiviazione che potrà scattare (in ogni fase del procedimento) “per tutti i reati sanzionati con una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con una sanzione pecuniaria, prevista da sola o in aggiunta al carcere”, ma solo nel caso in cui il giudice ritenesse il fatto “irrilevante” o la condotta di “particolare tenuità”: insomma, non è un salvacondotto per chi si macchia di reati punibili fino a 5 anni. Per essere più chiari: non c’è la depenalizzazione di reati come lo stalking, la violenza privata, il maltrattamento nei confronti di minori (come pure si legge da qualche parte); ma sarà il giudice che “sentite le parti” valuterà se esista la “particolare tenuità” nel reato commesso.

Una parentesi andrebbe poi aperta sulla questione del “maltrattamento di animali”. In questo caso, in effetti, c’è il rischio di un corto circuito rispetto all’idea del Governo, dal momento che, non potendo per forza di cose “ascoltare la parte lesa”, la decisione del giudice potrebbe essere sbilanciata a favore dell’imputato. Sul punto, come confermato dal ministro Orlando, il Governo si è riservato di intervenire nuovamente.

Ci sono poi alcuni reati che sono stati trasformati in illeciti amministrativi, come peraltro già anticipato dalla legge delega approvata ad aprile (insomma, se proprio c’era da fare polemica andava fatta mesi fa…). È la riforma della disciplina sanzionatoria, di cui si occupa l’articolo 2 della legge delega, che prevede appunto di trasformare in illeciti amministrativi una serie di reati (anche a “prescindere” dalla eventuale condanna). Tra questi, quelli per i quali è già prevista la sola pena della multa, eccezion fatta per i reati che riguardano:

  • edilizia e urbanistica;
  • ambiente, territorio e paesaggio;
  • alimenti e bevande;
  • salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sicurezza pubblica;
  • giochi d’azzardo e scommesse;
  • armi ed esplosivi;
  • elezioni e finanziamento ai partiti;
  • proprietà intellettuale e industriale;

Insomma, ripetiamo, questi reati restano e non sono toccati dalla riforma della disciplina sanzionatoria. Poi c’è un’altra fattispecie di reati, prevista dal codice penale, che sarà trasformata in illecito amministrativo: le contravvenzioni previste dagli articoli 652 (“Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto”, ad esempio il rifiuto di fornire indicazioni utili alle forze dell’ordine nel caso di una protesta di piazza…davvero vogliamo conservare una cosa del genere?), 659 (disturbo del riposo delle persone), 661 (abuso della credulità popolare), 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive…sul serio ci stiamo scandalizzando per questo?) e 726 (turpiloquio).

C’è la trasformazione in illeciti amministrativi delle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda per quel che concerne una serie di reati (qui un elenco puntuale), fra cui:

  • l’articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, che puniva con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 516 a 5.160 euro chi, abusivamente ed a fini di lucro concedeva in noleggio o comunque concedeva in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore od eseguiva la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche;
  • l’articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329 che puniva con l’ammenda da lire 25 a 100 euro o con l’arresto fino a tre mesi chi ometteva di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto in un macchinario di cui avesse il possesso o la detenzione
  • l’articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che puniva con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 516 a 2.064 euro chi non osservava le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione era subordinata per la coltivazione delle relative piante

Poi c’è la trasformazione in illecito amministrativo del reato di immigrazione clandestina in Italia (e di soggiorno illegale), fatto salvo il caso di reingresso illegale. E infine c’è l’abrogazione di una serie di reati contro il patrimonio: Usurpazione, Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, Invasione di terreni o edifici (qui attenzione, perché ad esclusione di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico); Danneggiamento (solo per la parte che riguarda il procedimento d’ufficio); Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito; sottrazione di cose comuni.

Che fine ha fatto il lungo e clamoroso elenco dei 112 reati depenalizzati da Renzi? Nello specifico, una risposta sensata la trovate su Bufale.net. Ma in generale siamo di fronte all’ennesimo calderone mediatico in cui confluisce di tutto, al solo scopo di scandalizzare, indignare, far incazzare il lettore (o l’elettore) distratto. Magari lo stesso a cui poco prima avevano postato i dati sui tribunali ingolfati, sulla lunghezza dei processi o su quanto sia antiquata la legislazione italiana.

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Redazione Fedaisf

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